Ordinanza del 6 maggio 2008 emessa dal Tribunale di Milano nel procedimento civile promosso da M. R. contro I.N.A.I.L. Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Rendita al coniuge superstite nella misure del 50 per cento della retribuzione del lavoratore deceduto - Estensione al convivente more uxorio - Mancata previsione - Lesione di diri...

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza di sospensione della causa Rg. n. 5421/06 e conseguente immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale ex art. 295 c.p.c.

Con ricorso depositato in data 11 luglio 2006, la sig.ra R. M., in proprio e quale esercente la patria potesta' sul figlio minore J. P. Q., ha sollevato la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 85 del d.P.R. n. 1124/1965 in relazione agli artt. 2, 3, 30 e 38 della Costituzione in merito alla richiesta della rendita Inail a lei dovuta in relazione al 50% della retribuzione percepita dal convivente in conseguenza del decesso dello stesso, avvenuto a seguito d'infortunio sul lavoro, in data 15 dicembre 2004, ovvero la somma di € l7.216,46.

In subordine, la ricorrente ha chiesto che fosse riconosciuto il diritto del minore ad una rendita Inail pari al 40% della retribuzione annua del padre e pertanto, previa eventuale sospensione del procedimento per rimessione degli atti alla Corte costituzionale per l'esame della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 85 d.P.R. n. 1124/1965 in relazione agli artt. 2, 3, 10, 30 e 31 Cost., ha chiesto la condanna dell'Inail al pagamento di € 6.886, 62.

Si e' costituita quindi in giudizio l'Inail, chiedendo il rigetto della domanda avversaria.

La causa, in ragione delle dimissioni dagli incarichi giudiziari da parte del giudice assegnatario, e' stata riassegnata allo scrivente giudice che, all'udienza del 28 marzo u.s., ha disposto il deposito di note autorizzate.

Quindi, con note depositate in data 25 marzo 2008, la ricorrente, svolte ulteriori considerazioni, ha segnalato il contrasto dell'art. 85, d.P.R. n. 1124/1965 anche in relazione agli artt. 11 e 117 della Costituzione, insistendo sulle domande subordinate gia' proposte e di conseguenza ha chiesto al giudice la sospensione del giudizio per l'invio degli atti a codesta ill.ma Corte.

Nel predetto atto, inoltre, la ricorrente ha rilevato un contrasto del medesimo art. 85 con l'art. 12 del Trattato C.E. e dunque, previa richiesta di sospensione del giudizio per rimessione agli atti anche alla Corte di Giustizia della Corte Europea, ha insistito nell'accoglimento delle medesime conclusioni.

Cio' posto, il sottoscritto giudicante, ritenuta la necessita' di risolvere la questione nonche' la non manifesta infondatezza della stessa, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., sospende il processo e rimette gli atti alla Corte costituzionale affinche' giudichi sulla legittimita' costituzionale dell'art. 85, d.P.R. n. 1124/1965 in relazione agli artt. 2, 3, 10, 11, 30, 31, 38 e 117 Costituzione.

M o t i v i

  1. - Quanto alla domanda svolta dalla sig.ra M. in proprio:

    1. Art. 2 Costituzione.

      L'art. 85 del d.P.R. n. 1124/1965, prevedendo che in caso di decesso del lavoratore, sia disposta una rendita per il coniuge nella misura del 50% e del 20% per ciascun figlio ovvero il 40% per gli orfani di entrambi i genitori, non risulta innanzitutto in linea con l'art. 2 della Costituzione in quanto, non garantendo al convivente more uxorio la rendita del 50% prevista invece per il coniuge, non garantisce adeguata tutela alla famiglia di fatto che, al pari di quella fondata sul matrimonio, rende possibile lo svolgimento della personalita' dell'individuo.

    2. Art. 3 Costituzione.

      L'art. 85, d.P.R. n. 1124/1965 violerebbe anche l'art. 3 della Costituzione in particolare laddove prevede la pari dignita' di tutti i cittadini senza distinzione di condizioni personali e sociali ed afferma che e' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale d'impedimento al pieno sviluppo della persona umana.

      Il predetto articolo, infatti, nega il diritto alla rendita al convivente more uxorio anche quando la convivenza ha acquistato i caratteri di stabilita' e certezza propri del vincolo coniugale.

    3. Art. 31 Costituzione.

      E' violato anche l'art. 31 Costituzione il quale dispone: «la Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze, la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi». Tale principio, detto del favor familiaris, obbliga la Stato ad impegnarsi per promuovere ed agevolare il nucleo familiare qualunque sia la sua forma.

      Allo stesso favor, si ispira anche la Convenzione sui diritti dell'infanzia siglata a New York in data 20 novembre 1989 che nel suo art. 27, impone agli Stati parti di adottare adeguati provvedimenti, in considerazione delle condizioni nazionali e compatibilmente con i loro mezzi, per aiutare i genitori ad attuare il diritto di ogni fanciullo «a un livello di vita sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale e sociale».

    4. Art. 38 Costituzione.

      La Repubblica, in virtu' dell'art. 38 Costituzione, e' direttamente investita delle funzioni di assistenza e previdenza sociale che garantiscano al lavoratore e ai familiari a suo carico, un'adeguata protezione verso i rischi professionali e non.

      In virtu' di tale principio, l'art. 1 della legge 13 novembre 2000, n. 328, «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali» si propone di promuovere interventi e servizi...

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