Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 30 luglio 2008 (della Regione Calabria) Imposte e tasse - Esenzione ICI prima casa a decorrere dall'anno 2008 - Correlata sospensione del potere delle Regioni di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquot...

Ricorso della Regione Calabria (c.f. e p.i. 02205340793), nella persona del suo presidente pro tempore, on. Agazio Loiero, autorizzato a costituirsi in giudizio innanzi codesta ecc.ma Corte costituzionale con deliberazione della giunta regionale n. 393 del 3 giugno 2008, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del presente atto, dall'avv. prof. Giovanni Pitruzzella, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, piazza della Marina n. 1;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, domiciliato per la carica in Roma, presso gli Uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, Palazzo Chigi, e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

F a t t o

Nell'ambito delle previsioni di cui al d.1. 27 maggio 2008, n. 93 (Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie), l'art. 1 (Esenzione ICI prima casa) stabilisce che «a decorrere dall'anno 2008 e' esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. Per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonche' quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992. L'esenzione si applica altresi' nei casi previsti dall'articolo 6, comma 3-bis, e dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992, e successive modificazioni; sono conseguentemente abrogati il comma 4 dell'articolo 6 ed i commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 8 del citato decreto n. 504 del 1992».

In particolare, ai sensi del comma 4, «La minore imposta che deriva da1l'app1icazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, e' rimborsata ai singoli comuni, in aggiunta a quella prevista dal comma 2-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992, introdotto dall'articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno l'apposito fondo e' integrato di un importo pari a quanto sopra stabilito a decorrere dall'anno 2008. In sede di Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, criteri e modalita' per la erogazione del rimborso ai comuni che il Ministro dell'Interno provvede ad attuare con proprio decreto.

Relativamente alle regioni a statuto speciale, ad eccezione delle regioni Sardegna e Sicilia, ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, i rimborsi sono in ogni caso disposti a favore dei citati enti, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei loro territori nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione. Al fine di garantire...

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