Ordinanza del 23 gennaio 2008 emessa dal Tribunale di Milano sul reclamo proposto dalla Sept Italia S.p.A. contro Kaitech S.p.A. ed altri Procedimento civile - Societa' - Controversie in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonche' in materia bancaria e creditizia - Procedimento di primo grado dinanzi al tribunale in c...

IL TRIBUNALE

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15 marzo 2007 ha pronunciato la seguente ordinanza.

Il giudice relatore designato ex art. 12, d.lgs n. 5/2003, con ordinanza 5 febbraio 2007 ha dichiarato - ai sensi del combinato disposto degli artt. 8, comma 4 e 12, comma 5 del d.lgs. citato - l'estinzione del giudizio, poiche' parte attrice (SEPT Italia S.p.A.) ha notificato l'istanza di fissazione udienza oltre il termine di 20 giorni previsto dall'art. 8, comma c) del decreto citato: i convenuti avevano notificato la propria terza replica ex art. 7, comma 3 in data 12 maggio 2006, sicche', stante il tenore letterale della norma, l'attore non volendo replicare ulteriormente, avrebbe dovuto notificare la propria istanza di fissazione udienza entro venti giorni «dalla data della notifica dello scritto difensivo delle altre parti al quale non intende[va] replicare», ovvero entro il 2 giugno 2006; ha invece compiuto detta notifica il 9 giugno 2007.

Nel reclamare l'ordinanza predetta avanti al Collegio parte attrice lamenta che l'argomentare del giudice di prime cure non sarebbe corretta: ai sensi dell'art. 7, comma 3, d.lgs n. 5/2003, sostiene il reclamante «e' ammesso lo scambio di ulteriori memorie di replica tra le parti finche' non e' decorso il termine massimo di 80 giorni dalla notifica della memoria di controreplica del convenuto di cui al comma 2»; inoltre «ove necessario al fine dell'attuazione del contraddittorio il relatore assegna un termine non inferiore a dieci e non inferiore a venti giorni per repliche»; nella specie l'attrice - a suo dire - non avrebbe potuto notificare ai convenuti (che avevano notificato la terza controreplica 12 maggio 2006) ulteriore replica, poiche' il termine di trenta giorni a lei concesso da costoro sarebbe scaduto dopo il termine massimo previsto dalla legge per lo scambio di memorie; pertanto, volendo proseguire il contraddittorio, a fronte di un termine per replica che scadeva dopo il termine massimo, si sarebbe avvalsa, per evitare l'estinzione del giudizio, della possibilita' di notificare l'istanza di fissazione udienza nei venti giorni dalla scadenza del termine massimo di ottanta giorni di cui all'art. 7, comma 3 (richiamato dall'art. 8, comma 4 per disciplinare le ipotesi di estinzione del giudizio), chiedendo nel contempo al relatore di essere autorizzato a replicare ulteriormente, secondo quanto previsto in proposito dall'art. 7, comma 3, ultima parte.

Quindi nessuna delle ipotesi di estinzione prevista dalla legge (art. 8, comma 4) si sarebbe verificata, ed il avrebbe errato a considerare assorbente, agli effetti della declaratoria di estinzione, la mancata notifica dell'istanza di fissazione udienza nei venti giorni dalla scadenza dell'ultima replica dei convenuti (2 giugno 2006), avendo la legge previsto - per l'ipotesi in cui una parte sia «in termini» per una replica, nonostante nelle more spiri il termine massimo di ottanta giorni previsto per lo scambio di scritti difensivi - la possibilita' di notificare l'istanza di fissazione d'udienza e la richiesta di autorizzazione al deposito dell'ulteriore scritto difensivo, entro venti giorni dalla scadenza del termine massimo di ottanta giorni dalla controreplica ex art. 7, comma 2, e non dalla notifica dell'ultimo scritto difensivo della controparte cui non intenda rispondere.

L'argomento dei reclamanti e' in astratto fondato; e' vero, infatti, che l'art. 8 prevede la possibilita' di notificare l'istanza di fissazione udienza nei venti giorni dalla scadenza del termine massimo di ottanta giorni dalla notifica della controreplica del convenuto di cui all'art. 7, comma 2, poiche' tiene conto del fatto che la disciplina del contraddittorio di cui all'art. 7 puo' comportare che una delle parti sia in termini per replicare quando e' imminente la scadenza del termine massimo che chiude necessariamente il contraddittorio, rendendo inammissibile la memoria, e creando il presupposto dell'estinzione del giudizio: la parte potrebbe avere venti giorni per...

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