Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato il 23 luglio 2008 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Professioni - Norme della Regione Emilia-Romagna - Professioni turistiche - Istituzione della nuova professione di animatore turistico e definizione dei requisiti per il relativo esercizio - Assenza di ogni riferimento al...

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia ex lege;

Contro la Regione Emilia-Romagna, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, per la declaratoria dell'illegittimita' costituzionale della legge regionale n. 7 del 27 maggio 2008, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 87 del 28 maggio 2008, concernente «Norme per la disciplina delle attivita' di animazione e di accompagnamento turistico».

La presentazione del presente ricorso e' stata decisa dal Consiglio dei ministri nella riunione del 4 luglio 2008 (si depositeranno estratto del verbale e relazione del ministro proponente), in quanto la legge regionale n. 7 del 27 maggio 2008 presenta diversi profili di illegittimita' costituzionale.

Infatti, nonostante le regioni abbiano competenza legislativa residuale in materia di «turismo», cosi' come stabilito dall'art. 117, quarto comma, Cost. e confermato da una consolidata giurisprudenza costituzionale (cfr. sent. Corte cost. n. 197/2003), il settore delle professioni turistiche ricade nella materia delle «professioni», nella quale Stato e regioni esercitano una competenza legislativa concorrente, ex art. 117, terzo comma, Cost. Cio' posto, in presenza della materia concorrente delle professioni e in base alla configurazione ampia che ne e' stata data dalla Corte costituzionale in varie pronunce, e' inevitabile l'attrazione in siffatta materia anche del settore in questione delle professioni turistiche che e', pertanto, sottratta dalla materia residuale regionale del turismo.

Del resto, cio' e' stato confermato anche dal Consiglio di Stato che, nel parere n. 3165/2003, chiamato a pronunciarsi su alcune disposizioni del d.P.C.m. 13 settembre 2002, concernente il recepimento dell'accordo fra lo Stato, le regioni e le province autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico, in attuazione della legge n. 135/2001, ha affermato, per l'esigenza di garantire l'uniformita' sul territorio nazionale ed in applicazione del principio del «parallelismo invertito» espresso dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 303/2003, che rientrano nella competenza esclusiva statale: la disciplina e l'accertamento dei requisiti per l'esercizio delle professioni turistiche tradizionali ed emergenti, la loro qualificazione professionale...

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