LEGGE REGIONALE 29 Dicembre 2007, n. 36 - Bilancio di previsione per l''esercizio finanziario 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 a legislazione vigente e programmatico.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 a legislazione vigente e programmatico.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 53 del 31 dicembre 2007) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale:

Art. 1.

Bilancio annuale e pluriennale 1. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse, nonche' delle somme per entrate di ogni specie dovute alla Regione per l'esercizio finanziario 2008 rispettivamente per euro 35.147.927.404,52 e per euro 77.021.891.110,59 giusto lo stato di previsione delle entrate allegato alla presente legge.

  1. Sono autorizzati per l'esercizio finanziario 2008 gli impegni e i pagamenti, secondo le leggi in vigore e secondo le norme contenute nei commi seguenti, rispettivamente per euro 35.147.927.404,52 e euro 77.021.891.110,59 giusto lo stato di previsione delle spese allegato alla presente legge.

  2. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2008 con i prospetti ed elenchi allegati di cui all'art. 37 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilita' della Regione).

  3. E' approvato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 14 e 15 della legge regionale n. 34/1978, il bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010 nelle risultanze di cui al quadro di previsione delle entrate e al quadro di previsione delle spese allegati alla presente legge.

  4. Sono altresi' approvati i quadri generali riassuntivi del bilancio pluriennale 2008-2010 allegato alla presente legge.

  5. Conformemente a quanto disposto dall'art. 3, commi da 16 a 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'legge finanziaria 2004') come integrati dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica), che ammette il ricorso all'indebitamento unicamente per finanziare gli investimenti quali risultano dall'elenco previsto all'art. 3, comma 18, della legge n. 350/2003, per gli interventi che potenzialmente fanno riferimento a beneficiari privati, la Regione e' autorizzata ad assumere obbligazioni nella misura massima di euro 113.381.560,16 per l'anno 2008, di euro 88.411.388,80 per l'anno 2009 e di euro 36.891.822,75 per l'anno 2010, coperti, per ogni anno di riferimento delle obbligazioni, dalle risorse disponibili generate dal risparmio pubblico e dalle maggiori entrate in capitale, come previsto nell'allegato quadro dimostrativo della copertura delle spese autonome e del rispetto del vincolo del ricorso al credito e comunque nella misura massima consentita dall'andamento degli accertamenti e degli impegni.

  6. Il disavanzo di bilancio, da finanziare mediante la...

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