LEGGE PROVINCIALE 14 marzo 2008, n. 2 - Disposizioni in materia di istruzione e formazione.
Disposizioni in materia di istruzione e formazione.
CAPO IScuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado
(Pubblicata nel suppl. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 15/I-II dell'8 aprile 2008) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Modifiche della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, recante 'Consiglio scolastico provinciale' 1. Il titolo della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, 'Consiglio scolastico provinciale', e' cosi' sostituito:
'Consiglio scolastico provinciale e disposizioni in materia di assunzione del personale insegnante'.
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La lettera m) del comma 2 dell'art. 3 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e' cosi' sostituita:
'm) un docente delle scuole paritarie; '.
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Dopo la lettera m) del comma 2 dell'art. 3 sono aggiunte le seguenti lettere n) e o):
'n) un rappresentante della facolta' di scienze della formazione della Libera Universita' di Bolzano;
o) un rappresentante dei convitti dell'Alto Adige.'.
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Il comma 3 dell'art. 3 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e' cosi' sostituito:
'3. La composizione dell'assemblea plenaria deve adeguarsi alla consistenza dei tre gruppi linguistici esistenti in provincia, quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione, fatto salvo quanto disposto dall'art. 19, comma 13, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. La rappresentanza dei tre gruppi linguistici nelle singole categorie e' stabilita nella deliberazione della Giunta provinciale con la quale sono indette le elezioni, fatta salva la seguente rappresentanza per il gruppo linguistico ladino: un rappresentante degli insegnanti di scuola primaria, un rappresentante degli insegnanti di scuola secondaria di primo grado, un rappresentante degli insegnanti di scuola secondaria di secondo grado, un rappresentante dei dirigenti scolastici, un rappresentante dei genitori e un rappresentante degli alunni.'.
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Il comma 1 dell'art. 4 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e' cosi' sostituito:
'1. Le elezioni del Consiglio scolastico provinciale sono indette dalla Giunta provinciale. Con regolamento di esecuzione sono disciplinate le relative modalita'.'.
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La lettera c) del comma 2 dell'art. 4 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e' cosi' sostituita:
'c) le modalita' ed i termini per la designazione dei propri rappresentanti da parte delle categorie di cui all'art. 3, comma 2, lettere da i) a o).' 7. Il comma 11 dell'art. 6 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e' cosi' sostituito:
'11. La composizione della giunta esecutiva si adegua alla consistenza dei gruppi linguistici, garantendo comunque la rappresentanza dei tre gruppi linguistici, ed e' stabilita nella deliberazione della Giunta provinciale di cui all'art. 3, comma 3'.
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Dopo il comma 7 dell'art. 11 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente comma:
'8. In coda alle graduatorie generali di merito del corso-concorso di cui al comma 6 sono inseriti i candidati in possesso dei requisiti richiesti, che non hanno superato la prova scritta od orale finale del predetto corso-concorso, ma che risultano inseriti nelle graduatorie generali di merito valide ai fini dell'ammissione al corso di formazione. I predetti candidati sono graduati in base al punteggio loro attribuito nella citata graduatoria di merito. Anche a tali candidati si applica quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 7'.
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L'art. 12 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e' cosi' sostituito:
'Art. 12 (Graduatorie provinciali del personale docente). - 1. La Provincia autonoma di Bolzano istituisce graduatorie provinciali del personale docente per la stipulazione di contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato nelle scuole a carattere statale della provincia di Bolzano.
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L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola primaria e secondaria ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie di cui al comma 1.
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Fatto salvo l'accesso ai ruoli su posti vacanti secondo le percentuali stabilite con deliberazione della Giunta provinciale, per la copertura dei rimanenti posti vacanti e per quelli disponibili per la durata dell'anno scolastico, e' istituita, nei limiti delle dotazioni organiche complessive fissate con legge, la dotazione organica provinciale aggiuntiva. I criteri e le modalita' per l'istituzione di tale dotazione sono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale. In detta dotazione sono inseriti i docenti di cui al comma 2 nonche' quelli di religione iscritti nelle previgenti graduatorie provinciali, approvate con deliberazione della Giunta provinciale, che danno titolo di precedenza nel conferimento degli incarichi, e che abbiano prestato servizio nel medesimo posto o nella medesima classe di concorso per almeno dieci anni scolastici.
In detta dotazione possono essere riservati dei posti per il trasferimento dei docenti che siano titolari in scuole di altre province e che svolgano il proprio servizio in provincia di Bolzano da almeno cinque anni. Ai docenti inseriti nella dotazione organica provinciale aggiuntiva non viene attribuita la sede di servizio definitiva; essi vengono invece utilizzati secondo le disposizioni contrattuali in materia di mobilita'. Ai predetti docenti e' conferito un incarico a tempo indeterminato con sviluppo di carriera secondo le vigenti disposizioni. Alla maggiore spesa si fa fronte con gli stanziamenti ordinari iscritti in bilancio nei corrispondenti capitoli relativi al pagamento delle competenze spettanti al personale docente.
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Ai fini della stipulazione di contratti a tempo determinato, le istituzioni scolastiche compilano le graduatorie di istituto'.
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Dopo l'art. 12 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, sono inseriti i seguenti aricoli. 12-bis, 12-ter, 12-quater e 12-quinquies:
'Art. 12-bis (Formazione delle graduatorie). - 1. La formazione e l'utilizzo delle graduatorie provinciali sono disciplinate dalla Giunta provinciale che si attiene ai seguenti principi e criteri:
a) il punteggio dei docenti inseriti nelle graduatorie provinciali e' aggiornato annualmente;
b) nella prima e nella seconda fascia delle graduatorie provinciali sono inseriti, a domanda, i docenti gia' inseriti nelle corrispondenti prima e seconda fascia delle graduatorie ad esaurimento della provincia di Bolzano con il punteggio gia' maturato nelle medesime graduatorie. Per l'aggiornamento del punteggio si utilizzano i criteri applicati in sede di compilazione della prima e seconda fascia delle graduatorie ad esaurimento per gli anni scolastici 2007-2008 e 2008-2009. Nella terza fascia delle graduatorie provinciali sono inseriti, a domanda, i docenti gia' inclusi nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento nonche' coloro che all'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento avevano titolo all'inserimento. Il punteggio in terza fascia e' calcolato secondo la tabella provinciale di valutazione dei titoli, determinata dalla Giunta provinciale che disciplina anche la transizione al nuovo sistema delle graduatorie provinciali;
c) hanno titolo ad essere inseriti con riserva nella terza fascia delle graduatorie provinciali i docenti che il 1° gennaio 2007 frequentavano i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi della legge 4 giugno 2004, n. 143, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario, i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico, i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica oppure il corso di laurea in scienza della formazione primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione. Lo scioglimento produce effetti a decorrere dall'anno scolastico successivo;
d) ferma restando la disciplina della mobilita', non sono consentiti l'inserimento e il mantenimento nelle graduatorie provinciali dei docenti gia' assunti nello stesso grado con contratto a tempo indeterminato presso istituzioni scolastiche amministrate dalla stessa Intendenza scolastica;
e) le graduatorie di istituto sono articolate per fasce, in relazione alle abilitazioni ed ai titoli, e hanno validita' annuale.
Art. 12-ter (Tabella di valutazione dei titoli). - 1. Ciascuna graduatoria e' formata sulla base dei punteggi attribuiti in relazione ai titoli posseduti e ai servizi prestati in attivita' di insegnamento. La Giunta provinciale determina la tabella di valutazione, tenendo conto dei criteri di cui ai commi seguenti.
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I servizi di insegnamento prestati presso le scuole statali o a carattere statale, presso le scuole paritarie o legalmente riconosciute, presso le scuole di formazione professionale delle Regioni e delle Province autonome, presso le scuole dell'infanzia e le universita', ivi inclusi i servizi svolti nelle scuole dei Paesi dell'Unione europea, riconducibili alle medesime tipologie di insegnamento, vengono valutati con un punteggio differenziato a seconda che si tratti di servizio specifico o non specifico.
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Al fine di favorire la continuita' didattica, sono individuate le classi di concorso, le tipologie di insegnamento e le sedi scolastiche per le quali e' riconosciuta una maggiorazione del punteggio del servizio nelle graduatorie provinciali. La Giunta provinciale, tenuto conto delle esigenze delle scuole dei tre gruppi linguistici, puo' stabilire, sentite le organizzazioni sindacali, le modalita' di proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato. I docenti provenienti da altre province, che chiedono il trasferimento nelle graduatorie della Provincia di Bolzano, vengono inseriti in coda alle stesse.
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I servizi prestati presso le scuole di formazione professionale delle Regioni e delle Province autonome, presso le...
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