Ordinanza del 12 dicembre 2007 emessa dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Scardino Agostino ed altri contro Azienda Sanitaria Locale Taranto 1 ed altri Sanita' pubblica - Prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio rese da strutture private accreditate - Obbligo dell'applicazione di uno sconto ...

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 3701/2007 R.G. proposto da Scardino Agostino, De Marco Michele e Ostillio Livio, rappresentati e difesi dall'avv. Maria Cristina Lenoci, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma in via Cola di Rienzo n. 271;

Contro l'Azienda Sanitaria Locale Taranto 1, in persona del direttore generale pro tempore, costituitasi formalmente in giudizio tramite l'avv. Fausto Soggia; la Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, costituitasi in giudizio a mezzo dell'avv. Sabrina Ornella; il Ministero della salute, in persona del Ministro pro tempore, costituitosi in giudizio tramite l'Avvocatura generale dello Stato; il Ministero dell'economia e delle finanze, non costituitosi in giudizio e nei confronti della Soc. Istituto di diagnosi e terapia, non costituitasi in giudizio, per l'annullamento della nota del direttore generale dell'A.S.L. TA prot. n. 16667/P del 6 marzo 2007, pervenuta successivamente, ad oggetto: «tetti di spesa provvisori 2007» e per il risarcimento dei danni.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie prodotte dalle parti in causa;

Visti gli atti di costituzione delle amministrazioni resistenti;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore alla pubblica udienza del 17 ottobre 2007 il consigliere Umberto Realfonzo; e uditi gli avvocati come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue.

F a t t o

Con il presente gravame le parti ricorrenti, titolari di strutture transitoriamente accreditate con il S.S.N. per l'erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale di patologia clinica nel territorio della provincia di Taranto, impugnano la nota del direttore generale dell'A.S.L. TA di comunicazione del tetto di spesa provvisorio per il primo trimestre dell'anno 2007, precisando che «per tariffa si intende quella gia' decurtata dello sconto previsto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296».

Il ricorso e' affidato alla denuncia di cinque articolati motivi di gravame relativi alla violazione del principio di buon andamento e di affidamento del cittadino nell'azione della p.a. di cui all'art. 97 Cost.; dell'art. 41 Cost. Violazione ed elusione del principio del «giudicato»; del principio del giusto procedimento; dell'art. 1, commi 170 e 171, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge finanziaria 2005) in relazione alla mancata applicazione dell'art. 8-sexies, comma 5, del d.lgs. 30 dicembre 1992 (come successivamente modificato ed integrato dal d.lgs. 19 giugno 1999, n. 299); del «Patto per la Salute» del 28 settembre 2007; dell'art. 3 della legge n. 241/1990; ed eccesso di potere sotto diversi profili.

Entrambe le amministrazioni si sono formalmente costituite in giudizio.

La difesa della parte ricorrente ha depositato alcuni precedenti a sostegno delle proprie argomentazioni.

All'udienza pubblica la causa e' stata trattenuta per la decisione.

D i r i t t o

Il ricorso e' sostanzialmente diretto all'annullamento di tutti gli atti ministeriali, della Regione Puglia e dell'U.S.L. di Taranto che precludono ai laboratori ricorrenti piu' eque tariffe ed un budget adeguato. Per ragioni di economia espositiva appare opportuno distinguere:

in primo luogo, tutte le censure che coinvolgono il d.m. del 12 settembre 2006 ad oggetto: «Ricognizione e primo aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni sanitarie», ed in parte qua i conseguenti che di questo fanno diretta, ma parziale attuazione deliberazione della Giunta regionale Puglia 3 aprile 2007, n. 404, e delle circolari dell'Assessorato alle politiche della salute della Regione Puglia meglio specificate in epigrafe ed infine alla nota del Direttore generale dell'A.S.L. TA;

in secondo luogo tutte le questioni ed i profili relativi all'eccezione di costituzionalita' dell'art. 1, comma 796, lett. o) della legge 27 dicembre n. 296, per contrasto con gli artt. 3, 24, 32, 41, 72, 81, 113, 117, 118 e 121 Cost.

  1. - In tale direzione devono essere affrontati unitariamente il primo motivo ed il terzo motivo.

    1.1. - Con il primo motivo si lamenta che l'impugnato d.m. 12 settembre 2006 all'art. 3, illegittimamente porrebbe a carico delle singole regioni la remunerazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale contenute nei nomenclatori tariffari regionali non comprese nelle prestazioni indicate dal d.m. del 1996, per gli eventuali importi tariffari eccedenti quelli stabiliti da detto d.m.s.

    1.1.1. - Il ripristino del d.m. 22 luglio 1996, di fatto, posto in essere dal d.m. 2006, sarebbe illegittimo in quanto:

    il decreto del 1996 e' stato annullato dal Consiglio di Stato, sez. IV, n. 1839/2001, col che il ridetto decreto ministeriale e' stato espunto dal mondo giuridico;

    il d.m. 12 settembre 2006, violerebbe il combinato disposto dell'art. 3 del d.m. 15 aprile 1004, con l'art. 8-sexies del d.lgs. n 502/1992 e con l'art. 1 comma 170, seconda parte, della legge n. 311/2004 che prescrive l'adeguatezza delle stesse ai costi di produzione attualmente sopportati dagli erogatori privati;

    ne', il richiamo al d.m. 1996, contenuto nel d.m. 2006, sarebbe un mero rinvio materiale alle previsioni del previgente tariffario;

    la ricordata pronuncia del Consiglio di Stato era fondata sulla carenza dell'istruttoria relativa all'attivita' di verifica degli effettivi costi di produzione della prestazione di cui all'art. 3 del d.m. 15 aprile 1994 (fatto di poi proprio dall'art. 8-sexies, comma 5, del d.lsg. n. 502/1992, nel testo modificato ed integrato dal d.lsg. n. 229/1999). Pertanto il procedimento di adozione del d.m. avrebbe disatteso il criterio di base, per cui la determinazione delle singole tariffe deve risultare da un campione significativo di strutture pubbliche e private;

    nel procedimento di adozione del d.m. 2006 le amministrazioni hanno omesso ogni istruttoria sull'effettiva correlazione tra i valori tariffari fissati ed i fattori di produzione, ovviamente nella misura aggiornata alla data di adozione del d.m. medesimo con plateale elusione del giudicato.

    1.1.2. - La mancata correlazione tra i valori tariffari ripristinati e gli effettivi costi di produzione della prestazione (dal costo del personale, a quelli dei reagenti, dell'ammortamento delle attrezzature necessarie per l'erogazione delle prestazioni e cosi' via) non avrebbe tenuto conto delle incisive variazioni, pari ad almeno un 30% in aumento, che questi ultimi hanno subito nel corso di un decennio in violazione dei principi costituzionali di buona amministrazione di cui all'art 97 Cost. e della liberta' di iniziativa economica privata di cui all'art. 41 Cost.

    1.1.3. - Il «ripristino» del d.m. 1996, di fatto operato con il d.m. 2006 avrebbe finito per svuotare nella realta' il concorrente potere delle regioni in materia di determinazione delle tariffe in parola. In quanto:

    il rinvio alla potesta' regionale, teoricamente sancito dall'art. 3, comma 2, del d.m. non tiene conto delle conclamata scarsita' delle risorse finanziarie per «coprire» le eventuali maggiorazioni di tariffe;

    le impugnate circolari dell'Assessorato alle politiche della salute della Regione Puglia emanate all'indomani della pubblicazione del d.m. 2006 e della legge finanziaria n. 296/2006, recependo la «scontistica» rispettivamente del 20% della tariffa per la diagnostica di laboratorio e del 2% della tariffa per le prestazioni delle restanti branche, hanno stabilito le tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale a carico del S.S.N. con riferimento al decreto 1996, svuotando di fatto la potesta' regionale;

    con la recente deliberazione di G.R. n. 404 del 3 aprile 2007, la Regione Puglia ha confermato le disposizioni delle suindicate circolari (cfr. ultimo c.p.v. pag. 2 delib. G.R. n. 404/2007, comma 2 dell'art. 3 del d.m. in questione per le difficolta' delle risorse finanziarie regionali.

    In sostanza, dando vita ad un tariffario illegittimo, e comunque risalente al lontano 1996, si sarebbe «simulato» la «ricognizione» dei costi.

    1.1.4. - Il provvedimento avrebbe contraddetto sia il «Patto per la salute» del 28 settembre 2007, con cui si e' convenuto: «... di razionalizzare le tariffe di laboratorio in modo da promuovere il dimensionamento efficiente dei laboratori e la diffusione dei punti di prelievo, con effetti di riduzione dei prezzi a vantaggio dei cittadini e del Servizio Sanitario regionale»; e sia il parere negativo della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 26 gennaio 2006.

    1.2. - Con il terzo motivo si deduce l'illegittimita' derivata per i medesimi motivi di cui sopra dei provvedimenti dell'A.s.l. e delle circolari e delle deliberazioni della regione Puglia che recano i limiti massimi di spesa provvisori per il primo trimestre 2007, e gli atti applicativi del sistema di tariffazione previsto dal d.m. del 12 settembre 2006 e dall'art. 1, comma 796, lett. o) della legge n. 296/2006.

    1.3. - I motivi sono fondati nei sensi, e nei limiti, che seguono.

    In primo luogo non e' seriamente dubitabile della lesivita' del d.m. 12 settembre 2006 impugnato perche' - sia pure per un arco di tempo molto limitato (dalla pubblicazione del predetto d.m. all'inizio del 2007) - anche se in esso si prevede che 1e regioni possono fissare tariffe piu' elevate di quelle a carico del Servizio sanitario nazionale essendo pero' decisivo che, in concreto, la regione non si e' avvalsa di tale facolta', per le difficolta' di finanziare col proprio bilancio gli aumenti delle tariffe.

    In sostanza, i parametri tariffari stabiliti dall'Amministrazione statale lasciano certamente sempre aperta la teorica possibilita' di tariffe massime piu' elevate, ma tale eventualita' e' restata nella fattispecie una mera eventualita'.

    La parte ricorrente contesta la sostanza della...

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