Ordinanza del 7 febbraio 2008 emessa dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia sul ricorso proposto da Zoppolato Maurizio ed altri contro Regione Lombardia ed altra Enti pubblici - Norme della Regione Lombardia - Patrocinio dell'Avvocatura Regionale - Previsione che gli enti individuati dalla Giunta Regionale, tra quelli costituenti...

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1007/07 proposto da Zoppolato Maurizio, Avolio Vincenzo, Mangia Rocco, Tanzarella Giancarlo, Torrani Pier Giuseppe, Allorio Carlo, Amadio Bruno, Balestrieri Adolfo Mario, Bifulco Fabio, Bonatti Stefano, Brambilla Pisoni Giovanni, Bullo Andrea, Canta Angela, Cerami Carlo, Ferraris Pietro, Fumarola Lorella, Giacometti Enzo, Ielo Domenico, Incorvaia Giuseppina, Invernizzi Roberto, Lamberti Lorenzo, Luciano Vittoria, Maia Riccardo, Marletta Riccardo, Mazzarelli Marco, Napoli Marco, Pisapia Mauro, Quadrio Stefano, Robaldo Enzo, Roderi Giorgio, Rotelli Romano, Saladino Maurizio, Solimini Caterina, Spaini Marta, Todarello Fabio, Torrani Orsola, tutti in proprio nonche' rappresentati e difesi dall'avv. Maurizio Zoppolato ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Milano, via Dante n. 16;

Contro Regione Lombardia, costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dagli avv. Pio Dario Vivone, Federico Tedeschini e Beniamino Caravita di Toritto ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'avvocatura regionale in Milano, via F. Filzi n. 22, e nei confronti di A.S.L. n. 1 Citta' di Milano, non costituitasi in giudizio, per l'annullamento della deliberazione n. VIII/004420 del 28 marzo 2007, con la quale la giunta regionale ha deliberato che una serie di enti debbano avvalersi di norma del patrocinio dell'avvocatura regionale, approvando altresi' gli elementi essenziali della convenzione per il patrocinio dell'avvocatura regionale tra regione Lombardia e tali enti; di ogni altro atto ad essa presupposto, preordinato, consequenziale e/o comunque connesso.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della regione Lombardia;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Vista l'ordinanza n. 1120/2007 dell'11 luglio 2007, con la quale e' stata accolta la domanda di sospensione cautelare dell'esecuzione del provvedimento impugnato;

Udito il primo ref. Elena Quadri, designato relatore per l'udienza dell'11 luglio 2007;

Uditi i difensori delle parti;

Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue.

F a t t o

Con ricorso notificato il 4 maggio 2007 e depositato il successivo 9 maggio 2007, i ricorrenti, tutti iscritti all'ordine degli avvocati, i quali esercitano la loro professione in Lombardia e prevalentemente nell'ambito del diritto amministrativo, hanno impugnato il provvedimento indicato in epigrafe adottato dalla giunta della Regione Lombardia, che dispone una prima attuazione dell'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30, mediante l'approvazione dell'allegato C ed in particolare prevede che una serie di enti di interesse regionale specificamente individuati nell'allegato A della suddetta legge regionale (suddivisi nelle categorie degli enti indipendenti, enti sanitari, altri enti pubblici, societa' a partecipazione regionale, fondazioni istituite dalle regioni) debbano avvalersi di norma del patrocinio dell'avvocatura regionale, approvando gli elementi essenziali della convenzione per il patrocinio dell'avvocatura regionale tra la Regione Lombardia e tali enti.

Con il presente ricorso avverso il provvedimento impugnato vengono dedotti i seguenti motivi di diritto:

1) Violazione dell'art. 3 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 ed in via subordinata illegittimita' in via derivata dall'illegittimita' costituzionale della legge della Regione Lombardia 27 dicembre 2006, n. 30.

Secondo l'assunto di parte ricorrente l'amministrazione intimata, mediante l'emanazione dell'atto impugnato, avrebbe violato il principio dell'incompatibilita' con qualunque impiego od ufficio retribuito con stipendio sul bilancio di qualsiasi amministrazione od istituzione pubblica che vige nell'ordinamento della professione forense e che trae origine dallo stesso concetto di libera professione, cui e' sottesa, quale elemento cardine, la necessaria indipendenza del professionista. Tra le uniche eccezioni al divieto, consentite dal quarto comma del medesimo art. 3 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, sarebbero menzionati alla lettera b) «gli avvocati ed i procuratori degli uffici legali istituiti sotto qualsiasi denominazione ed in qualsiasi modo presso gli enti di cui allo stesso secondo comma, per quanto concerne le cause e gli affari propri dell'ente presso il quale prestano la loro opera. Essi sono iscritti nell'elenco speciale annesso all'albo».

Di conseguenza, in considerazione del dato testuale della suddetta norma e del divieto di interpretare estensivamente le disposizioni che introducono eccezioni ai principi generali, risulterebbero illegittime le previsioni della delibera che dispongono l'affidamento agli avvocati dipendenti dalla Regione Lombardia di cause ed affari propri di altri enti giuridicamente e sostanzialmente autonomi dalla regione. Ne' potrebbe, in proposito, rilevare la circostanza che si tratti di enti asseritamente costituenti il «sistema regionale», essendo tale ultimo concetto, introdotto dall'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 30/2006 sulla base di considerazioni meramente fattuali, privo di alcuna rilevanza giuridica ed inconferente rispetto al principio dell'incompatibilita' stabilito dalla legge professionale, che limita l'eccezione all'incompatibilita' unicamente alle cause e agli affari propri dell'ente presso il quale gli avvocati dipendenti prestano la loro opera, senza che nei confronti di enti diversi possa in alcun modo rilevare una qualsiasi connessione od appartenenza ad un comune sistema.

Del resto, la stessa esenzione dal ricorso al patrocinio obbligatorio dell'avvocatura regionale in caso di conflitto di interessi prevista dalla delibera impugnata dimostrerebbe che la pretesa comune appartenenza ad un indefinito «sistema regionale» non comporta certo di per se' la sovrapposizione degli interessi della regione a quelli dei vari enti in questione, atteso che le controversie dei medesimi, che la delibera destina di norma al patrocinio dell'avvocatura regionale, non potrebbero inquadrarsi fra le cause proprie della Regione Lombardia, ma, al massimo, potrebbero riguardarla in via meramente indiretta.

Neppure, secondo l'assunto dei ricorrenti, potrebbe attribuirsi alla l.r. n. 30/2006 valenza derogatoria rispetto alla legge professionale forense, nel senso di introdurre un'ulteriore eccezione all'incompatibilita' dalla stessa prevista in favore degli avvocati dipendenti dalla regione che prestino attivita' di difesa giudiziale in favore di enti diversi da quello di appartenenza ma allo stesso in qualche modo collegati, in considerazione del principio che preclude ad una norma generale, quale e' la l.r. n. 30/2006 relativa alla finanza regionale, di derogare ad una norma di carattere speciale, quale e' il r.d.l. n. 1578/1933.

In ogni caso, pur essendo la materia delle professioni attribuita alla potesta' legislativa concorrente delle regioni, in considerazione della stretta interrelazione sussistente tra indipendenza ed esercizio della libera professione il regime delle incompatibilita' costituirebbe principio fondamentale della professione forense, la cui determinazione e' sottratta alla potesta' legislativa delle regioni e riservata alla legislazione dello Stato, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

Di conseguenza, la disposizione normativa regionale in questione risulterebbe illegittima costituzionalmente, derivandone l'illegittimita' in via derivata della delibera impugnata che ne dispone l'attuazione.

2) Violazione dei principi comunitari di liberta' nella prestazione dei servizi e di libera concorrenza; eccesso di potere per carenza di istruttoria e/o di motivazione, nonche' per sviamento.

Per i ricorrenti, posto che le libere professioni rientrano fra i servizi di rilevanza comunitaria nei confronti dei quali e' preclusa qualsiasi misura restrittiva da parte degli Stati membri (artt. 49 e 50 del Trattato CEE), all'esercizio della libera professione si estenderebbero i principi elaborati dalla giurisprudenza comunitaria in tema di libera concorrenza. L'imposizione di ricorrere al patrocinio dell'avvocatura regionale per una serie di enti costituirebbe una misura contrastante sia con la libera prestazione dei servizi (perche' tali servizi verrebbero preclusi agli avvocati del libero foro) che con la libera concorrenza fra professionisti (perche' gli avvocati del libero foro non potrebbero competere per i mandati rilasciati dagli enti in questione) ed inoltre violerebbe anche il principio che tutela il rapporto fiduciario tra cliente ed avvocato, per il quale ognuno e' libero di...

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