Ordinanza del 31 marzo 2008 emessa dal Giudice di pace di Montefiascone nel procedimento civile promosso da Brunacci Antonio contro Comune di Montefiascone Circolazione stradale - Obbligo del proprietario del veicolo di comunicare all'organo di polizia i dati personali e della patente del conducente non immediatamente identificato al momento del...

IL GIUDICE DI PACE

A scioglimento della riserva che precede, letti gli atti ed esaminati i documenti di causa, ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto dal sig. Brunacci Antonio contro il Comune di Montefiascone, R.G. 1263/07.

Ritenuto in fatto

Con ricorso proposto in data 13 marzo 2007 il sig. Brunacci Antonio, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Marchetiello del foro di Firenze (ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Walter Billi in Montefiascone, corso Cavour, 127) chiedeva, ai sensi dell'art. 22, legge n. 698/1981, l'annullamento del verbale di contestazione n. 3452U/2007/V, elevato in data 17 gennaio 2007 dalla Polizia municipale del Comune di Montefiascone per violazione dell'art. 126-bis, secondo comma (n. 2) del decreto legislativo n. 285/1992 (come modificato dal decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con legge 24 novembre 2006, n. 286), poiche', senza giustificato e documentato motivo, aveva omesso di comunicare, entro i termini prescritti, i dati personali e della patente di guida di colui che, in data 12 agosto 2006, alle ore 11,43 a Montefiascone, S.P. Commenda, alla guida dell'autoveicolo Wolkswagen targato CK592XG di sua proprieta', aveva trasgredito l'art. 142, c.d.s., come accertato con precedente verbale n. 492a/06 notificato il 25 settembre 2006. Il ricorrente lamentava l'illegittimita' del verbale n. 3452U/2007/V per violazione di legge ed eccesso di potere, ravvisabili nella circostanza che il comune convenuto aveva ignorato la comunicazione da lui inviata con lettera raccomandata del 19 ottobre 2006, con la quale dichiarava di non essere responsabile dell'infrazione e di non essere al contempo in grado di fornire il nominativo del conducente, giacche' il veicolo suddetto era in uso a tutti i componenti della sua famiglia (moglie e due figli), con conseguente impossibilita' di risalire all'effettivo trasgressore.

A fondamento del ricorso deduceva inoltre che l'art. 126-bis secondo comma (n. 2), anche nella sua attuale versione, introdotta dal decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con legge 24 novembre 2006, n. 286, imponendo al proprietario dell'autoveicolo di rivelare le generalita' del conducente, determina in capo al primo una compressione del diritto di difesa, violando il diritto a tacere, a non essere costretti ad agire contro se stessi ovvero contro i propri familiari; diritto tutelato invece in ambito penalistico mediante il riconoscimento di una scriminante, come dimostra l'art. 199 c.p.p. Attesa la ragione addotta per iscritto dall'opponente, la Polizia municipale di Montefiascone avrebbe dovuto pertanto astenersi dall'irrogare la sanzione in oggetto. In via istruttoria chiedeva l'audizione dei propri familiari al fine di dimostrare la usufruibilita' dell'autovettura da parte dei medesimi.

Ritenuto in...

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