LEGGE REGIONALE 12 marzo 2008, n. 3 - Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario.

Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario.

CAPO IDisposizioni generali

(Pubblicata nel supl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 12 del 17 marzo 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge regionale:

Approvata con deliberazione del consiglio regionale n. VIII/555 del 28 febbraio 2008

Art. 1.

F i n a l i t a' 1. La presente legge, al fine di promuovere condizioni di benessere e inclusione sociale della persona, della famiglia e della comunita' e di prevenire, rimuovere o ridurre situazioni di disagio dovute a condizioni economiche, psico-fisiche o sociali, disciplina, la rete delle unita' di offerta sociali e socio-sanitarie, nel rispetto dei principi e dei valori della Costituzione, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dello statuto regionale, nonche' nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, in armonia con i principi enunciati dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e con le leggi regionali di settore.

  1. L'insieme integrato dei servizi, delle prestazioni, anche di sostegno economico, e delle strutture territoriali, domiciliari, diurne, semiresidenziali e residenziali costituisce la rete delle unita' di offerta sociali e socio-sanitarie, funzionali al perseguimento delle finalita' di cui al comma 1.

  2. La rete delle unita' d'offerta garantisce il diritto alla esigibilita' delle prestazioni sociali e socio-sanitarie comprese nei livelli essenziali di assistenza, nelle forme e secondo le modalita' previste dalla legislazione vigente.

    CAPO IDisposizioni generali

    Art. 2.

    Principi ed obiettivi 1. Il governo della rete delle unita' d'offerta sociali e socio-sanitarie si informa ai seguenti principi:

    1. rispetto della dignita' della persona e tutela del diritto alla riservatezza;

    2. universalita' del diritto di accesso e uguaglianza di trattamento nel rispetto della specificita' delle esigenze;

    3. liberta' di scelta, nel rispetto dell'appropriatezza delle prestazioni;

    4. personalizzazione delle prestazioni, ai fini di una effettiva e globale presa in carico della persona;

    5. promozione dell'autonomia della persona e sostegno delle esperienze tese a favorire la vita indipendente;

    6. sussidiarieta' verticale e orizzontale;

    7. riconoscimento, valorizzazione e sostegno del ruolo della famiglia, quale nucleo fondamentale per la crescita, lo sviluppo e la cura della persona;

    8. promozione degli interventi a favore dei soggetti in difficolta', anche al fine di favorire la permanenza e il reinserimento nel proprio ambiente familiare e sociale;

    9. solidarieta' sociale, ai sensi degli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione;

    10. effettivita' ed efficacia delle prestazioni erogate.

  3. La Regione, nel rispetto dei principi di cui al comma 1, persegue i seguenti obiettivi:

    1. omogeneita' ed adeguatezza della rete delle unita' di offerta ai bisogni sociali e socio-sanitari;

    2. flessibilita' delle prestazioni, anche attraverso la predisposizione di piani individualizzati di intervento;

    3. integrazione delle politiche sociali e socio-sanitarie con le politiche sanitarie e di settore, in particolare dell'istruzione, della formazione, del lavoro e della casa;

    4. efficienza della rete delle unita' di offerta ed ottimale utilizzo delle risorse finanziarie disponibili.

      CAPO IISoggetti e unita' d'offerta

      Art. 3.

      S o g g e t t i 1. Nel quadro dei principi della presente legge e in particolare secondo il principio di sussidiarieta', concorrono alla programmazione, progettazione e realizzazione della rete delle unita' di offerta sociali e socio-sanitarie, secondo gli indirizzi definiti dalla Regione:

    5. i comuni, singoli ed associati, le province, le comunita' montane e gli altri enti territoriali, le aziende sanitarie locali (ASL), le aziende di servizi alla persona (ASP) e gli altri soggetti di diritto pubblico;

    6. le persone fisiche, le famiglie e i gruppi informali di reciproco aiuto e solidarieta';

    7. i soggetti del terzo settore, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e gli altri soggetti di diritto privato che operano in ambito sociale e socio-sanitario;

    8. gli enti riconosciuti delle confessioni religiose, con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, che operano in ambito sociale e socio-sanitario.

  4. E' garantita la liberta' per i soggetti di cui al comma 1, lettere b), c) e d) di svolgere attivita' sociali ed assistenziali, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge e secondo la normativa vigente, indipendentemente dal loro inserimento nella rete delle unita' di offerta sociali.

    CAPO IISoggetti e unita' d'offerta

    Art. 4.

    Unita' di offerta sociali 1. Le unita' di offerta sociali hanno il compito di:

    1. aiutare la famiglia, anche mediante l'attivazione di legami di solidarieta' tra famiglie e gruppi sociali e con azioni di sostegno economico;

    2. tutelare la maternita' e la vita umana fin dal concepimento e garantire interventi di sostegno alla maternita' e paternita' ed al benessere del bambino, rimuovendo le cause di ordine sociale, psicologico ed economico che possono ostacolare una procreazione consapevole e determinare l'interruzione della gravidanza;

    3. promuovere azioni rivolte al sostegno delle responsabilita' genitoriali, alla conciliazione tra maternita' e lavoro ed azioni a favore delle donne in difficolta';

    4. tutelare i minori, favorendone l'armoniosa crescita, la permanenza in famiglia e, ove non possibile, sostenere l'affido e l'adozione, nonche' prevenire fenomeni di emarginazione e devianza;

    5. promuovere il benessere psicofisico della persona, il mantenimento o il ripristino delle relazioni familiari, l'inserimento o il reinserimento sociale e lavorativo delle persone in difficolta' e contrastare forme di discriminazione di ogni natura;

    6. promuovere l'educazione motoria anche finalizzata all'inserimento e reinserimento sociale della persona;

    7. assistere le persone in condizioni di disagio psico-sociale o di bisogno economico, con particolare riferimento alle persone disabili e anziane, soprattutto sole, favorendone la permanenza nel proprio ambiente di vita;

    8. favorire l'integrazione degli stranieri, promuovendo un approccio interculturale;

    9. sostenere le iniziative di supporto, promozione della socialita' e coesione sociale, nonche' di prevenzione del fenomeno dell'esclusione sociale.

  5. La giunta regionale individua le unita' di offerta sociali, previa consultazione dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, e sentito il parere della competente commissione consiliare.

    CAPO IISoggetti e unita' d'offerta

    Art. 5.

    Unita' di offerta socio-sanitarie 1. Le unita' di offerta socio-sanitarie erogano prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e prestazioni sociali a rilevanza sanitaria e hanno il compito di:

    1. sostenere la persona e la famiglia, con particolare riferimento alle problematiche relazionali e genitoriali, all'educazione e allo sviluppo di una responsabile sessualita', alla procreazione consapevole, alla prevenzione dell'interruzione della gravidanza;

    2. favorire la permanenza delle persone in stato di bisogno o di grave fragilita' nel loro ambiente di vita;

    3. accogliere ed assistere persone che non possono essere assistite a domicilio;

    4. prevenire l'uso di sostanze illecite, l'abuso di sostanze lecite, nonche' forme comportamentali di dipendenza e favorire il reinserimento sociale delle persone con problemi di dipendenza;

    5. assistere le persone in condizioni di disagio psichico, soprattutto se isolate dal contesto familiare;

    6. assistere i malati terminali, anche al fine di attenuare il livello di sofferenza psicofisica.

  6. La giunta regionale individua le unita' di offerta socio-sanitarie, previa consultazione dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, e sentito il parere della competente commissione consiliare.

    CAPO IIIGli utenti

    Art. 6.

    Accesso alla rete 1. Accedono alla rete delle unita' d'offerta sociali e socio-sanitarie:

    1. i cittadini italiani residenti nei comuni della Lombardia e gli altri cittadini italiani e di Stati appartenenti all'Unione europea (UE) temporaneamente presenti;

    2. i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti alla UE, in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno e residenti in Lombardia, i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso umanitario ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale;

    3. le persone diverse da quelle indicate nelle lettere a) e b), comunque presenti sul territorio della Lombardia, allorche' si trovino in situazioni tali da esigere interventi non diffenibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi della regione o dello Stato di appartenenza. Sono sempre garantite la tutela della maternita' consapevole e della gravidanza e la tutela delle condizioni di salute e sociali del minore.

  7. In base agli indirizzi dettati dalla Regione e ai parametri successivamente definiti dai comuni, accedono prioritariamente alla rete delle unita' d'offerta sociali le persone in condizioni di poverta' o con reddito insufficiente, nonche' le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a se stesse o esposte a rischio di emarginazione, nonche' quelle sottoposte a provvedimenti dell'autorita' giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.

  8. Accedono prioritariamente alla rete delle unita' di offerta socio-sanitarie, in considerazione delle risorse disponibili e relativamente alle prestazioni non incluse nell'allegato 1C del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 (definizione dei...

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