LEGGE PROVINCIALE 25 febbraio 2008, n. 1 - Ordinamento dell''artigianato.

Ordinamento dell'artigianato.

TITOLO IDISPOSIZIONI GENERALICAPO IDisposizioni generali

(Pubblicata nel suppl. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 11/I-II dell'11 marzo 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Ambito di applicazione 1. Questa legge regola le attivita' artigiane svolte professionalmente.

  1. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle seguenti attivita':

    1. attivita' di prestazioni di servizi commerciali, di intermediazione della circolazione di beni e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvi i casi in cui queste attivita' siano necessarie per l'attivita' artigianale;

    2. attivita' artistiche svolte da liberi professionisti;

    3. ogni attivita' artigianale svolta da persone in situazione di handicap all'interno dei centri sociali gestiti dalla Provincia o da altri enti pubblici;

    4. attivita' secondarie di imprese agricole che trasformano, arricchiscono o commercializzano i loro prodotti ai sensi dell'art.

      2135 del codice civile;

    5. produzione di oggetti di arte popolare, qualora venga effettuata quale attivita' secondaria, senza l'impiego di dipendenti aggiuntivi. Con regolamento di esecuzione vengono determinate le relative attivita'.

      TITOLO IDISPOSIZIONI GENERALICAPO IDisposizioni generali

      Art. 2.

      Requisiti di ammissione 1. Per l'esercizio delle attivita' artigiane per le quali, ai sensi della presente legge, sono previsti particolari presupposti, l'imprenditore artigiano deve possedere i requisiti professionali previsti al titolo II. Il possesso dei requisiti deve essere dimostrato anche se l'attivita' artigianale e' svolta in forma secondaria ai sensi dell'art. 6, comma 3, della presente legge.

      TITOLO IDISPOSIZIONI GENERALICAPO IDisposizioni generali

      Art. 3.

      Imprenditore artigiano 1. L'imprenditore artigiano lavora personalmente nel comparto produttivo, organizzativo, amministrativo o commerciale dell'impresa artigiana.

      TITOLO IDISPOSIZIONI GENERALICAPO IDisposizioni generali

      Art. 4.

      Impresa artigiana 1. L'impresa artigiana e' un'impresa la cui attivita' e' compresa nell'elenco delle attivita' di cui all'art. 9, classificabili come 'di tipologia artigianale', e che soddisfa almeno tre dei seguenti requisiti:

    6. la produzione dei beni e la prestazione dei servizi non sono attuate prevalentemente in serie;

    7. l'organizzazione aziendale non e' composta da un'unita' produttiva ed un'unita' amministrativa distinte e pertanto non esiste una gestione separata delle due unita' e dei relativi collaboratori e collaboratrici;

    8. la produzione dei beni e la prestazione dei servizi non sono attuate prevalentemente con una sistematica divisione del lavoro;

    9. in genere i lavori non sono affidati interamente ad altre imprese;

    10. la produzione di beni e la prestazione di servizi si effettuano prevalentemente su commissione.

      TITOLO IDISPOSIZIONI GENERALICAPO IDisposizioni generali

      Art. 5.

      Forme di esercizio di un'impresa artigiana 1. Le imprese artigiane possono essere gestite in forma di impresa individuale oppure in forma di cooperativa, di consorzio oppure in forma di societa', esclusa la societa' per azioni e la societa' in accomandita per azioni.

  2. Qualora la forma prescelta sia quella di societa' in nome collettivo, l'impresa e' considerata artigiana se la maggioranza dei soci, ovvero se uno dei soci, nel caso di due, e' in possesso dei requisiti previsti all'art. 3, comma 1.

  3. Qualora la forma prescelta sia quella della societa' in accomandita semplice, essa e' considerata artigiana se la maggioranza degli accomandatari, ovvero uno dei soci accomandatari, nel caso di due, e' in possesso dei requisiti previsti all'art. 3, comma 1.

  4. Qualora la forma prescelta sia quella della societa' o cooperativa a responsabilita' limitata, l'impresa e' considerata artigiana se la maggioranza degli amministratori o dei componenti del consiglio di amministrazione o, nelle societa' composte da due soci almeno uno di essi, e' in possesso dei requisiti previsti all'art. 3, comma 1, e detiene piu' della meta' del capitale sociale.

  5. Sono considerate consorzi artigiani o cooperative artigiane le associazioni fra singole imprese artigiane ovvero le associazioni fra imprese di diversi settori, a condizione che le imprese artigiane siano in prevalenza numerica. In entrambi i casi queste associazioni perseguono lo scopo di eseguire in comune lavori e servizi oppure di coordinarli.

    CAPO IIRegistro delle imprese ed elenco delle attivita' artigianali

    Art. 6.

    Iscrizione, variazione e cancellazione nel Registro delle imprese 1. L'iscrizione di un'attivita' artigianale nel Registro delle imprese nonche' la sua variazione e cancellazione sono disciplinate dall'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modifiche, e sono effettuate ai sensi del decreto del Presidente della Giunta provinciale 4 maggio 2000, n. 19, e successive modifiche.

  6. Le imprese artigiane in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1, 3 e 4 della presente legge sono iscritte nel Registro delle imprese presso la Camera di commercio con la denominazione di 'impresa artigiana'.

  7. Un'attivita' artigiana secondaria e' iscritta solamente nel caso di un impresa la cui attivita' principale non e' di natura artigiana, con l'iscrizione recante: 'impresa con attivita' artigianale secondaria'.

  8. L'iscrizione nel Registro delle imprese sostituisce a tutti gli effetti l'iscrizione in altri elenchi, albi o registri.

    CAPO IIRegistro delle imprese ed elenco delle attivita' artigianali

    Art. 7.

    Silenzio assenso e ricorsi 1. La richiesta d'iscrizione, variazione o cancellazione si intende accolta se la Camera di commercio non comunica i provvedimenti di cui all'art. 6 entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della richiesta.

  9. Contro il provvedimento di diniego della Camera di commercio e' ammesso ricorso alla Giunta provinciale da parte dell'interessato o dell'interessata, entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta comunicazione.

    CAPO IIRegistro delle imprese ed elenco delle attivita' artigianali

    Art. 8.

    Diritto dell'impresa artigiana alla conservazione dell'iscrizione nel Registro delle imprese 1. In caso d'invalidita', di morte o di sentenza che dichiara l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, su richiesta da presentare entro sei mesi dall'evento, puo' essere conservata l'iscrizione nel Registro delle imprese per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore eta' dei figli minorenni, a condizione che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.

  10. Per le attivita' di cui al titolo II i requisiti professionali previsti possono essere dimostrati, anziche' dal titolare stesso, anche da un collaboratore o una collaboratrice.

  11. L'assessore o l'assessora provinciale all'artigianato puo' concedere per giustificati motivi la proroga del termine di cui al comma 1 per ulteriori due anni.

    CAPO IIRegistro delle imprese ed elenco delle attivita' artigianali

    Art. 9.

    Elenco delle attivita' artigiane 1. L'elenco delle attivita' artigiane e' approvato dalla Giunta provinciale, adottando l'elenco tenuto dalla Camera di commercio al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

  12. Le nuove attivita' considerate iscrivibili sono inserite nell'elenco di cui al comma 1 contestualmente all'iscrizione dell'impresa artigiana nel Registro delle imprese. Anche le organizzazioni di categoria piu' rappresentative della provincia e la Ripartizione provinciale artigianato, industria e commercio possono richiedere alla Camera di commercio l'inserimento di nuove attivita'.

    Entro dieci giorni, la Camera di commercio comunica l'inserimento di una nuova attivita' alla Ripartizione provinciale artigianato, industria e commercio ed alle organizzazioni di categoria piu' rappresentative della provincia.

  13. Contro il provvedimento di inserimento o di non-inserimento di una nuova attivita' artigianale nell'elenco di cui al comma 1 e' ammesso ricorso alla Giunta provinciale da parte delle organizzazioni di cui al comma 2 nonche' delle imprese interessate, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Entro lo stesso termine la Ripartizione provinciale artigianato, industria e commercio puo' presentare una proposta di diniego di modifica o di inserimento.

  14. La Camera di commercio procede ogni cinque anni all'esame dell'elenco di cui al comma 1, per verificare la corrispondenza delle caratteristiche delle attivita' e dei settori iscritti alle denominazioni attuali, sentite la Ripartizione provinciale artigianato, industria e commercio e le organizzazioni di categoria piu' rappresentative della provincia.

  15. La Giunta provinciale approva l'elenco aggiornato.

    CAPO IIILocali e vendita

    Art. 10.

    Locali d'esercizio dell'attivita' 1. Le attivita' artigiane sono svolte in locali idonei all'uso specifico e conformi alle relative disposizioni legislative.

  16. Nel regolamento d'esecuzione sono individuate le attivita' artigiane che, per le particolari caratteristiche e le capacita' professionali richieste, possono essere svolte in appartamenti e locali adibiti a negozio o ufficio.

    CAPO IIILocali e vendita

    Art. 11.

    Vendita di prodotti artigianali 1. L'impresa artigiana puo' vendere i propri prodotti e i propri servizi nonche' i beni accessori comunque collegati funzionalmente con i propri prodotti e servizi, anche se non di produzione propria, senza l'autorizzazione prevista dall'ordinamento del commercio, a condizione che l'attivita' artigiana rimanga l'attivita' principale.

  17. La vendita non puo' avvenire al di fuori dei luoghi di produzione dell'impresa oppure di locali siti nelle immediate vicinanze, nel rispetto della normativa urbanistica vigente.

  18. Esclusivamente le imprese artigiane iscritte nel registro delle imprese possono definire artigianali i propri...

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