LEGGE REGIONALE 20 febbraio 2008, n. 9 - Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti.

Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 6 del 27 febbraio 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t a' 1. La Regione Toscana tutela e promuove i diritti dei cittadini come consumatori e utenti, ed e' impegnata nella salvaguardia dei loro interessi individuali e collettivi.

  1. La Regione Toscana promuove ogni forma di associazione e aggregazione fra i consumatori e gli utenti e, in conformita' con la normativa comunitaria e statale e nell'esercizio delle funzioni di competenza, persegue, anche favorendo l'iniziativa delle associazioni dei consumatori e degli utenti, i seguenti obiettivi:

    1. tutela e promozione della salute;

    2. tutela e promozione della sicurezza, igienicita' e qualita' dei prodotti, della sicurezza e qualificazione dei processi produttivi, della salvaguardia dell'ambiente, della valorizzazione del paesaggio e dello sviluppo sostenibile;

    3. tutela degli interessi economici e giuridici dei consumatori e degli utenti, sviluppando una cultura della correttezza e dell'equita' nei rapporti contrattuali e promuovendo sedi di risoluzione alternativa, anche telematica, delle controversie;

    4. promozione della formazione e dell'informazione dei consumatori e degli utenti, anche in funzione dello sviluppo di un rapporto socio economico piu' consapevole e influente con gli attori della produzione, della distribuzione e dei servizi;

    5. riconoscimento del rilievo dell'associazionismo tra i cittadini, quali consumatori e utenti, anche per realizzare iniziative efficaci di carattere unitario e coordinato;

    6. sostegno dei servizi rivolti ai cittadini, su autonoma iniziativa delle associazioni dei consumatori e degli utenti;

    7. promozione dell'affermazione dei diritti di cittadinanza;

    8. promozione della collaborazione e di accordi fra associazioni di consumatori e utenti, pubbliche amministrazioni, imprese costituite anche in forma cooperativa ed altri soggetti, pubblici e privati, per l'erogazione dei servizi pubblici conformemente a standard di qualita' e di efficienza.

    Art. 2.

    Comitato regionale dei consumatori e degli utenti 1. Il comitato regionale dei consumatori e degli utenti, di seguito denominato 'Comitato' e' organo di supporto della Regione per il perseguimento delle finalita' di cui all'art. 1.

  2. Il comitato e' dominato con decreto del Presidente della giunta regionale e rimane in carica per la durata della legislatura; fanno parte del comitato:

    1. l'assessore regionale competente in materia, che lo presiede;

    2. due consiglieri regionali, senza diritto di voto;

    3. un membro titolare ed un membro supplente per ogni associazione iscritta nell'elenco di cui all'art. 4, su designazione delle stesse associazioni;

    4. un rappresentante dell'unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

  3. Il Presidente della giunta regionale provvede alla nomina del comitato entro novanta giorni dall'insediamento del consiglio regionale e, comunque, non appena sia stata designata almeno la meta' dei componenti. In tal caso il comitato e' validamente costituito per lo svolgimento dei suoi compiti.

  4. Qualora, dopo la nomina del comitato, nuove associazioni vengano iscritte nell'elenco di cui all'art. 4, oppure associazioni gia' iscritte ne vengano cancellate, il Presidente della giunta regionale, entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'elenco annuale aggiornato, provvede a modificare la composizione del comitato.

  5. I membri nominati ai sensi del comma 4 rimangono in carica fino alla scadenza del comitato.

  6. Il Presidente del comitato e' coadiuvato da un vicepresidente scelto dal comitato al proprio interno fra i membri designati dalle associazioni di cui al comma 2, lettera c).

  7. I membri del Comitato designati dalle associazioni non possono essere confermati per piu' di due legislature consecutive successive al primo insediamento ai sensi della presente legge.

  8. Il regolamento di cui all'art. 9 disciplina le modalita' di funzionamento del comitato.

    Art. 3.

    Funzioni del comitato regionale dei consumatori e degli utenti 1. Il comitato svolge i seguenti compiti:

    1. ...

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