LEGGE REGIONALE 31 Ottobre 2007, n. 12 - Norme in materia di progettazione, costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo di competenza della Regione Sardegna.

Norme in materia di progettazione, costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo di competenza della Regione Sardegna.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna n. 35 dell'8 novembre 2007

IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Finalita' e oggetto 1. La presente legge e' finalizzata, attraverso il governo della progettazione e realizzazione degli invasi minori della Sardegna, ad assicurare la massima tutela della salute e sicurezza pubblica per la popolazione e a conoscere e regolare l'accumulo e l'uso della risorsa idrica in tali opere. Essa, pertanto, disciplina, ai sensi del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 234 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), l'esercizio delle funzioni amministrative gia' attribuite alla Regione dall'art. 10, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), come sostituito dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507 (Misure urgenti in materia di dighe), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, in materia di progettazione, costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo, cosi' come ribadito dall'art. 61, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

  1. Le presenti norme si applicano a tutti gli sbarramenti che non superano i 15 metri di altezza e che determinano un invaso non superiore a 1.000.000 di metri cubi. Sono esclusi:

    a) tutte le opere di sbarramento che determinano invasi adibiti esclusivamente a deposito o decantazione o lavaggio di residui industriali e minerari, che restano di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ovvero dell'Assessorato regionale dell'industria;

    b) i bacini totalmente interrati sotto il piano di campagna e che non presentano argini fuori terra, le vasche ed i serbatoi pensili non costituenti fonte di rischio per gli insediamenti circostanti, le opere di regimazione di fiumi e torrenti prive di funzione di ritenuta, quali arginature, briglie, soglie di fondo e opere trasversali;

    c) i bacini utilizzati per l'accumulo di reflui zootecnici.

  2. Ai fini della presente disciplina l'altezza della diga e il volume di invaso sono determinati, cosi' come stabilito dal decreto-legge n. 507 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 584 del 1994 e dalla circolare del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 dicembre 1995.

  3. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle opere di sbarramento realizzate fuori alveo.

    Art. 2.

    Normativa tecnica di attuazione 1. E' contenuta nell'Allegato A, che costituisce parte integrante della presente legge, la normativa tecnica concernente:

    a) la classificazione in categorie degli sbarramenti di ritenuta e relativi bacini di accumulo;

    b) la definizione delle classi di verifica e di controllo ai fini della sicurezza;

    c) la disciplina relativa alle autorizzazioni ed alle esclusioni;

    d) la vigilanza sui lavori di costruzione;

    e) il collaudo e l'esercizio dell'opera;

    f) la disciplina relativa all'autorizzazione e alla prosecuzione dell'esercizio per le opere esistenti.

    Art. 3.

    Catasto degli sbarramenti e sistema informativo 1. E' istituito, presso il Servizio infrastrutture e risorse idriche dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, competente in materia di sbarramenti, il Catasto degli sbarramenti di competenza regionale. Esso e' costituito da tutta la documentazione, a livello cartaceo e su supporto informatico, raccolta relativamente ad ogni sbarramento di competenza regionale e da un sistema informativo.

  4. Il Catasto e' organizzato in modo da disporre di uno strumento completo delle informazioni relative agli sbarramenti di competenza regionale. Le informazioni sono raccolte dalle strutture tecniche decentrate e dallo stesso servizio regionale, al fine di gestire in maniera integrata sia la componente descrittiva di tipo generale, tecnica ed amministrativa, sia la componente geografica georeferenziata relativa alla localizzazione degli impianti.

  5. Il Catasto degli sbarramenti e' pubblicato online sul sito della Regione, consentendo una visibilita' pubblica delle georeferenziazioni raccolte.

    Art. 4.

    Sbarramenti di nuova realizzazione 1. La realizzazione di nuove opere indicate all'art. 1 e' subordinata, sulla base della procedura contenuta nella normativa tecnica di cui all'Allegato A, all'approvazione tecnica dei competenti servizi dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici al fine di assicurare la tutela della pubblica incolumita', in particolare dei territori e delle popolazioni a valle delle opere stesse.

  6. E' soggetta all'approvazione tecnica anche ogni opera di modificazione che incida sulle caratteristiche considerate ai fini dell'approvazione del progetto originario.

  7. Per ogni istanza relativa alla realizzazione di nuovi sbarramenti il richiedente effettua, una tantum, un versamento di un contributo per l'istruttoria della pratica pari a:

    a) 100 euro per sbarramenti con altezza fino a 6 metri;

    b) 300 euro per sbarramenti con altezza superiore a 6 metri.

    Tali importi sono adeguati con cadenza triennale, mediante decreto dell'Assessore regionale dei lavori pubblici, al fine di rapportarli al tasso di inflazione del periodo precedente.

  8. Fatti salvi gli effetti penali si applicano le seguenti sanzioni:

    a) fino a 7.000 euro per la realizzazione di nuovi sbarramenti senza la prescritta autorizzazione;

    b) fino a 4.000 euro per la realizzazione di nuovi sbarramenti in difformita' rispetto alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione;

    c) fino a 5.000 euro per la gestione degli sbarramenti in difformita' ai contenuti dell'autorizzazione.

  9. Le sanzioni di cui al comma 4 sono applicate dal Servizio del Genio civile competente per territorio e sono accertate e contestate dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale regionale. Gli accertatori provvedono, ricorrendo i presupposti di cui agli articoli 13 e 19 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), al sequestro cautelare degli impianti e dei manufatti. Il pagamento della sanzione amministrativa non estingue l'obbligo di osservanza delle prescrizioni imposte.

  10. Il proprietario o il gestore, qualora la gestione sia diversa dalla proprieta', e' individuato quale responsabile, a tutti gli effetti, sia civili che penali, del corretto e diligente esercizio, nonche' della vigilanza dell'impianto ed e' tenuto a ottemperare alle disposizioni della presente legge.

  11. L'autorita' regionale competente e' autorizzata, nell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 4, ad anticipare le somme necessarie per la demolizione delle opere che sono, successivamente, recuperate dai soggetti inadempienti.

    Art. 5.

    Sbarramenti esistenti 1. Il proprietario o il gestore, qualora la gestione sia diversa dalla proprieta', degli invasi esistenti, entro il termine perentorio di nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge, presenta alla struttura regionale competente la domanda finalizzata ad ottenere l'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio, corredata da una perizia tecnica, secondo le modalita' prescritte dall'Allegato A.

  12. Fatti salvi gli effetti penali, ai proprietari o ai gestori degli sbarramenti esistenti che, decorsi tre mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1, omettano di presentare la domanda di autorizzazione alla prosecuzione della gestione si applicano congiuntamente:

    a) la sanzione di 5.000 euro;

    b) la sanzione della demolizione, a proprie spese e con le dovute cautele, dello sbarramento entro il termine fissato dall'autorita' regionale competente; decorso inutilmente tale termine, la medesima autorita' regionale ne dispone l'esecuzione d'ufficio con spese a carico dei responsabili o l'acquisizione al patrimonio regionale.

  13. Le sanzioni di cui comma 2 sono applicate dal Servizio del Genio civile competente per territorio e sono accertate e contestate dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale regionale. Gli accertatori provvedono, ricorrendo i presupposti di cui agli articoli 13 e 19 della legge n. 689 del 1981, al sequestro cautelare degli impianti e dei manufatti. Il pagamento della sanzione amministrativa non estingue l'obbligo di osservanza delle prescrizioni imposte.

  14. Nel caso di diniego dell'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio, il soggetto responsabile demolisce, a proprie spese e con le dovute cautele, lo sbarramento entro il termine fissato dall'autorita' regionale competente. Decorso inutilmente tale termine, la medesima autorita' regionale ne dispone l'esecuzione d'ufficio con spese a carico dei responsabili o l'acquisizione al patrimonio regionale.

  15. In sede di prima applicazione, i soggetti tenuti alla presentazione della domanda finalizzata ad ottenere l'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio, la presentano nel termine di cui al comma 1 e sono tenuti esclusivamente al versamento di un contributo una tantum di:

    a) 100 euro per sbarramenti con altezza fino a 6 metri;

    b) 300 euro per sbarramenti con altezza superiore a 6 metri.

  16. Il proprietario o il gestore, qualora la gestione sia diversa dalla proprieta', e' individuato quale responsabile a tutti gli effetti, sia civili che penali, del corretto e diligente esercizio, nonche' della vigilanza dell'impianto ed e' tenuto ad ottemperare alle disposizioni della presente legge.

    Art. 6.

    Norme transitorie 1. Nelle more dell'entrata in vigore della presente legge, continuano a trovare applicazione il decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959, n. 1363 (Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta), e le...

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