REGOLAMENTO REGIONALE 5 maggio 2008, n. 2 - Regolamento di attuazione della legge regionale n. 16 del 20 luglio 2006 (lotta al randagismo e tutela degli animali di affezione).

Regolamento di attuazione della legge regionale n. 16 del 20 luglio 2006 (lotta al randagismo e tutela degli animali di affezione).

CAPO IIstituzione e funzionamento dell'anagrafe canina regionale

(Pubblicato nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n.19 del 9 maggio 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Emana il seguente regolamento regionale:

Art. 1.

Istituzione dell'anagrafe canina regionale 1. E' istituita l'anagrafe canina informatizzata regionale, di seguito denominata anagrafe, presso la quale devono essere correttamente identificati e iscritti tutti i cani presenti sul territorio della Regione.

  1. Si considera correttamente identificato un cane dotato di microchip leggibile e conforme alle norme International Standard Organization (ISO), oppure munito di tatuaggio leggibile, applicato anteriormente al 1 gennaio 2004.

  2. L'applicazione di microchip, preventivamente registrati nell'apposita sezione dell'anagrafe, denominata anagrafe a priori, puo' essere effettuata solo da veterinari dell'azienda sanitaria locale (ASL) o da veterinari liberi professionisti accreditati.

    L'iscrizione in anagrafe di cani identificati con microchip non presenti nell'anagrafe a priori puo' essere effettuata solo da veterinari dell'ASL e da veterinari liberi professionisti accreditati.

  3. Nell'anagrafe devono essere registrate le seguenti informazioni:

    1. codice identificativo del cane;

    2. segnalamento del cane;

    3. codice fiscale e dati anagrafici del proprietario e del detentore del cane;

    4. luogo di detenzione;

    5. ogni variazione relativa alle informazioni di cui sopra.

  4. I cani temporaneamente presenti sul territorio regionale, appartenenti a persone non residenti in Lombardia, se non regolarmente iscritti nell'anagrafe, devono comunque essere dotati di identificativo leggibile e risultare iscritti presso l'anagrafe canina di altra regione o provincia autonoma o di altro Stato.

    CAPO IIstituzione e funzionamento dell'anagrafe canina regionale

    Art. 2.

    Tempi e modalita' di registrazione presso l'anagrafe 1. L'ASL e i veterinari liberi professionisti accreditati registrano il cane nell'anagrafe, contestualmente all'applicazione del microchip.

  5. La registrazione delle variazioni anagrafiche successive alla prima iscrizione e' effettuata entro due giorni lavorativi dalla comunicazione da parte del proprietario o del detentore.

  6. I veterinari pubblici e privati accreditati hanno l'obbligo, nell'espletamento della loro attivita' professionale, di accertare la presenza dell'identificativo. Nel caso di mancanza o di illeggibilita' dell'identificativo, il veterinario libero professionista accreditato deve informare il proprietario o detentore degli obblighi di legge e, se questi non vi provvede, darne comunicazione all'ASL.

  7. Le strutture di cui agli articoli 9 e 10 accettano unicamente animali provvisti di un identificativo leggibile.

  8. Ai fini della registrazione nell'anagrafe della cessione definitiva di un cane prevista all'art. 27 e' necessaria la compilazione del modulo di cui all'allegato A.

    CAPO IIstituzione e funzionamento dell'anagrafe canina regionale

    Art. 3.

    Condizioni per l'accreditamento dei veterinari 1. Ai fini dell'accreditamento, i veterinari liberi professionisti presentano domanda al dipartimento di prevenzione veterinario dell'ASL.

  9. L'accreditamento di cui al comma 1 e' subordinato a:

    1. disponibilita' di lettori full-ISO;

    2. possibilita' di collegarsi al sito internet regionale per la trasmissione dei dati;

    3. impegno ad utilizzare esclusivamente i microchip gia' registrati nell'anagrafe a priori;

    4. impegno ad attenersi alle previsioni di cui all'art. 2, comma 3, e all'art. 26, comma 3.

  10. L'accreditamento consente di operare sull'intero territorio regionale.

  11. L'ASL sospende l'accreditamento ai veterinari liberi professionisti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 2. In caso di reiterata inosservanza l'ASL puo' revocare l'accreditamento.

    CAPO IIstituzione e funzionamento dell'anagrafe canina regionale

    Art. 4.

    Modalita' di accesso informatico all'anagrafe 1. All'anagrafe possono collegarsi via Internet, ai fini delle operazioni di iscrizione e registrazione delle variazioni anagrafiche, i veterinari delle ASL, i veterinari liberi professionisti accreditati e i comuni. Le modalita' di accesso sono definite dalla competente direzione generale regionale.

  12. L'anagrafe puo' essere consultata anche dai soggetti non registrati dal sistema, attraverso il codice identificativo del cane.

  13. La giunta regionale, per la definizione di una tariffa regionale unica relativa all'intervento di identificazione e registrazione dei cani in anagrafe, puo' stipulare una convenzione con gli ordini provinciali veterinari, prevedendo un'eventuale compartecipazione regionale.

    CAPO IIstituzione e funzionamento dell'anagrafe canina regionale

    Art. 5.

    Tariffazione 1. Per l'inserimento del microchip, le ASL applicano il vigente tariffario regionale; i veterinari liberi professionisti accreditati applicano una tariffa in linea con le indicazioni dell'ordine provinciale di appartenenza.

    CAPO IIstituzione e funzionamento dell'anagrafe canina regionale

    Art. 6.

    Obblighi dei proprietari o detentori di cani 1. Il proprietario, il possessore o il detentore, anche temporaneo, ivi compreso chi ne fa commercio, e' tenuto a:

    1. iscrivere all'anagrafe il proprio cane entro i termini di cui all'art. 7, comma 2, della legge regionale n. 20 luglio 2006, n. 16 (lotta al randagismo e tutela degli animali d'affezione) e comunque prima della sua cessione a qualunque titolo;

    2. denunciare all'anagrafe, entro i quindici giorni successivi, la cessione definitiva del cane, la morte dell'animale ed eventuali cambiamenti di residenza.

  14. La scomparsa di un cane deve essere denunciata dal proprietario, possessore o detentore entro sette giorni alla polizia locale del comune in cui lo smarrimento si verificato o al dipartimento di prevenzione veterinario dell'ASL o ad un libero professionista accreditato. Chi riceve la segnalazione deve contestualmente provvedere a registrarla nell'anagrafe e rilasciare contestuale ricevuta.

  15. La notifica del ritrovamento del cane al proprietario, possessore o detentore comporta l'obbligo del suo ritiro entro cinque giorni, previo rimborso all'ASL o al comune, dei costi relativi alla cattura, alle eventuali cure e al mantenimento.

    CAPO IIRequisiti strutturali e funzionali dei ricoveri degli animalid'affezione

    Art. 7.

    Autorizzazione per le strutture adibite al ricovero di animali d'affezione 1. Le strutture di cui agli articoli 8 e 9 sono soggette ad autorizzazione rilasciata dal sindaco, previo parere favorevole dell'ASL. Qualora siano gestite direttamente da enti pubblici e' prevista solo la certificazione di conformita'. L'autorizzazione e la certificazione di conformita' devono indicare il numero massimo degli animali ospitabili, suddiviso per specie.

  16. Le strutture di cui agli articoli 8 e 9 non possono essere autorizzate al ricovero di piu' di duecento cani. Puo' essere concessa una deroga per le strutture realizzate secondo il criterio dei moduli di ricovero separati, previo parere favorevole, motivato e vincolante del dipartimento di prevenzione veterinario dell'ASL e unitamente alla valutazione della consulta di cui all'art. 16 della legge regionale n. 16/2006.

  17. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 3 della legge regionale n. 16/2006, non e' soggetta ad autorizzazione la detenzione, non a scopo di lucro, di animali d'affezione in numero limitato, condotta in locali o spazi abitativi o comunque in strutture diverse da quelle indicate negli articoli 8 e 9, a condizione che il proprietario degli animali abbia in uso i locali o gli spazi stessi. Per numero limitato, nel caso di cani e gatti, s'intende un numero uguale o inferiore a dieci. La detenzione di un numero superiore di cani e gatti e' subordinata a specifica comunicazione al sindaco.

  18. Le strutture gia' autorizzate alla data di entrata in vigore del presente regolamento ed in possesso di tutti i requisiti previsti, devono richiedere al sindaco, senza alcun onere, il rinnovo dell'autorizzazione.

  19. Le strutture gia' autorizzate, ma non in possesso di tutti i requisiti prescritti, devono presentare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, domanda di rinnovo dell'autorizzazione al sindaco, corredata da un progetto di adeguamento. I lavori di adeguamento devono essere ultimati entro il termine massimo di due anni a decorrere dal rilascio dell'autorizzazione e comunque conformemente alla disciplina urbanistica.

    CAPO IIRequisiti strutturali e funzionali dei ricoveri degli animalid'affezione

    Art. 8.

    Strutture pubbliche 1. Le strutture pubbliche adibite a ricovero di animali d'affezione si distinguono in canili sanitari e canili rifugio.

  20. Il canile sanitario e' una struttura destinata al ricovero temporaneo di:

    1. cani morsicatori, cani vaganti catturati, rinvenuti o consegnati dal rinvenitore direttamente o tramite la forza pubblica;

    2. gatti morsicatori, gatti che vivono in liberta' e catturati nell'ambito dei piani di sterilizzazione attivati dal dipartimento di prevenzione veterinario;

    3. altri animali rinvenuti senza proprietario, ai fini della profilassi antirabbica e compatibilmente con la recettivita' e le caratteristiche della struttura.

  21. La competente articolazione organizzativa del dipartimento di prevenzione veterinario dell'ASL sovrintende alla gestione dei canili sanitari, anche se si tratta di strutture private convenzionate.

  22. Il canile rifugio e' una struttura destinata al ricovero di:

    1. cani e gatti che hanno superato il controllo presso il ricovero sanitario;

    2. cani e gatti ceduti definitivamente dal proprietario, affidati dall'autorita' giudiziaria o temporaneamente ospitati su disposizione del sindaco per assenza forzosa del proprietario o detentore o per l'osservazione volta all'accertamento delle condizioni fisiche;

    3. altri animali...

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