DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 5 Novembre 2007, n. 24 - Regolamento per l''esercizio del diritto allo studio da parte degli studenti del primo e del secondo ciclo di istruzione e formazione (articoli 71, 72 e 73 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5).

Regolamento per l'esercizio del diritto allo studio da parte degli studenti del primo e del secondo ciclo di istruzione e formazione (articoli 71, 72 e 73 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 49 del 4 dicembre 2007) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visto l'art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante 'Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige', ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale e' competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

Visto l'art. 43 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2306 di data 26 ottobre 2007 concernente l'approvazione del 'Regolamento per l'esercizio del diritto allo studio da parte degli studenti del primo e del secondo ciclo di istruzione e formazione (articoli 71, 72 e 73 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)';

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

O g g e t t o 1. Questo regolamento disciplina i servizi e gli interventi per l'esercizio del diritto allo studio da parte degli studenti del primo e del secondo ciclo di istruzione e formazione previsti dal Titolo V,

Capo II, articoli 71, 72, 73, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), di seguito denominata 'legge provinciale'.

  1. Ai fini di questo regolamento l'espressione 'ambito territoriale di residenza' corrisponde ai territori risultanti dalla suddivisione del territorio provinciale effettuata ai sensi dell'art.

    12 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).

    Art. 2.

    Destinatari 1. Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 8, comma 1, sono ammessi a fruire dei servizi e degli interventi per l'esercizio del diritto allo studio elencati dall'art. 3, gli studenti che alla conclusione dell'anno scolastico e formativo frequentato abbiano un'eta' non superiore ai venti anni, e in particolare:

    1. gli studenti residenti in provincia di Trento che frequentano le istituzioni scolastiche e formative del sistema educativo provinciale, con riferimento a tutti gli interventi elencati all'art.

      3;

    2. limitatamente agli interventi previsti dall'art. 3, lettera

      e), gli studenti residenti in provincia di Trento che frequentano, nell'ambito del territorio nazionale presso istituzioni scolastiche, anche paritarie, e formative situate al di fuori della provincia, percorsi di istruzione e formazione non presenti nel territorio provinciale; in assenza di tale condizione l'ammissione agli interventi deve essere correlata alla sussistenza di giustificati motivi;

    3. gli studenti non residenti in provincia di Trento che frequentano, anche temporaneamente, le istituzioni scolastiche e formative del sistema educativo provinciale, purche' non usufruiscano di analoghe agevolazioni e comunque limitatamente alla possibilita' di fruizione degli interventi previsti dall'art. 3, lettere a), b), c), d) e h), fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, comma 1.

      Art. 3.

      Servizi e interventi 1. Il diritto allo studio si realizza attraverso la fruizione dei servizi e degli interventi di seguito indicati:

    4. servizio di mensa;

    5. fornitura di libri di testo;

    6. riconoscimento delle spese di convitto e alloggio;

    7. copertura assicurativa;

    8. concessione di assegni di studio;

    9. concessione di borse di studio;

    10. servizio di trasporto e facilitazioni di viaggio;

    11. servizi residenziali per gli studenti che ricorrono a tali servizi in comuni diversi da quello di residenza nonche' ogni altro intervento di tipo sociale idoneo a conseguire gli obiettivi previsti dall'art. 70 della legge provinciale individuato con deliberazione della Giunta provinciale.

      Art. 4.

      Servizio di mensa 1. Il servizio di mensa e' assicurato agli studenti, che frequentano attivita' didattiche pomeridiane curricolari obbligatorie, nel limite del monte ore annuale del percorso scolastico o formativo frequentato, rispettivamente, per la scuola primaria, per la scuola secondaria e per la formazione professionale.

      Il servizio di mensa e' attuato in alternativa al doppio servizio di trasporto, previa valutazione della consistenza effettiva dell'utenza e tenuto conto dell'articolazione strutturale e organizzativa delle istituzioni scolastiche e formative di riferimento. In ogni caso gli studenti che alloggiano fuori famiglia fruiscono del servizio di mensa per il pasto serale.

  2. Possono altresi' essere ammessi al servizio di mensa, al prezzo di costo, gli studenti che frequentano attivita' integrative o di ampliamento didattico, offerte dalle istituzioni scolastiche e formative, ulteriori rispetto al monte ore annuale, nonche' gli studenti interessati a scambi scolastici o a programmi di ospitalita' e gli studenti dei corsi per i quali e' istituito il doppio trasporto. A tal fine l'ente competente verifica la compatibilita' organizzativa in relazione alle singole esigenze.

  3. Nell'ambito delle procedure per l'affidamento del servizio e' assicurato il buon funzionamento dello stesso anche sotto i profili educativo, igienico e dietetico. Il servizio di mensa e' comunque realizzato mediante la compartecipazione delle famiglie al costo del servizio stesso. Il regime tariffario e' graduato in relazione alla capacita' economica del nucleo familiare valutata secondo quanto disposto dall'art. 11.

  4. La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione indirizzi e criteri per l'applicazione dei commi 1, 2, e 3, con particolare riferimento:

    1. alle caratteristiche dei dottori alimentari ai regimi dietetici e alle modalita' di controllo del servizio di mensa;

    2. alla definizione della tariffa massima applicabile su tutto il territorio provinciale, nonche' alla graduazione del regime tariffario;

    3. all'eventuale ammissione degli studenti ai sensi del comma 2;

    4. alle modalita' di verifica del servizio erogato, sia in termini qualitativi e quantitativi, sia in termini economici.

  5. Gli studenti della formazione...

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