Ordinanza del 12 marzo 2008 emessa dalla Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna - Sezione staccata di Parma, sul ricorso proposto dalla Cooperativa produttori suini Pro Sus Soc. coop. agricola contro Comune di Tizzano Val Parma. Imposte e tasse - Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) - Esenzione dall'imposta per i fabbricati ave...

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

Ha emesso la seguente ordinanza sull'appello n. 869/2007 depositato il 27 marzo 2007 avverso la sentenza n. 73/01/2006 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Parma proposto dall'ufficio: Comune di Tizzano Val Parma difeso da: Sindaco pro tempore Gualtiero Ghirardi presso uff. associato del contenz. tribut. della com. montana Appennino Parma Est, piazza Giacomo Ferrari, 5 - 43013 Langhirano (PR), controparte: Cooperativa produttori suini Pro Sus Soc. coop. agricola, via Malta, 26039 Vescovato (CR), difesa da: Cesura Michele via della Cooperazione n. 6 - 26100 Cremona;

Atti impugnati: Silenzio rifiuto istanza rimb. I.C.I. 2004.

Fatto e svolgimento del processo

La Cooperativa produttori suini PRO.SUS con sede in Vescovato (CR) impugnava avanti la Commissione tributaria provinciale di Parma il diniego opposto dal Comune di Tizzano Val Parma alla domanda di rimborso ICI per l'anno 2004 versata per il fabbricato strumentale sito in localita' Capoponte, utilizzato per la conservazione, manipolazione e trasformazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci agricoltori.

La societa' ricorrente contestava i motivi addotti a sostegno del provvedimento impugnato adducendo che:

i fabbricati di proprieta', strumentali all'attivita' agricola, sono da definirsi rurali, come da pronunce di Cass. nn. 6884/2005, 13674/2005;

la Cooperativa di agricoltori, anche se soggetto distinto dai soci, puo' svolgere attivita' connessa all'esercizio normale dell'agricoltura;

la novella introdotta dal d.P.R. n. 139/1998 ha nettamente separato l'asservimento del terreno al fabbricato;

non ha rilievo il fatto che l'immobile sia accatastato alla sezione fabbricati industriali;

cio' che rileva e' essenzialmente la circostanza che i prodotti trasformati provengano in prevalenza dai soci, come nella fattispecie risulta dal bilancio (nel caso, il 68%).

Chiedeva quindi il rimborso della somma versata, che assumeva non dovuta. Resisteva il Comune di Tizzano con controdeduzioni con le quali, respingendo le tesi della ricorrente, evidenziava che:

in primo luogo il fabbricato risulta iscritto al catasto quale fabbricato industriale nella categoria D 7 e come tale, deve ritenersi non esente da I.C.I. per il combinato disposto degli artt. 7 e 9 del d.lgs. n. 505/1992;

in secondo luogo, deve sussistere identita' fra possesso del fabbricato e proprietario e/o del detentore del terreno, come da Cass. nn. 14489/2002, 18853/2005 12369/2005;

il reddito della Cooperativa non va ritenuto agricolo in quanto la stessa lavora trasforma e vende prodotti provenienti da terreno non proprio.

Entrambe le parti depositavano memorie a sostegno delle rispettive tesi.

La CTP di Parma accoglieva il ricorso, sostanzialmente sulla seguente motivazione:

con riferimento alla natura giuridica della Cooperativa, ai sensi dell'art. 213, comma 3 cod. civ., la ricorrente e' indiscutibilmente imprenditore agricolo;

sulla necessita' di collegamento diretto fra proprieta' del terreno e quella del fabbricato, il comma 3-bis dell'art. 9 della legge n. 133/1994, in vigore dal 1998, sancisce senza equivoci la natura rurale delle costruzioni strumentali alle attivita' agricole, ne deriva che il fabbricato in oggetto assume la connotazione rurale a prescindere dalla connessione con il fondo agricolo;

sulla attivita' della ricorrente, l'attivita' di stagionatura delle carni operata dalla Cooperativa rientra nell'attivita' agricola connessa: la Cooperativa funziona come longa manus dei soci allevatori potendosi quindi avvalere...

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