Ordinanza del 9 aprile 2008 emessa dal Corte d'appello di Bari nel procedimento penale a carico di Volpe Maria Rosaria ed altri Edilizia e urbanistica - Reati edilizi - Lottizzazione abusiva - Obbligo per il giudice penale, in caso di accertamento del reato, di disporre la confisca dei terreni e delle opere abusivamente costruite anche a prescin...

LA CORTE DI APPELLO

Nel procedimento penale n. 203/2002 R.G. Corte Appello a carico di: Amante Giuseppe, Casulli Vito Leonardo Valerio, Ciaccia Francesco, Dattolo Sabino, Labbate Vito F., Loiacono Giovanni, Manna Luigi Ferdinando, Mola Franco Vince, Papeo Nicola, Parente Nunzio Rocco, Pinto Vito, Rotondi Giuseppe, Ruggiero Vitantonio, Tricase Antonio e Ungaro Giuseppe in qualita' di direttori dei lavori; Battista Pietro, Buono Angelo, Cacucci Antonio Vito, Chiarappa Nicola, Chiarappa Vito, Coratella Francesco, D'Alessandro Vito, De Florio Mario, Fracchiolla Nicola, Lanzolla Francesco, Loiacono Giovanni, Patruno Luigi, Porcelli Antonio, Porcelli Giuseppe, Recchia Giovanni, Rotondi Rosalia Liliana, Rotondi Vanda Marcella Bice e Troilo Stefano in qualita' di esecutori dei lavori (come titolari delle ditte personali o rappresentanti legali di entita' giuridiche); Campanile Isabella, Campanile Rosa, Caputo Antonio, Caputo Caterina, Caputo Domenico, Caputo Giuseppe, Caputo Grazia, Caputo Maria Immacolata, Caputo Vito, Chiarappa Nicola, Cocco Carmine, Contessa Antonio, D'Alessandro Vito, Di Donna Rosa, Dibari Annina, Giustino Cecilia Rosa, Lattaruli Lorenzo, Loiacono Giovanni, Martinelli Francesco, Mingolla Rosa Maria, Papeo Nicola, Pesce Annita, Pietanza Isabella, Pinto Vito, Russo Angela, Russo Antonietta, Russo Caterina, Russo Francesca, Valentini Giuseppe, Valentini Leonardo, Valentini Pierpaolo e Volpe Maria Rosaria in qualita' di proprietari, committenti o titolari delle concessioni edilizie; imputati, ciascuno nell'indicata qualita', di:

1) art. 20 lett. c) legge 28 febbraio 1985 n. 47, artt. 1 lett. a), 1-ter, 1-sexies legge 8 agosto 1985, n. 431, artt. 1 e 2 lett. a) e ss. l.r. 11 maggio 1990, n. 30, art. 21-27 l.r. n. 56/1980 perche', in presenza di un vincolo di inedificabilita' assoluto previsto dagli artt. 1-ter legge n. 431/1985 e artt. 1 e 2 lett. a) e ss. l.r. n. 30/1990, e comunque senza aver preventivamente ottenuto il prescritto nulla osta paesistico dalla giunta regionale in deroga al vincolo di inedificabilita' relativo di cui all'art. 1 lett. a) legge n. 431/85, e violando la disciplina urbanistica prevista dalle indicate leggi in particolare per la mancanza di un piano di lottizzazione valido perche' approvato in zona sottoposta a vincolo di inedificabilita' assoluto e comunque senza il prescritto parere preventivo della Giunta regionale previsto dagli artt. 21 e 27, l.r. n. 56/80, nella qualita' sopra indicata, realizzava, in terreno costiero posto nella fascia della profondita' di trecento metri dalla linea di battigia, un immobile sito in Localita' Cozzetto del Comune di Mola;

2) art. 20 lett. c) legge 28 febbraio 1985 n. 47, artt. 1, lett. a), 1-ter, 1-sexies legge 8 agosto 1985, n. 431, artt. 1 e 2 lett. a) e ss. l.r. 11 maggio 1990, n. 30; art. 21-2 7 l.r. n. 56/1980 perche' realizzava l'immobile di cui al capo precedente con concessione edilizia illegittima e comunque inefficace perche' priva del nulla-osta paesistico;

3) art. 20 lett. c) legge 28 febbraio 1985 n. 47, artt. 1, lett. a), 1-ter, 1-sexies legge 8 agosto 1985, n. 431, artt. 1 e 2 lett. a) e ss. l.r. 11 maggio 1990, n. 30, art. 21-27 l.r. n. 56/1980 perche' realizzava l'immobile di cui al capo precedente in totale difformita' e comunque in lariazione essenziale rispetto a quanto assentito con altezza superiore a quella consentita, con consistente aumento di volume, e modificando sagoma e prospetto;

4) art. 18 e 20 lett. c) legge 28 febbraio 1985 n. 47, artt. 1 lett. a), 1-ter, 1-sexies legge 8 agosto 1985, n. 431, artt. 1 e 2 lett. a) e ss. l.r. 11 maggio 1990, n. 30; art. 21-2 7 l.r. n. 56/1980 perche' realizzava l'immobile di cui al capo precedente operando una trasformazione urbanistica con autorizzazione invalida e comunque in violazione delle prescrizioni previste dagli strumenti urbanistici e dalle leggi statali e regionali;

5) art. 20 lett. a) legge 28 febbraio 1985 n. 47, modif. art. 3 d.l. 23 aprile 1985, n. 146, conv. in legge 21 giugno 1985, n. 298 perche', realizzava l'immobile di cui al capo precedente in terreno costiero posto nella fascia della profondita' di trecento metri dalla linea di battigia;

6) art. 734 c.p. perche' mediante costruzione e demolizione di cui ai capi precedenti distruggeva e alterava le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'Autorita';

In Mola di Bari, Localita' Cozzetto fino alla data del 1° febbraio 1996, con permanenza.

Sentite le parti, all'odierna udienza del 9 aprile 2008, all'esito della Camera di consiglio, ha pronunciato mediante lettura in udienza la seguente ordinanza sulla eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 44, comma 2, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 nella parte in cui impone al giudice penale, in presenza di accertata lottizzazione abusiva, di disporre la confisca dei terreni e delle opere abusivamente costruite anche a prescindere dal giudizio di responsabilita' e nei confronti di persone estranee ai fatti, per asserito contrasto con gli artt. 3, 25, comma 2, e 27 della Costituzione.

La lettera dell'art. 44, comma 2, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 autorizza con carattere univoco l'interpretazione secondo cui la confisca dei terreni e degli immobili abusivamente realizzati debba essere pronunciata dal giudice penale quante volte questi abbia accertato il ricorrere di una lottizzazione abusiva e che cio' debba fare anche in ipotesi di proscioglimento degli imputati con formula diversa da quella il fatto non sussiste e persino per beni appartenenti a persone estranee all'accertamento penale (cfr. Cass. sez. III, 7 luglio 2004, Lazzara, in C.E.D. Cass., Rv 229608, 9 e 10 (vedi nota 1)

La questione e' rilevante ai fini della presente decisione in quanto, l'epoca di consumazione dei reati e la circostanza che la quasi totalita' degli imputati non abbia rinunciato alla prescrizione, rende altamente probabile, all'esito del giudizio - senza che cio' valga come anticipazione della soluzione di merito, in questo momento doverosamente non spendibile - la pronuncia di improcedibilita' dell'azione per intervenuta estinzione del reato; formula di proscioglimento che, ove intervenisse, in quanto meno piena di quella assolutoria per insussistenza del fatto, imporrebbe a questa Corte territoriale di ordinare la confisca dei terreni lottizzati e degli immobili su di essi abusivamente costruiti.

La singolarita' e l'assolutezza dell'ordine demandato dalla legge al giudice penale, apre ad una serie di problemi. Innanzi tutto quello di accertare se la reale intenzione del legislatore fosse di statuire quanto la norma impone. Operazione assolutamente propria per l'interprete ai sensi dell'art. 12 delle preleggi al codice civile, che va sviluppata con riferimento alla formula della legge, all'esame dei lavori parlamentari, all'intervento di coordinamento operato dal legislatore delegato alla produzione del T.U.

L'approdo di siffatta ricerca e' incerto perche' incerto ne e' innanzitutto il presupposto.

Se, da un canto, infatti, puo' convenirsi nel ritenere che il legislatore possa aver voluto dare forza all'esigenza di affidare ad un organo statuale della giurisdizione (piuttosto che dell'amministrazione) un potere di intervento cosi' prepotentemente intrusivo, allontanando il sospetto che l'amministrazione possa con interventi in sanatoria e mediante modifiche del PRG, vanificare l'effettivita' della sanzione; dall'altro, non puo' del tutto essere pretermessa la considerazione che la tecnica di produzione legislativa, soprattutto in quanto eccezionale e perche' attributiva al giudice - per di piu', dell'ordinamento penale - di un potere tutt'affatto singolare, lascia ampie zone d'ombra e non offre piena garanzia di affidabilita'.

Quanto all'iter parlamentare di formazione della originaria previsione normativa, la lettura dei lavori delle camere, offre ampio margine per ritenere che il testo della previsione normativa abbia di non poco sopravanzato le reali intenzioni non solo dei proponenti e degli emendanti ma persino di tutti i partecipanti al voto finale (vedi nota 2) : Con la sentenza di condanna il giudice dispone...

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