Ordinanza del 14 aprile 2006 emessa dal G.i.p. del Tribunale di Pisa nel procedimento penale a carico di Erra Giada ed altri Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria - Termine di prescrizione di tre anni - Mancata previsione dell'applicazione ...

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Esaminati gli atti del procedimento n. 9949/01 RGNR e 1587/06 GIP nei confronti di: ERRA Giada nata a Viareggio il 16 luglio 1974, CARDINI Gabriele nato a San Miniato l'11 luglio 1963, CARDINI Osman nato a San Miniato il 28 maggio 1930, JOANNAS Cristiana nata a Empoli il 7 febbraio 1972, JOANNAS Francesco nato a Fucecchio il 15 gennaio 1973, indagati per i reati di cui agli artt. 594 e 582 c.p. commessi in San Miniato (PI) il 10 giugno 2001.

O s s e r v a

A seguito della proposizione di due querele reciprocamente sporte da Erra Giada, Cardini Gabriele e Cardini Osman, da una parte, e Joannas Cristina e Joannas Francesco, dall'altra, si iniziava procedimento penale nei confronti di tutti gli indagati nei confronti dei quali venivano ipotizzati i reati di lesioni personali ed ingiurie commessi in San Miniato (PI) in data 10 giugno 2001.

Con riguardo a tali reati il Pubblico Ministero formulava richiesta di archiviazione ritenendo l'intervenuta prescrizione dei medesimi sulla base della disposizione del quinto comma dell'art. 157 c.p. come modificato dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 («Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica i/termine di tre anni»).

Avverso la richiesta di archiviazione proponevano opposizione Joannas Cristina e Joannas Francesco sostanzialmente contestando l'applicabilita' della disposizione normativa richiamata dal Pubblico Ministero poiche' per i reati ipotizzati la pena prevista non risulta diversa dalla pena pecuniaria (al reato di cui all'art. 582 c.p. e' applicabile la pena pecuniaria accompagnata da quella della permanenza domiciliare ovvero del lavoro di pubblica utilita'; per il reato di ingiurie e' prevista la sola pena pecuniaria). Contestava, inoltre, l'applicabilita' del nuovo termine di cui al quinto comma dell'art. 157 c.p. ai reati di competenza del giudice di pace considerato che, a norma dell'art. 58 decreto legislativo n. 274/2000, anche ai fini della prescrizione la pena dell'obbligo della permanenza domiciliare ed il lavoro di pubblica utilita' si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella originaria.

La norma di riferimento che viene in rilievo ai fini della decisione e' la disposizione del nuovo art. 157, comma 5, c.p., in forza del quale, allorche' per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine...

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