Ordinanza del 6 febbraio 2008 emessa dal Tribunale di Roma - Sezione fallimentare, sul ricorso proposto dal Curatore del fallimento della societa' di fatto di Vittoria Franzo', Salvatore Puzzo, Simonetta Puzzo, Ro.Gi. S.a.s. Fallimento e procedure concorsuali - Revoca della dichiarazione di fallimento - Assenza di una pronuncia di responsabilita...

IL TRIBUNALE

Riunito in Camera di consiglio, ha pronunciato la seguente ordinanza.

Visto il ricorso del curatore del fallimento della societa' di fatto Vittoria Franzo', Salvatore Puzzo, Simonetta Puzzo, Ro. Gi. S.a.s., depositato il 16 luglio 2007, con il quale chiedeva la liquidazione del proprio compenso, ponendo l'onere economico a carico dell'Erario, ai sensi del'art. 146 T. U. spese di giustizia (d.P.R. n. 115/2002), a seguito della intervenuta revoca della dichiarazione di fallimento, pronunciata dal Tribunale di Roma in data 22 novembre 2006, ai sensi degli artt. 18, 19, 21 r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la sentenza richiamata da ultimo del Tribunale di Roma, la quale, in sede di opposizione alla dichiarazione di fallimento, ai sensi dell'art. 18, d.d. 16 marzo 1942, n. 267, statuiva la revoca della dichiarazione di fallimento, respingendo la domanda di risarcimento dei danni proposta dai falliti avverso i creditori ricorrenti, ritenendola, sotto il profilo probatorio, sfornita di ogni riscontro;

Rilevato che la questione afferente l'onere della liquidazione del compenso del curatore nell'ipotesi di revoca del fallimento (la cui competenza e' demandata al tribunale ai sensi dell'art. 21 del d.d. 16 marzo 1942, n. 267, ed e' rimasta inalterata anche nella riforma della legge fallimentare, per come disciplinato dall'art. 18 novellato dal d.lgs. n. 5/2006 e dal d.lgs. n. 169/2007), in assenza di colpa del creditore ricorrente ovvero di responsabilita' della dichiarazione di fallimento in capo al fallito, non ha trovato una soluzione puntuale ne' dal legislatore della legge fallimentare del 1942 (dopo l'abrogazione dell'art. 21, comma terzo, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267) ne' da quello della riforma (vds. d.lgs. n. 5/2006 e d.lgs. n. 169/2007);

Rilevato che detta materia e' gia' stata oggetto di pronunce della Corte cost. che hanno escluso l'onere economico a carico del fallito in assenza di una sua responsabilita' («... dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 21, comma terzo, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui, nel caso di sentenza di revoca della dichiarazione di fallimento, pone a carico di chi l'abbia subita senza che ne ricorressero i presupposti e senza che vi avesse dato causa col suo comportamento le spese della procedura ed il compenso al curatore ...» vds. Corte cost. n. 46/1975; «... dichiara non fondata la questione di illegittimita' costituzionale: a) dell'art. 91, comma secondo, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, sollevata, in riferimento agli artt. 23 e 36, primo comma della Costituzione, dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con ord. 28 febbraio 1978 (n. 263/1978) nella parte in cui non prevede che il compenso del curatore, in caso di mancanza o insufficienza di attivo, sia posto a carico dell'Erario e b) degli artt. 21 e 91 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 23 e 36, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Orvieto con ord. 10 maggio 1984 (n. 903/1984), nella parte in cui non prevedono che il compenso del curatore, in caso di revoca della sentenza dichiarativa di fallimento ed in caso di assenza di una pronuncia di responsabilita' per colpa del creditore o del curatore, sia posto a carico dell'Erario ...» vds. Corte cost. n. 302/1985);

Rilevato che, quindi, appare tuttora irrisolta la questione relativa all'individuazione del soggetto onerato del pagamento del compenso del curatore fallimentare, liquidato dal tribunale ai sensi dell'art. 21, l. f. del 1942 ovvero ai sensi dell'art. 18 della legge fallimentare riformata 2006-2007, in caso di revoca della dichiarazione di fallimento, senza alcuna declaratoria di responsabilita' in capo al creditore ovvero all'ex-fallito;

Rilevato che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 174/2006, ha dichiarato «... l'illegittimita' costituzionale dell'art. 146, comma 3, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A), nella parte in cui non prevede che sono spese anticipate dall'Erario "le spese ed onorari'' al curatore ...», consentendo cosi' di risolvere la vexata quaestio del compenso del curatore nelle procedure fallimentari prive di fondi, ritenendo «... manifestamente irragionevole che l'esclusione dell'anticipazione da...

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