Sentenza nº 9 da Constitutional Court (Italy), 23 Gennaio 2013

RelatoreAldo Carosi
Data di Resoluzione23 Gennaio 2013
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 9

ANNO 2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alfonso QUARANTA Presidente

- Franco GALLO Giudice

- Luigi MAZZELLA "

- Gaetano SILVESTRI "

- Sabino CASSESE "

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

- Giuseppe FRIGO "

- Alessandro CRISCUOLO "

- Paolo GROSSI "

- Giorgio LATTANZI "

- Aldo CAROSI "

- Marta CARTABIA "

- Sergio MATTARELLA "

- Mario Rosario MORELLI "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 3 aprile 2012 (Ripartizione della quota complessiva di cattura del tonno rosso per la campagna di pesca 2012), promosso dalla Regione autonoma Sardegna con ricorso notificato l’11 giugno 2012, depositato in cancelleria il 18 giugno 2012 ed iscritto al n. 7 del registro conflitti tra enti 2012.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 4 dicembre 2012 il Giudice relatore Aldo Carosi;

uditi l’avvocato Massimo Luciani per la Regione autonoma Sardegna e l’avvocato dello Stato Filippo Bucalo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. — Con ricorso notificato l’11 giugno 2012 e depositato il 18 giugno 2012, iscritto al n. 7 del registro conflitti tra enti 2012, previa delibera della Giunta regionale del 18 aprile 2012, n. 16/40, la Regione autonoma Sardegna ha proposto conflitto di attribuzione contro il Presidente del Consiglio dei ministri per l’annullamento, previa sospensione, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 3 aprile 2012 (Ripartizione della quota complessiva di cattura del tonno rosso per la campagna di pesca 2012), pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 21 maggio 2012, n. 117, per violazione degli articoli 3, primo comma, lettera i), e 6 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) in relazione agli artt. 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1627 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna in materia di pesca e saline sul demanio marittimo e nel mare territoriale) e agli artt. 1, comma 1, e 2, comma 2, del decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 70 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna concernenti il conferimento di funzioni amministrative alla Regione in materia di agricoltura); degli artt. 3, 5, 9, 117, terzo, quarto, quinto e sesto comma, e 119 (recte 118) della Costituzione, del principio di leale collaborazione fra lo Stato e le Regioni; dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 4, comma 2, del regolamento (CE) 6 aprile 2009, n. 302/2009 (Regolamento del Consiglio concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo che modifica il regolamento (CE) n. 43/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 1559/2007), al regolamento (CE) 17 gennaio 2012, n. 44/2012 (Regolamento del Consiglio che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all’UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali), alla Convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico, adottata a Rio de Janeiro nella Conferenza tenutasi tra il 2 e il 14 maggio 1966 e ratificata in Italia con la legge 4 giugno 1997, n. 169 (Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico, con Atto finale ed annessi, adottata dalla Conferenza dei Plenipotenziari di Rio de Janeiro tenutasi dal 2 al 14 maggio 1966 e al Protocollo con Atto finale fatto a Parigi il 9-10 luglio 1984 nonché all’Atto finale ed al Protocollo con Regolamenti interno e finanziario fatti a Madrid il 4-5 giugno 1992, e loro esecuzione), della raccomandazione 10-04 della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT).

  2. — Premette la ricorrente che il decreto ministeriale in oggetto è stato impugnato dinnanzi al tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio con due distinti ricorsi proposti sia dalla Regione autonoma Sardegna che dalla Tonnare Sulcitane s.r.l., rispettivamente rubricati al n. 3643 ed al n. 3629 del registro generale 2012. Entrambi i ricorrenti hanno presentato istanza di idonee misure cautelari, sulle quali il giudice amministrativo si è pronunciato con le ordinanze del 30 maggio 2012, n. 1924 e n. 1926, entrambe depositate il 31 maggio 2012.

    2.1. — In tali pronunce il TAR, rilevando che le questioni sollevate dovrebbero essere approfondite nella sede di merito, ha affermato che la pesca a circuizione può essere svolta in un arco temporale limitato (16 maggio – 14 giugno 2012), con la conseguenza che l’eventuale sospensione del decreto impugnato rischierebbe di rendere inutilizzabile la quota percentuale assegnata a tale sistema e che ogni altra misura adottata che consentisse, in via cautelare, una diversa ripartizione delle quote tra i vari sistemi rischierebbe di invadere la discrezionalità dell’amministrazione resistente, peraltro senza il necessario contraddittorio con tutte le parti interessate.

    2.2. — Nelle ordinanze citate il giudice amministrativo dà inoltre conto del fatto che con il decreto del direttore generale del dipartimento delle politiche europee ed internazionali 23 maggio 2012, n. 13718 non impugnato in quella sede, il Ministero resistente ha ripristinato la quota indivisa di 120 tonnellate per le tonnare fisse senza operare una ripartizione tra le singole tonnare, come invece previsto con il d.m. 3 aprile 2012.

    2.3. — Rileva la ricorrente che il decreto direttoriale n. 13718 del 2012 si è limitato, per ciò che concerne l’autorizzazione alla pesca con il sistema delle tonnare fisse, ad eliminare la quota massima di pescato assentito alle tre tonnare già autorizzate con il d.m. 3 aprile 2012, permettendo a ciascuna di esse di sforare quei limiti, purché non venga superata la quota totale riservata al suddetto sistema di pesca.

    In seguito all’emanazione del decreto direttoriale n. 13718 del 2012, la Regione Sardegna ha trasmesso la nota dell’Assessore all’agricoltura e alla riforma agropastorale del 31 maggio 2012, prot. n. 834/GAB, al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e al direttore della direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura.

    In tale nota si rappresenta che «visti i contenuti del decreto direttoriale n. 13718 del 23.5.2012, considerato che le disposizioni previste non sono soddisfacenti e non tengono conto di quanto richiesto dall’Amministrazione regionale, si chiede che lo stesso venga sostituito e sia prevista una quota di pesca individuale per il singolo impianto di tonnara con la possibilità di trasferire le quote tra i diversi operatori, analogamente a quanto previsto per gli altri sistemi, e che eventuali sforamenti della quota di pesca siano coperti dalla quota di riserva. Si chiede, inoltre, l’immediata abrogazione del divieto di effettuare catture accessorie (by-catch) e si propone un aumento della quota non divisa prevista dal D.M. n. 5595 del 3.4.2012, con correlativa diminuzione delle quote dedicate alla pesca sportiva/ricreativa e soprattutto della quota assegnata al sistema della circuizione».

  3. — In via preliminare la ricorrente afferma che il presente conflitto è dotato di tono costituzionale, poiché vengono in considerazione le attribuzioni costituzionali della Regione autonoma Sardegna ed il regime costituzionale dei suoi rapporti con lo Stato, senza che abbia rilevanza la vicenda consumatasi, almeno parzialmente, dinnanzi al TAR Lazio.

  4. — Nel merito, la Regione autonoma Sardegna assume innanzitutto la violazione dell’art. 3 della legge costituzionale n. 3 del 1948, recante lo statuto speciale per la Sardegna, e dell’art. 117 Cost. Difatti, l’art. 3, primo comma, lettera l), del citato statuto attribuisce alla Regione autonoma Sardegna la competenza legislativa esclusiva in materia di «caccia e pesca», competenza confermata dall’art. 117, terzo e quarto comma, Cost.

    4.1. — Le disposizioni statali relative alla quota individuale di pescato assentito a ciascuna delle tonnare fisse della Sardegna e alle imbarcazioni sarde che utilizzano il c.d. sistema di pesca a “Palangaro (LL)” violerebbero, secondo la ricorrente, la suddetta competenza legislativa esclusiva. Spetterebbe difatti al legislatore regionale dettare la normativa concernente le autorizzazioni amministrative alla campagna di pesca (quali, a titolo esemplificativo, procedimento, domande, criteri di valutazione delle medesime, autorità amministrativa incaricata, forme e modalità dei controlli).

    4.2. — A giudizio della Regione, non si potrebbe eccepire che la questione oggetto del presente ricorso afferisca alla materia «tutela dell’ambiente». Le finalità di tutela ambientale, presenti nella normativa sulla pesca del tonno rosso, sarebbero perseguite mediante la determinazione, in conformità agli accordi internazionali, del totale ammissibile di cattura con il regolamento (CE) n. 44/2012. Nel rispetto del sistema di contingentamento delle quote di pesca e della normativa posta a presidio dei beni ambientali, quale quella relativa alle modalità di pesca e ai periodi di pesca, l’ulteriore disciplina rientrerebbe, secondo la ricorrente, nella materia «pesca», di competenza esclusiva della Regione. In particolare a quest’ultima competerebbe l’adozione di norme concernenti il procedimento e l’autorizzazione delle imbarcazioni tonniere e delle tonnare fisse alla campagna di pesca annuale.

    4.3. — La ricorrente inoltre con nota del 20 marzo 2012, prot. n. 384/GAB, indirizzata al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali ed alla Commissione consultiva centrale per la pesca e l’acquacoltura, ha espresso riserve sullo...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA
2 temas prácticos
  • SENTENZA Nº 201511005 di TAR Lazio - Roma, 16-04-2015
    • Italia
    • Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma (Italia)
    • 16 Abril 2015
    ...2014 in esame), dai pareri del Consiglio di Stato n.1199/13, n. 4636/13, n. 4637/13, n. 78/2011 e dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 9 del 2013, che hanno ritenuto corretto l’iter di riduzione e individuazione della flotta tonniera posto in essere dall’Amministrazione sul dispost......
  • SENTENZA Nº 202102488 di Consiglio di Stato, 04-03-2021
    • Italia
    • Council of State (Italy)
    • 4 Marzo 2021
    ...nonché dai pareri n. 1199/13, n. 4636/13, n. 4637/13, n. 78/2011 di questo Consiglio di Stato e dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 9 del 2013, che hanno ritenuto corretto l’iter di riduzione e individuazione della flotta tonniera posto in essere dall’Amministrazione sul disposto ......
2 sentencias
  • SENTENZA Nº 201511005 di TAR Lazio - Roma, 16-04-2015
    • Italia
    • Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma (Italia)
    • 16 Abril 2015
    ...2014 in esame), dai pareri del Consiglio di Stato n.1199/13, n. 4636/13, n. 4637/13, n. 78/2011 e dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 9 del 2013, che hanno ritenuto corretto l’iter di riduzione e individuazione della flotta tonniera posto in essere dall’Amministrazione sul dispost......
  • SENTENZA Nº 202102488 di Consiglio di Stato, 04-03-2021
    • Italia
    • Council of State (Italy)
    • 4 Marzo 2021
    ...nonché dai pareri n. 1199/13, n. 4636/13, n. 4637/13, n. 78/2011 di questo Consiglio di Stato e dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 9 del 2013, che hanno ritenuto corretto l’iter di riduzione e individuazione della flotta tonniera posto in essere dall’Amministrazione sul disposto ......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT