Ordinanza del 3 giugno 2008 emessa dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento sul ricorso proposto da Fedrizzi Luca contro Ministero della giustizia Avvocato e procuratore - Esami di abilitazione all'esercizio della professione - Obbligo di motivazione del voto verbalizzato in termini alfanumerici - Esclusione in base al «diri...

IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 181 del 2007 proposto da Fedrizzi Luca, rappresentato e difeso dall'avv. Elena Cainelli ed elettivamente domiciliato presso l'avv. Alessandra Margoni con studio in Trento, via Scipio Sighele , 3;

Contro il Ministero della giustizia - Commissione esami di avvocato - sessione 2006 contro Corte appello di Trento e Sottocommissione esami di avvocato sessione 2006 contro Corte appello di Perugia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento nei cui uffici in largo Porta Nuova n. 9 e' per legge domiciliata per l'annullamento del giudizio di non ammissione alla prova orale dell'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato indetto con d.m. 15 novembre 2006, siccome espresso nel verbale della I Sottocommissione presso la Corte d'appello di Perugia di data 30 marzo 2007, reso noto il 14 giugno 2007 tramite affissione, nonche' di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito alla pubblica udienza del 17 gennaio 2008 - relatore il consigliere Sergio Conti - l'Avvocato dello Stato Sarre Pirrone per l'amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

F a t t o e D i r i t t o

  1. - Con sentenza non definitiva n. 103 del 24 aprile 2008, relativa al presente ricorso - avente ad oggetto l'impugnativa del giudizio negativo degli scritti redatti dall'istante in sede di esami di abilitazione alla professione forense, sessione 2006/2007 - sono state respinte due delle tre censure dedotte dalla ricorrente.

    Eguale conclusione negativa avrebbe dovuto assumersi per il residuale motivo, con la quale era stato dedotto il difetto di motivazione dell'espresso giudizio alla luce della totale inidoneita' ad esternarlo da parte del cosiddetto voto alfanumerico; e cio' tenuto conto del consolidato indirizzo della giurisprudenza del Consiglio di Stato; tuttavia, con la recente sentenza 30 maggio 2006, n. 193, questo Tribunale, dopo aver osservato che «pur sussistendo l'esistenza di qualche principio di segno opposto, e' ormai piu' che maggioritario e pressoche' consolidato presso il giudice d'appello quell'orientamento giurisprudenziale secondo il quale, anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 241 del 1990, l'onere di motivazione della valutazione forense e' sufficientemente adempiuto con l'attribuzione di un punteggio alfanumerico (o numerico), configurandosi quest'ultimo come formula sintetica che vale ad esternare adeguatamente il giudizio tecnico delle CC.GG.», aveva, peraltro, argomentatamente concluso che il detto indirizzo collide con quello fatto proprio nella propria precedente pronuncia n. 351 del 2001, confermata integralmente in quella sopra richiamata, accogliendo per conseguenza il ricorso.

    Ai fini della definizione del detto motivo deve essere dunque ricordato che l'indirizzo adottato della IV Sez. del Consiglio di Stato sull'anzidetta questione con le decisioni n. 537, 538, 539, 540, 541, 543 e 689 del 2008 fanno propria, invece, la sufficienza del voto alfanumerico nel giudizio in sede generale di legittimita'; che, inoltre, proprio con riferimento al prodotto ricorso l'ordinanza 6 settembre 2007, n. 84, con cui questo tribunale aveva accolto la domanda di misura cautelare, disponendo che gli elaborati scritti della candidate fossero riesaminati da altra Sottocommissione ed ammettendola con riserva a sostenere le prove orali subordinatamente all'emissione di un giudizio positivo sulle stesse prove, e' stata riformata dalla sez. IV del Consiglio di Stato con ordinanza 13 novembre 2007, n. 5861, che ha richiamato a tal fine le propria precedente contraria giurisprudenza in ordine all'inesistenza di un obbligo di motivazione diverso da quello dell'espressione del solo voto cosiddetto alfanumerico.

    Ad avviso del Collegio pare, peraltro, possibile ancora una volta lumeggiare le ragioni che indubitano sul piano della legittimita' costituzionale la ormai «granitica» giurisprudenza del Consiglio di Stato, che eleva da oltre 18 anni un vallo non valicabile per la potenziale percezione delle concrete ragioni addotte dalle commissioni esaminatrici a sostegno del giudizio negativo sulle prove scritte svolte dai candidati. Giova premettere sotto un primo profilo che la mera espressione alfanumerica di un giudizio non sembra integrare alcuna reale ed effettiva «motivazione sintetica», ove l'espressione «motivazione» assolva l'esigenza di' manifestare al candidato il perche' della sua...

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