Sentenza nº 2 da Constitutional Court (Italy), 18 Gennaio 2013
Relatore | Giuseppe Frigo |
Data di Resoluzione | 18 Gennaio 2013 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 2
ANNO 2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Alfonso QUARANTA Presidente
- Franco GALLO Giudice
- Luigi MAZZELLA
- Gaetano SILVESTRI
- Sabino CASSESE
- Giuseppe TESAURO
- Paolo Maria NAPOLITANO
- Giuseppe FRIGO
- Alessandro CRISCUOLO
- Paolo GROSSI
- Giorgio LATTANZI
- Aldo CAROSI
- Marta CARTABIA
- Sergio MATTARELLA
- Mario Rosario MORELLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 3, lettera g), secondo periodo, ultima parte; 6, commi 3, lettera c), e 6; 10, comma 2; 12, comma 4; 13, comma 3; 14, commi 3 e 5; 16, commi 2, 3 e 4, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 28 ottobre 2011, n. 12 (Integrazione delle cittadine e dei cittadini stranieri), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 7 gennaio 2012, depositato in cancelleria il 17 gennaio 2012 ed iscritto al n. 10 del registro ricorsi 2012.
Visto latto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano;
udito nelludienza pubblica del 9 ottobre 2012 il Giudice relatore Giuseppe Frigo;
uditi lavvocato dello Stato Paolo Gentili per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Giuseppe Franco Ferrari e Roland Riz per la Provincia autonoma di Bolzano.
Ritenuto in fatto
-
Con ricorso notificato il 7 gennaio 2012 e depositato il successivo 17 gennaio, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dallAvvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale in via principale degli articoli 1, comma 3, lettera g), secondo periodo, ultima parte; 6, commi 3, lettera c), e 6; 10, comma 2; 12, comma 4; 13, comma 3; 14, commi 3 e 5; 16, commi 2, 3 e 4, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 28 ottobre 2011, n. 12 (Integrazione delle cittadine e dei cittadini stranieri), deducendo la violazione degli artt. 3, 16, 34, 117, commi primo e secondo, lettere b), g) e m), e 120 della Costituzione, nonché degli artt. 4, 8, primo comma, numeri 1) e 25), 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige».
1.1. Il ricorrente rileva, in primo luogo, come la legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 12 del 2011 contenente norme finalizzate allintegrazione sociale dei cittadini stranieri istituisca, con il comma 1 dellart. 6, una «Consulta provinciale per limmigrazione». Ai sensi del successivo comma 2, tale organo ha il compito di «presentare proposte alla Giunta provinciale per adeguare le norme provinciali alle esigenze che emergono in relazione al fenomeno migratorio», di «formulare proposte sul programma pluriennale» e di «esprimere pareri su ogni altro argomento inerente alla materia dellimmigrazione, su richiesta della Giunta provinciale».
Il comma 3, lettera c), dello stesso art. 6 include tra i componenti della Consulta anche «una persona in veste di rappresentante unico della Questura di Bolzano e del Commissariato del Governo per la provincia di Bolzano»; mentre il successivo comma 6 aggiunge che «i membri di cui alle lettere a), b), c) ed f) possono essere sostituiti da una persona da essi delegata».
Ad avviso del ricorrente, con le disposizioni da ultimo citate la legge impugnata avrebbe attribuito funzioni obbligatorie ad organi dello Stato (quali la Questura di Bolzano e il Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano), imponendo loro di designare un rappresentante nella Consulta e di partecipare ai relativi lavori tramite il componente titolare o un suo delegato. In tal modo, la Provincia avrebbe violato tanto lart. 117, secondo comma, lettera g), Cost., che prevede la competenza legislativa esclusiva statale in materia di «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali»; quanto lart. 8, comma 1, numero 1), dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, che limita la potestà legislativa della Provincia di Bolzano in materia di organizzazione amministrativa ai soli organi della Provincia stessa.
1.2. Il Presidente del Consiglio dei ministri rileva, ulteriormente, come lart. 10 della legge provinciale, dedicato alla disciplina dell«assistenza sociale», stabilisca, al comma 1, che «hanno accesso ai servizi sociali i cittadini stranieri con residenza e dimora stabile sul territorio provinciale», e che il criterio regolatore dellerogazione delle prestazioni debba essere quello delluguaglianza degli interventi a parità di bisogno.
Il comma 2 del medesimo articolo enuclea, peraltro, dallinsieme dei servizi sociali quelli consistenti in «prestazioni di natura economica», prevedendo che, per laccesso a queste ultime, «è richiesto alle cittadine e ai cittadini stranieri di Stati non appartenenti allUnione europea un periodo minimo di cinque anni di ininterrotta residenza e dimora stabile in provincia di Bolzano». Tale disposizione si correla, dandole attuazione, alla generale previsione dellart. 1, comma 3, lettera g), secondo periodo, della medesima legge, in forza della quale «per le cittadine e i cittadini stranieri di Stati non appartenenti allUnione europea, laccesso alle prestazioni, che vanno oltre le prestazioni essenziali, può essere condizionato alla residenza, alla dimora stabile e alla relativa durata».
Ad avviso del ricorrente, mentre non sussisterebbero ostacoli di ordine costituzionale a subordinare genericamente le prestazioni assistenziali alla residenza e alla dimora stabile dello straniero nel territorio nazionale e nelle sue articolazioni, sarebbe invece costituzionalmente illegittimo richiedere una durata minima di tale residenza e dimora e, in particolare, una durata minima quinquennale.
Sotto tale profilo, i citati art. 1, comma 3, lettera g), secondo periodo, ultima parte, e 10, comma 2, della legge provinciale n. 12 del 2011 violerebbero, anzitutto, lart. 3 Cost. Sarebbe, infatti, contrario al principio di ragionevolezza prevedere dapprima e correttamente che lerogazione degli interventi debba essere uguale a parità di bisogno, e poi escludere contraddittoriamente dai servizi sociali più rilevanti quali quelli a contenuto economico intere categorie di soggetti, selezionati non in base allentità o alla natura del bisogno, ma a un criterio privo di ogni collegamento con questo, quale la durata infraquinquennale della residenza e della dimora stabile: determinando, con ciò, disparità di trattamento tra situazioni identiche o analoghe, lesive del principio di eguaglianza.
Al riguardo, la difesa dello Stato ricorda come la Corte costituzionale abbia già ritenuto illegittime disposizioni similari a quelle denunciate, sul rilievo che una disciplina del tipo considerato introduce un elemento di distinzione arbitrario, proprio perché non vi è alcuna ragionevole correlazione tra la residenza protratta nel tempo e i requisiti di bisogno e di disagio della persona che costituiscono il presupposto di fruibilità di una provvidenza sociale (sentenza n. 40 del 2011).
Le norme in esame violerebbero, inoltre, gli artt. 8, numero 25), e 4 dello statuto, in forza dei quali la competenza legislativa della provincia di Bolzano in materia di «assistenza e beneficenza pubblica» deve essere esercitata nel rispetto oltre che della Costituzione e degli obblighi internazionali dei principi dellordinamento giuridico e delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica. A tale riguardo, verrebbero segnatamente in rilievo lart. 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e lart. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2001). Dette norme statali costituenti principi fondamentali della materia dellassistenza pubblica prevedono, infatti, che, ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno sono equiparati ai cittadini italiani. Con le disposizioni censurate, la Provincia di Bolzano avrebbe, dunque, illegittimamente quintuplicato il limite temporale stabilito dalla conferente normativa statale.
Risulterebbe violata, infine, anche la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che debbono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, stabilita dallart. 117, secondo comma, lettera m), Cost. La durata minima della residenza nel territorio dello Stato richiesta allo straniero ai fini dellaccesso alle prestazioni di assistenza sociale concorrerebbe, infatti, in modo determinante a definire il livello essenziale delle prestazioni sociali.
I vulnera costituzionali denunciati non verrebbero, daltra parte, meno a fronte di quanto disposto dal comma 3 del medesimo art. 10, ove si stabilisce che, «in funzione della specifica finalità e natura delle prestazioni erogate, per le prestazioni per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali di cui allarticolo 8 della legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69, e successive modifiche, possono essere previsti dalle disposizioni di settore periodi di residenza e dimora inferiori a quanto previsto dal comma 2». Tale norma si limiterebbe, infatti, a prevedere una mera possibilità, del tutto discrezionale, di introdurre deroghe di settore al requisito quinquennale in esame: deroghe che potrebbero addirittura accrescere la disuguaglianza e lirrazionalità del sistema.
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