LEGGE REGIONALE 14 marzo 2008, n. 4 - Ulteriori modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (legge per il governo del territorio).

Ulteriori modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (legge per il governo del territorio).

(Pubblicata nel supl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 12 del 17 marzo 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge regionale:

Approvata con deliberazione del consiglio regionale n. VIII/556 del 4 marzo 2008

Art. 1.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12

  1. Alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (legge per il governo del territorio) sono apportate le seguenti modifiche:

    1. dopo il comma 3 dell'art. 1 e' inserito il seguente:

      '3-bis. La Regione, in collaborazione con le province e gli altri enti locali, promuove, attraverso gli strumenti di pianificazione previsti dalla presente legge, il recupero e la riqualificazione delle aree degradate o dismesse, che possono compromettere la sostenibilita' e la compatibilita' urbanistica, la tutela dell'ambiente e gli aspetti socio-economici.';

    2. al comma 4 dell'art. 2 le parole 'orientamento ed indirizzo' sono sostituite dalle parole: 'orientamento, indirizzo e coordinamento.';

    3. il comma 4 dell'art. 3 e' sostituito dal seguente:

      '4. La Regione promuove la conoscenza del SIT e dei suoi contenuti; tutti i dati raccolti dal SIT sono pubblici e possono essere richiesti da chiunque. Tutti i dati sono inoltre liberamente consultabili tramite apposito sito web pubblico, creato e aggiornato a cura della giunta regionale.';

    4. l'art. 5 e' sostituito dal seguente:

      'Art. 5 (Osservatorio permanente della programmazione territoriale). - 1. Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, costituisce presso la competente direzione generale l'osservatorio permanente della programmazione territoriale, al quale partecipano anche rappresentanti degli enti locali. L'osservatorio, anche con l'utilizzo degli elementi conoscitivi forniti dal SIT di cui all'art. 3, provvede al monitoraggio delle dinamiche territoriali e alla valutazione degli effetti derivanti dall'attuazione degli strumenti di pianificazione. L'osservatorio redige una relazione annuale sull'attivita' svolta, in particolare relativamente all'applicazione delle norme in materia di governo del territorio, la relazione contiene altresi' eventuali indicazioni utili all'aggiornamento ed all'interpretazione della legislazione e dei regolamenti e segnala eventuali problematiche inerenti all'attuazione degli strumenti di pianificazione; la relazione e' trasmessa al consiglio regionale ed alla giunta regionale.';

    5. il comma 3 dell'art. 7 e' sostituito dal seguente:

      '3. La giunta regionale, per i comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 15.000 abitanti, ferma restando la possibilita' per gli stessi di avvalersi della disciplina ordinaria, acquisito il parere della commissione consiliare competente, definisce, con propria deliberazione, i contenuti del PGT di cui agli articoli 8, 9 e 10, differenziando la disciplina in ragione dei diversi contesti territoriali e socio-economici.';

    6. alla lettera b) del comma 1 dell'art. 8 dopo le parole 'che vincoli la trasformabilita' del suolo e del sottosuolo' sono inserite le parole ', ivi compresi le fasce di rispetto ed i corridoi per i tracciati degli elettrodotti';

    7. alla lettera b) del comma 2 dell'art. 8 dopo la parola 'territoriali' sono inserite le parole ', ambientali ed energetiche';

    8. alla lettera e) del comma 2 dell'art. 8 le parole 'definendo i relativi' sono sostituite dalle parole: 'definendone gli indici urbanistico-edilizi in linea di massima, le vocazioni funzionali e i criteri di negoziazione, nonche' i';

    9. dopo la lettera e) del comma 2 dell'art. 8 sono inserite le seguenti:

      'e-bis) individua, anche con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, le aree di cui all'art. 1, comma 3-bis, determinando le finalita' del recupero e le modalita' d'intervento, anche in coerenza con gli obiettivi dell'art. 88, comma 2;

      e-ter) d'intesa con i comuni limitrofi, puo' individuare, anche con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, le aree nelle quali il piano dei servizi prevede la localizzazione dei campi di sosta o di transito dei nomadi;

      e-quater) individua i principali elementi caratterizzanti il paesaggio ed il territorio, definendo altresi' specifici requisiti degli interventi incidenti sul carattere del paesaggio e sui modi in cui questo viene percepito; ';

    10. il comma 1 dell'art. 9 e' sostituito dal seguente:

      '1. I comuni redigono ed approvano il piano dei servizi al fine di assicurare una dotazione globale di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale, le eventuali aree per l'edilizia residenziale pubblica e da dotazione a verde, i corridoi ecologici e il sistema del verde di connessione tra territorio rurale e quello edificato, nonche' tra le opere viabilistiche e le aree urbanizzate ed una loro razionale distribuzione sul territorio comunale, a supporto delle funzioni insediate e previste.

      L'individuazione delle aree per l'edilizia residenziale pubblica, quale servizio di interesse pubblico o generale, e' obbligatoria per i comuni indicati dalla giunta regionale con apposita deliberazione, sulla base dei fabbisogni rilevati dal programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica. Tali comuni, in tutti gli strumenti di programmazione negoziata con previsione di destinazioni residenziali, assicurano la realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica, compresa l'edilizia convenzionata, anche esternamente all'ambito interessato.';

    11. dopo il comma 1 dell'art. 9 e' inserito il seguente:

      '1-bis). La realizzazione ovvero il mantenimento di campi di sosta o di transito dei nomadi possono essere previsti unicamente nelle aree a tal fine individuate dal documento di piano ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera e-ter). I campi devono essere dotati di tutti i servizi primari, dimensionati in rapporto alla capacita' ricettiva prevista.';

    12. il comma 6 dell'art. 9 e' sostituito dal seguente:

      '6. Il piano dei servizi puo' essere redatto congiuntamente tra piu' comuni confinanti e condiviso a livello operativo e gestionale.';

    13. al comma 15 dell'art. 9 le parole 'comporta l'applicazione della procedura di variante al piano stesso' sono sostituite dalle parole 'non comporta l'applicazione della procedura di variante al piano stesso ed e' autorizzata previa deliberazione motivata del consiglio comunale.';

    14. alla lettera h) del comma 3 dell'art. 10 sono aggiunte, in fine, le parole 'e mitigazione delle infrastrutture della viabilita' con elementi vegetali tipici locali';

    15. dopo l'art. 10 e' inserito il seguente:

      'Art. 10- (Disposizioni speciali per i comuni con popolazione inferiore o pari a 2.000 abitanti). 1. Nei comuni con popolazione residente inferiore o pari a 2.000 abitanti, risultante dall'ultimo censimento ufficiale, il PGT e' disciplinato secondo le disposizioni contenute nel presente articolo. Non si applicano i commi 1, 2, 4 dell'art. 8, i commi da 1 a 7 e 14 dell'art. 9, i commi da 1 a 4 e 6 dell'art. 10 e i commi 2 e 3 dell'art. 12.

  2. Il documento di piano, il piano dei servizi e il piano delle regole sono articolazioni di un unico atto, le cui previsioni hanno validita' a tempo indeterminato e sono sempre modificabili. Il documento di piano deve comunque essere verificato e aggiornato con periodicita' almeno quinquennale, anche al fine dell'adeguamento della programmazione attuativa. La pubblicazione su almeno un quotidiano locale o periodico a diffusione locale dell'avviso di avvio del procedimento, prevista dall'art. 13, comma 2, puo' essere sostituita da pubblici avvisi o altre forme di comunicazione con la cittadinanza.

  3. Il documento di piano definisce, in relazione alle peculiarita' delle singole realta' territoriali e avvalendosi in via prioritaria di dati ed elaborazioni reperibili nei sistemi informativi di livello sovracomunale, il quadro conoscitiva del territorio comunale, considerando in particolare le previsioni derivanti dalla programmazione territoriale di livello sovraordinato, l'assetto del territorio urbano ed extraurbano, le caratteristiche del paesaggio agrario e dell'ecosistema, il sistema della mobilita', le presenze di interesse paesaggistico, storico-monumentale ed archeologico, nonche' l'assetto geologico, idrogeologico e sismico, ai sensi dell'art. 57, comma 1, lettera a), e finalizzando il quadro delle conoscenze alla determinazione delle principali dinamiche in atto, delle maggiori criticita' del territorio e delle sue potenzialita', dando atto inoltre dell'avvenuta effettuazione dell'informazione preventiva e del confronto con la cittadinanza.

  4. Sulla base degli elementi di cui al comma 3, il documento di piano:

    1. individua gli obiettivi generali di sviluppo, miglioramento e conservazione per la politica territoriale del comune, verificandone la sostenibilita'; determina inoltre gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo con prioritario riferimento alla riqualificazione del territorio, alla minimizzazione del consumo di suolo, all'utilizzo ottimale delle risorse territoriali, al miglioramento dell'assetto viabilistico e della mobilita', nonche' dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, anche a livello sovracomunale. La determinazione di tali obiettivi ed il conseguente relativo processo di valutazione ambientale di cui all'art. 4, comma 2, possono essere effettuati in forma congiunta tra piu' comuni;

    2. determina le politiche di intervento per i diversi sistemi funzionali, dettagliando e circostanziando eventuali scelte di rilevanza sovracomunale, in applicazione dell'art. 15...

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