DELIBERA 10 gennaio 2013 - Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita' di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale delle regioni Lazio, Lombardia e Molise, indette per i giorni 24 e 25 febbraio 2013. (Delibera n. 13/13/CONS). (13A00322)

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI NELLA riunione del Consiglio del 10 gennaio 2013;

VISTO l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTA la propria delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 138 del 15 giugno 2012, con la quale e' stato adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge n. 249/97, il nuovo Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita', e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "Disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica", come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante "Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali";

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica";

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante "Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi" come modificata dalla legge 5 novembre 2004, n. 261;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici";

VISTA la propria delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010, recante "Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 301 del 27 dicembre 2010;

VISTA la propria delibera n. 22/06/CSP del 1 febbraio 2006, recante "Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parita' di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali";

VSITA la propria delibera n. 243/10/CSP del 15 novembre 2010, recante "Criteri per la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico e istituzionale nei telegiornali difusi dalle reti televisive nazionali" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 291 del 14 dicembre 2010;

VISTA la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante "Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 299 del 22 dicembre 1999, ed, in particolare, l'art. 5;

VISTA la legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante "Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 61 del 6 marzo 1968, nonche' la legge 2 luglio 2004, n. 165, recante "Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 155 del 5 luglio 2004;

VISTA la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante "Nuove norme per la elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario", pubblicata nella Gazzetta Uficiale della Repubblica italiana n. 46 del 24 febbraio 1995;

VISTO il Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 1520 della Gazzetta Uficiale della Repubblica italiana n. 152 del 23 giugno 1960, alle cui disposizioni rinvia, in quanto applicabili, l'art. 1, comma 6, della richiamata legge 17 febbraio 1968, n. 108;

VISTO l'art. 10, commi 1 e 2, lettera f), della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 132 del 10 giugno 2003;

VISTA la legge statutaria n. 1 dell' 11 novembre 2004, recante "Nuovo statuto della Regione Lazio" - come modificata dalla legge statutaria n. 1 del 4 ottobre 2012, recante "Modifiche all'art. 2, comma 2, della legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo statuto della Regione Lazio)" - pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio dell'11 novembre 2004;

VISTA la legge regionale del Lazio n. 2 del 13 gennaio 2005, recante "Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale e in materia di ineleggibilita' e incompatibilita' dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale";

VISTA la legge regionale statutaria della Lombardia n. 1 del 30 agosto 2008, recante lo statuto d'autonomia della Lombardia, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 35, 1° Supplemento ordinario del 31 agosto 2008;

VISTA la legge regionale n. 17 del 31 ottobre 2012, recante "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione", pubblicata nel Supplemento Ordinario del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 44 del 31 ottobre 2012;

VISTO lo statuto della Regione Molise, deliberato dal Consiglio Regionale del Molise nelle sedute del 22 febbraio 2011 e del 20 dicembre 2012 e pubblicato nel Bollettino Uficiale della Regione Molise, edizione straordinaria, n. 33 del 28 dicembre 2012;

VISTO il comunicato del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2012 nel quale si riporta la decisione di svolgere le elezioni regionali del Molise e della Lombardia contestualmente alle elezioni politiche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2012, n. 226, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 299 del 24 dicembre 2012, con il quale sono stati convocati i comizi elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nei giorni 24 e 25 febbraio 2013;

VISTA la nota del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale dei Servizi Elettorali n. 5317 del 24 dicembre 2012 con la quale si chiede ai Prefetti interessati di indire le elezioni regionali nei giorni di domenica 24 e di lunedi' 25 febbraio 2013;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00420 del 22 dicembre 2012, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 76 del 28 dicembre seguente, con il quale, a seguito delle dimissioni del Presidente della Regione rassegnate in data 27 settembre 2012 e della sentenza del Consiglio di Stato n. 6002 del 27 novembre 2012, e' stato rinnovato il precedente decreto n. T00411 del 1° dicembre 2012, con l'indizione dei comizi per l'elezione del Presidente e del Consiglio regionale del Lazio nei giorni di domenica 24 febbraio e lunedi' 25 febbraio 2013;

VISTO il decreto del Prefetto della Provincia di Milano prot. n. 47449/2012 del 27 dicembre 2012 con il quale, a seguito della nota n. 15286/12 del 5 novembre 2012 del Presidente del Consiglio regionale della Lombardia relativa alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio della regione Lombardia n. 299 del 31 ottobre 2012, recante "Presa d'atto delle dimissioni personali e contestuali rassegnate da 74 Consiglieri regionali della Lombardia", sono stati convocati per domenica 24 febbraio e lunedi' 25 febbraio 2013 i comizi per l'elezione diretta del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale della Lombardia;

VISTO il decreto del Prefetto della Provincia di Campobasso prot. n. 56527 del 27 dicembre 2012, con il quale, a seguito della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Molise n. 224/2012 - confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 5504/2012 - di annullamento delle operazioni elettorali svoltesi il 16 e 17 ottobre 2011 per il rinnovo del Consiglio regionale e per l'elezione diretta del presidente della Giunta della Regione Molise, sono stati convocati per domenica 24 e lunedi' 25 febbraio 2013 i comizi per l'elezione diretta del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale del Molise;

EFFETTUATE le consultazioni con la Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';

DELIBERA TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 (Finalita' e ambito di applicazione) 1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento, in attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della completezza del sistema radiotelevisivo, si riferiscono alle consultazioni per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale delle regioni Lazio, Lombardia e Molise fissate per i giorni 24 e 25 febbraio 2013 e si applicano nei confronti delle emittenti che esercitano l'attivita' di radiodiffusione televisiva e sonora privata e della stampa quotidiana e periodica. 2. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, della campagna elettorale di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione. 3. Le disposizioni di cui al presente provvedimento hanno effetto dalla convocazione dei comizi elettorali e cessano di avere efficacia alla mezzanotte dell'ultimo giorno di votazione relativo alle consultazioni di cui al comma 1. 4. Le disposizioni di cui al presente provvvedimento non si applicano ai programmi e...

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