Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello stato (merito) depositato in cancelleria il 23 luglio 2008 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Segreto di Stato - Procedimento penale nei confronti di funzionari del SISMi, di agenti di un Servizio straniero (CIA) e di altri, relativamente al sequestro di persona in danno di Nasr Osa...

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la medesima domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, avente ad oggetto conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Tribunale di Milano - sez. IV penale - giudice monocratico dott. Oscar Magi, in relazione alle ordinanze 19 marzo 2008 e 14 maggio 2008 con cui, rispettivamente, veniva accolta la richiesta della Procura della Repubblica di Milano di revocare l'ordinanza di sospensione del processo per il sequestro di Abu Omar pendente nei confronti di funzionari del SISMi (tra cui il suo direttore), di agenti di un Servizio straniero (CIA) e di altri, e veniva disposta l'integrale ammissione dei capitoli di prova indicati dal p.m. e relativi ai testi da 45 a 65 della sua lista. Il decreto di rinvio a giudizio e la relativa richiesta erano stati adottati, infatti, sulla base (anche) di fonti di prova che si assumevano acquisite in violazione del segreto di Stato e cio' aveva dato vita a due conflitti di attribuzione - tuttora pendenti - promossi dal Presidente del Consiglio contro il Procuratore della Repubblica ed il g.i.p.-g.u.p. di Milano, in considerazione dei quali il Tribunle di Milano aveva ordinato la sospensione del dibattimento. La disposta revoca di tale sospensione, con conseguente prosecuzione del dibattimento dinanzi al Tribunale di Milano in pendenza di tali giudizi di conflitto fra poteri costituisce, quindi, in generale, esercizio di funzione giurisdizionale in materia in cui sono sub iudice i poteri della autorita' giudiziaria e costituisce, in particolare, contestazione menomatrice dei poteri del Presidente del Consiglio in materia di segreto di Stato laddove - nell'ordinanza 14 maggio 2008 - si afferma la prevalenza del potere giudiziario all'accertamento del reato rispetto al potere presidenziale di segretare fonti di prova.

F a t t o

  1. - La vicenda e' ben nota a codesta Corte, ma converra' brevemente riassumerla.

    La Procura della Repubblica di Milano, procedendo nelle indagini sul sequestro di persona di Nasr Osama Mustafa Hassan, alias Abu Omar, avverti' ben presto che la sua attivita' sarebbe necessariamente entrata in contatto con aree coperte dal segreto di Stato e di questo ebbe, anzi, preciso avvertimento da parte del Presidente del Consiglio pro tempore, il quale, informato dal Direttore del SISMi delle richieste di notizie indirizzategli dalla Procura milanese, con nota 11 novembre 2005 n. USG/2.SP/1318/50/347 (doc. 1), nell'affermare energicamente l'assoluta estraneita' del Governo e del SISMi al sequestro in danno di Abu Omar, confermo' le disposizioni precedentemente impartite dai suoi predecessori in materia di segreto di Stato, in particolare per quanto attiene alle "relazioni dei Servizi ... con organi informativi di altri Stati".

    E' chiaro l'implicito richiamo alla direttiva 30 luglio 1985 n. 2001.5/707 (doc. 2), nella quale veniva stabilita, in estrema sintesi, la assoluta oggettiva segretezza dell'organizzazione dei servizi e dei rapporti fra servizi italiani e servizi stranieri.

    Direttiva, d'altronde, ben nota agli operatori nel campo della giustizia penale (cfr. Assise Roma, sentenza n. 21/97 del 12 giugno 1997 e Cass., sez. I pen., sentenza n. 3348 del 29 gennaio 2002).

    L'apposizione del segreto di Stato fu ancora reiterata dal Presidente del Consiglio pro tempore, con nota 26 luglio 2006 n. USG/2.SP/813/50/347 (doc. 3) contenente risposta al Procuratore della Repubblica di Milano, il quale aveva chiesto "la trasmissione di ogni comunicazione o documento ... concernenti il sequestro in oggetto indicato (Abu Omar: n.d.r.) o le vicende sopra descritte che lo hanno preceduto o, in generale, tutti i documenti informativi e atti relativi alle pratiche delle c.d. "renditions". "Tanto Premesso - continuava il Procuratore della Repubblica di Milano - rivolgo richiesta alla S.V. competente ai sensi dell'art. 1, legge 24 ottbre 1977, n. 801, nella ipotesi in cui su tali atti, documenti o informative, ove effettivamente esistenti, gravasse il segreto di Stato, di valutare l'opportunita' di revocarlo".

    La risposta del Presidente del Consiglio pro tempore fu la seguente: "... rilevo che su detta documentazione risulta effettivamente apposto il segreto di Stato da parte del precedente Presidente del Consiglio dei ministri; il segreto e' stato successivamente confermato dallo scrivente. Ne' sussistono, nell'attuale contesto, le condizioni per rimuovere il segreto di Stato da detta documentazione ...".

    Fu, inoltre, prima sequestrata in forma integrale, poi ottenuta, su ordine di esibizione, in forma parzialmente oscurata per tutela del segreto, documentazione SISMi utilizzata dal p.m. in un primo momento nella versione integrale (e poi sostituita con quella "omissata" come meglio si precisera). La iniziale utilizzazione integrale aveva formato oggetto di un primo mezzo di censura in entrambi i conflitti.

  2. - Un particolare strumento di indagine utilizzato dalla Procura milanese fu, poi, quello delle intercettazioni telefoniche effettuate "a tappeto" su...

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