DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 maggio 2008, n. 9 - Regolamento regionale recante: «Attuazione dell''art. 2 della legge regionale 21 dicembre 2007, n. 25 (fondo di solidarieta'' per le vittime degli incidenti sul lavoro)».

Regolamento regionale recante: 'Attuazione dell'art. 2 della legge regionale 21 dicembre 2007, n. 25 (fondo di solidarieta' per le vittime degli incidenti sul lavoro)'.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 22 del 29 maggio 2008) LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999. n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello statuto della Regione Piemonte:

Vista la legge regionale n. 21 dicembre 2007, n. 25;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 58-8868 del 26 maggio 2008

Emana il seguente regolamento:

Regolamento regionale recante: 'Attuazione dell'art. 2 della legge regionale 21 dicembre 2007, n. 25 (fondo di solidarieta' per le vittime degli incidenti sul lavoro)'.

Art. 1.

Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 21 dicembre 2007, n. 25, definisce i criteri, le modalita' ed i termini per l'erogazione di contributi in favore dei superstiti delle vittime di incidenti mortali sul lavoro avvenuti in Piemonte a decorrere dal 1° gennaio 2007, compresi quelli che si verifichino durante le trasferte o nel corso di attivita' lavorative svolte al di fuori del territorio regionale.

  1. Le vittime devono risultare, al momento dell'incidente, residenti o domiciliate in Piemonte.

    Art. 2.

    Destinatari dei contributi 1. I destinatari dei contributi sono il coniuge, i figli legittimi. naturali, riconosciuti, riconoscibili, adottivi, nonche' i componenti della famiglia anagrafica, di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente), della vittima al momento dell'incidente.

  2. Sono inclusi i figli della vittima non coabitanti, nonche' il coniuge separato.

  3. Dal novero dei destinatari di cui al comma 1 sono escluse le persone che coabitano esclusivamente per ragioni di lavoro.

  4. In mancanza delle persone indicate ai commi 1 e 2 destinatari dei contributi sono i genitori della vittima non coabitanti o in mancanza, i fratelli e le sorelle.

  5. Le persone indicate ai commi precedenti sono destinatarie dei contributi previsti dal presente articolo a condizione che non abbiano gia' ottenuto benefici a carico del bilancio regionale, per il medesimo evento luttuoso e per le medesime finalita' previste dalla legge regionale n. 25/2007.

    Art. 3.

    Entita' dei contributi 1. I contributi, in...

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