Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 27 giugno 2008 (della Regione Toscana) Porti - Porti civili di rilevanza economica regionale e interregionale della Regione Toscana - Concessioni sui beni del demanio marittimo portuale - Nota del Ministero dei trasporti-Direzione Generale dei Porti del 17 aprile 2008 - Asserita spettan...

Ricorso per la Regione Toscana, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, autorizzato con deliberazione n. 470 del 16 giugno 2008, rappresentato e difeso, come da mandato in calce al presente atto, dall'avv. Lucia Bora dell'Avvocatura della Regione Toscana e domiciliato in Roma, presso lo studio dell'avv. G. Pasquale Mosca, corso d'Italia n. 102, ricorrente;

Contro la Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente pro tempore, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti pro tempore, il direttore generale della Direzione generale dei porti, per l'annullamento della nota del Ministero dei trasporti - Direzione generale dei Porti (prot. n. M. TRA/DINFR/4520, DIV. IV) del 17 aprile 2008, trasmessa dal segretario generale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con lettera del 23 aprile 2008 (doc. 1).

F a t t o

L'art. 59 del d.P.R. n. 616 del 1977 (Demanio marittimo, lacuale e fluviale) ha previsto la delega a favore delle regioni delle «funzioni amministrative sul litorale marittimo, sulle aree demaniali immediatamente prospicienti, sulle aree del demanio lacuale e fluviale, quando l'utilizzazione prevista abbia finalita' turistiche e ricreative».

Dal conferimento di funzioni sono escluse quel1e «esercitate dagli organi dello Stato in materia di navigazione marittima, di sicurezza nazionale e di polizia doganale».

Al secondo comma dell'art. 59 citato, si precisa, altresi', che «la delega di cui al comma precedente non si applica ai porti e alle aree di preminente interesse nazionale in relazione agli interessi della sicurezza dello Stato e alle esigenze della navigazione marittima».

L'identificazione delle aree di preminente interesse nazionale (in relazione alla sicurezza dello Stato e alle esigenze della navigazione marittima) andava effettuata, entro il 3 1 dicembre 1978, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i ministri per la difesa, per la marina mercantile e per le finanze, sentite le regioni interessate.

Il Governo, invece, solo con il d.P.C.m. del 21 dicembre 1995, ha provveduto ad approvare, ai sensi del secondo comma dell'art. 59, l'elenco delle aree demaniali marittime escluse dalla delega di funzioni amministrative prevista a favore delle regioni.

Giova rilevare che il termine per l'emanazione di tale decreto, la cui vana scadenza avrebbe dato senz'altro luogo all'operativita' della delega (cfr. Corte cost., sent. n. 322 del 21 luglio 2000), fu successivamente fissato dall'art. 6, secondo comma, 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con legge n. 494 del 4 dicembre 1993, in un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto, stabilendosi che, in mancanza, le funzioni previste dall'art. 59 del d.P.R. n. 616 del 1977 sarebbero state comunque delegate al1e regioni.

Tale ultimo termine fu, poi, prorogato al 31 dicembre 1995, con una serie di decreti legge, non convertiti (a partire dal d.l. 21 ottobre 1994, n. 586), tra i quali il d.l. 18 dicembre 1995, n. 535, sotto il cui provvisorio vigore fu emanato il d.P.C.m. 21 dicembre 1995.

La predetta disposizione di proroga (sempre 31 dicembre 1995) fu, poi, riprodotta in altri decreti legge, fino al d.l. 21 ottobre 1996, n. 535 (art. 16), convertito dal1a legge 23 dicembre 1996, n. 647, che fece, altresi', salvi gli effetti dei precedenti decreti non convertiti, fra cui i1 d.l. n. 535 del 1995 (cfr. art. 1, comma 2, della legge di conversione).

Il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», all'art. 105, comma 2, lettera l), nella sua originaria formulazione, anteriore alla novella introdotta dalla legge 16 marzo 2001, n. 88, ha previsto il conferimento alle regioni delle funzioni relative «al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalita' diverse da quelle di approvvigionameto di fonti di energia; tale conferimento non opera nei porti e nelle aree di interesse nazionale individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 1995».

In conseguenza di tale decreto, ed in conformita' all'art. 3, comma 1, della legge n. 59 del 1997, ove e' previsto un meccanismo di sub-conferimento di funzioni da parte delle regioni in favore degli enti locali, la Regione Toscana, con la legge n. 88 del 1° dicembre 1998 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT