Ordinanza del 21 dicembre 2007 emessa dal Tribunale di Trieste nel procedimento penale a carico di Redzic Benjamin Straniero - Espulsione amministrativa - Rientro senza autorizzazione nel territorio dello Stato dello straniero espulso - Trattamento sanzionatorio - Reclusione da uno a quattro anni - Violazione del principio di uguaglianza sotto i...

IL TRIBUNALE

Nel processo nei confronti di Redzic Benjamin, nato a Busovaca Kacuni (YU) il 25 luglio 1974, ha emesso la seguente ordinanza.

  1. - In data 29 giugno 2006 Benjamin Redzic veniva tratto in arresto dalla Polizia di Stato, perche' ritenuto versare nella flagranza del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter del d.lgs. n. 286/1998. Il pubblico ministero chiedeva la convalida dell'arresto e la celebrazione del giudizio direttissimo; fissata l'udienza per tale scopo il giudicante, all'esito del processo, ritenuto che il fatto fosse diverso da quello contestato (perche' integrante il reato p. e p. dall'art. 13, comma 13 del d.lgs. n. 286/1998), ha restituito gli atti al pubblico ministero ai sensi dell'art. 521, comma 2 c.p.p.

    Veniva poi nuovamente tratto a giudizio il Redzic avanti a questo giudice, nell'udienza del 18 dicembre 2006, con un'imputazione alternativa fra i reati sopra citati; peraltro, ritenendo questo giudicante che il fatto dovesse venire qualificato alla stregua della fattispecie da ultimo citata, anche perche' lo stesso Redzic aveva ammesso (peraltro, senza avere un particolare interesse a farlo) di essere volontariamente rientrato in Italia dopo l'espatrio effettuato in ottemperanza al decreto di espulsione.

    In quella udienza lo scrivente ha ritenuto pregiudiziale - rispetto agli apprezzamenti concernenti la responsabilita' dell'imputato - la valutazione concernente la conformita' alla carta costituzionale delle norme di cui poteva essere fatta applicazione a tal fine, particolarmente della previsione edittale che si riferisce al reato per cui si procede, peraltro nei limiti in cui tale valutazione e' consentita dall'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e dall'art. 23, comma 3 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

    Per tale ragione lo scrivente giudice, nella predetta udienza, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale riguardo alla norma incriminatrice invocata dal pubblico ministero, per il ritenuto contrasto con gli artt. 3 e 27, terzo comma della Carta costituzionale.

    Con ordinanza n. 385 del 5 novembre 2007 la Corte costituzionale, rilevato che l'art. 13, comma 13 del d.lgs. n. 286/1998, nel frattempo, era stato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. c) del d.lgs. 8 gennaio 2007, n. 5, ha restituito gli atti a questo giudice remittente, per una nuova valutazione in ordine alla rilevanza della questione proposta. In particolare, la Corte ha ritenuto che la novella appena citata abbia modificato la fisionomia del comportamento delittuoso, limitando la rilevanza penale del reingresso ai soli casi in cui lo straniero precedentemente espulso non abbia conseguito ne' la speciale autorizzazione ministeriale ne' l'autorizzazione al ricongiungimento.

    Percio', sulla base dell'esame degli atti, si deve escludere che nella fattispecie in esame ricorra il caso previsto dall'art. 13, comma 13 ultima parte del d.lgs. n. 286/1998. Invero, dagli atti non risulta l'esistenza di familiari del Redzic residenti in Italia, ne' risultano richieste avanzate dall'interessato per finalita' di ricongiungimento familiare; ne', del resto, nell'interrogatorio effettuato nell'udienza di convalida, l'interessato ha fatto riferimento a circostanze di tal genere.

    Ritiene percio' questo giudice che il nuovo esame demandato dal provvedimento della Corte su questo particolare aspetto, incidente sulla rilevanza della questione a suo tempo proposta, sortisca esito negativo. Di talche', non essendo per altro verso mutato il quadro normativo di riferimento, ne' avendo la norma denunciata subito altre modifiche incidenti sui profili demandati alla delibazione di questo giudice, debba venire riproposta la medesima questione di legittimita' costituzionale, negli stessi termini gia' espressi con l'ordinanza del 18 dicembre 2006.

  2. - Anzitutto, pare opportuna una breve digressione sull'evoluzione della normativa di cui si deve fare applicazione in questa sede.

    Prevedeva l'art. 151 TULPS che lo straniero espulso non potesse rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno e che il trasgressore fosse punito con l'arresto da due a sei mesi.

    L'art. 46, comma 1 lett. a) della legge 6 marzo 1998, n. 40 ha abrogato...

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