LEGGE REGIONALE 14 febbraio 2008, n. 1 - Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e societa'' di mutuo soccorso.

Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e societa' di mutuo soccorso.

CAPO IOggetto del testo unico

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 8 del 18 febbraio 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Oggetto del testo unico 1. Il presente testo unico, redatto ai sensi della legge regionale 9 marzo 2006, n. 7 (riordino e semplificazione della normativa regionale mediante testi unici), riunisce le disposizioni di legge regionali in materia di terzo settore riguardanti:

  1. le organizzazioni di volontariato;

  2. le associazioni;

  3. le cooperative sociali;

  4. le societa' di mutuo soccorso;

  5. le associazioni familiari;

  6. l'erogazione di contributi alle articolazioni regionali e provinciali dell'unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti, dell'ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi, della associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra, dell'associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, dell'associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro e dell'unione nazionale mutilati per servizio della regione Lombardia;

  7. l'erogazione di contributo ordinario al servizio dei cani guida per non vedenti.

    CAPO IILe organizzazioni di volontariato

    Art. 2.

    Finalita' e oggetto 1. La Regione riconosce il ruolo del volontariato come strumento di solidarieta' sociale e di concorso autonomo alla individuazione dei bisogni e al conseguimento dei fini istituzionali dei servizi, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia ed il pluralismo, ne riconosce la funzione di promozione culturale e di formazione ad una coscienza della partecipazione.

    CAPO IILe organizzazioni di volontariato

    Art. 3.

    Attivita' del volontariato 1. Ai fini del presente testo unico e' volontariato il servizio reso dai cittadini in modo continuativo, senza fini di lucro, attraverso prestazioni personali, volontarie e gratuite, individualmente o in gruppi, svolte sul territorio regionale, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, per il perseguimento delle finalita' di carattere sociale, civile e culturale. Tali finalita' si perseguono attraverso le seguenti attivita':

  8. attivita' di carattere sociale, rientranti nell'area degli interventi socio-assistenziali e socio-sanitari, anche nelle forme innovative non codificate nella programmazione regionale;

  9. attivita' di carattere civile, rientranti nell'area della tutela e del miglioramento della qualita' della vita, della protezione dei diritti della persona, della tutela e valorizzazione dell'ambiente, della protezione del paesaggio e della natura, del soccorso in caso di pubblica calamita';

  10. attivita' di carattere culturale, rientranti nell'area sia della tutela e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico e della promozione e sviluppo delle attivita' ad essi connesse, sia delle attivita' di animazione ricreativa, turistica e sportiva, nonche' di educazione permanente.

    1. L'attivita' di volontario non puo' essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; al volontario possono essere soltanto rimborsate dalla organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attivita' prestata entro i limiti preventivamente stabiliti dalla organizzazione stessa.

    2. La qualita' di volontario e' incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di appartenenza.

      CAPO IILe organizzazioni di volontariato

      Art. 4.

      Organizzazioni di volontariato 1. E' considerata organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere le attivita' di cui all'art. 3, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

    3. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono piu' adeguata al perseguimento dei fini, salvo il limite di compatibilita' con lo scopo solidaristico.

    4. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre che da quanto disposto nel codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previste l'assenza dei fini di lucro, la democraticita' della struttura, l'elettivita' e la gratuita' delle cariche associative, nonche' la gratuita' delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti; devono essere altresi' stabiliti l'obbligo di formazione del resoconto economico annuale dal quale devono risultare i beni, i contributi, nonche' le modalita' di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.

    5. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attivita' da esse svolta.

    6. Le organizzazioni svolgono le attivita' di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche e private.

    7. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano l'attivita' di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attivita' stessa, nonche' per la responsabilita' civile verso terzi.

    8. Il venir meno dei requisiti per l'iscrizione e la cessazione delle attivita' di volontariato comporta la cancellazione dal registro da disporsi con decreto motivato del dirigente della struttura competente.

      CAPO IILe organizzazioni di volontariato

      Art. 5.

      Istituzione del registro generale regionale del volontariato 1. E' istituito il registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato. La giunta regionale provvede:

  11. ad approvare il modello di registro diviso in sezioni secondo le attivita' di cui al comma 1 dell'art. 3;

  12. a emanare apposita disciplina riguardante i criteri di attuazione di quanto previsto dall'art. 4; le modalita' e i contenuti delle domande da presentarsi da parte delle organizzazioni.

    1. Il possesso dei requisiti di cui al comma 3 dell'art. 4 da diritto all'iscrizione nel registro del volontariato.

    2. La domanda di iscrizione e' inoltrata dagli interessati al Presidente della giunta regionale e, contestualmente, al sindaco del comune nel cui territorio l'organizzazione ha la sede amministrativa od operativa, per l'espressione del parere che ne attesti l'esistenza e l'operativita'; tale parere deve essere trasmesso alla giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda; decorso tale termine il parere si intende favorevole 4. L'iscrizione nel registro e' disposta con decreto del dirigente della struttura competente entro novanta giorni dalla data di acquisizione del parere del comune, o dall'inutile decorso dei sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di parere.

    3. Qualora nel corso del procedimento siano richiesti agli interessati chiarimenti, supplementi di documentazione, o elementi di valutazione integrativi, il termine di novanta giorni e' sospeso per una sola volta tra la data di richiesta e quella della ricezione delle integrazioni chieste.

    4. L'iscrizione nel registro e' condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici, nonche' per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente.

    5. La mancanza dei requisiti per l'iscrizione e la cessazione delle attivita' di volontariato comporta la cancellazione dal registro da disporsi con decreto motivato del dirigente della struttura competente.

    CAPO IILe organizzazioni di volontariato

    Art. 6.

    Partecipazione alla programmazione 1. Le organizzazioni iscritte nel registro partecipano alla programmazione dei servizi a livello comunale, sovracomunale e regionale e a tal fine devono essere informate e consultate per i programmi regionali e locali nei settori di specifica attivita';

    possono proporre al riguardo programmi ed iniziative.

    CAPO IILe organizzazioni di volontariato

    Art. 7.

    Formazione e qualificazione professionale 1. Le iniziative di formazione e qualificazione professionale dei volontari sono attuate da:

  13. le organizzazioni di volontariato che provvedono in modo autonomo e diretto alla formazione ed all'aggiornamento dei propri soci;

  14. la giunta regionale, che, sulla base di proposte inoltrate dagli enti locali e dalle organizzazioni di volontariato, promuove iniziative di formazione ed aggiornamento del volontario, predisponendo un piano annuale per lo svolgimento di corsi utili all'esercizio dell'attivita' di volontario.

    1. I volontari delle associazioni iscritte nel registro hanno priorita', nell'ambito delle disposizioni emanate dalla giunta regionale, all'ammissione ai corsi di aggiornamento organizzati dai comuni, dalle province e dalla Regione o da questi finanziati.

      CAPO IILe organizzazioni di volontariato

      Art. 8.

      Contributo alle attivita' di volontariato 1. La Regione interviene a sostegno delle organizzazioni di volontariato in forma di contributo sia a sostegno delle attivita' generali, ivi comprese le attivita' di formazione, sia per specifiche attivita' documentate e per progetti. La giunta regionale predispone annualmente una proposta per la definizione dello stanziamento fra le attivita' di cui all'art. 3.

    2. La proposta dei criteri di intervento e' trasmessa dalla giunta regionale al consiglio regionale per il parere della commissione consiliare competente che si esprime con parere vincolante entro sessanta giorni dal ricevimento; trascorso inutilmente tale termine la proposta della giunta si intende approvata.

    3. Per lo svolgimento delle attivita' previste dal presente capo e' istituito presso la direzione generale competente un gruppo di lavoro pluridisciplinare cui partecipano i settori...

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