n. 175 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 29 ottobre 2012 -

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, nei cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12, contro la Regione Puglia, in persona del presidente in carica per l'impugnazione della legge regionale della Puglia n. 24 del 20 agosto 2012, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 123 del 24 agosto 2012, recante «Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali», negli articoli 4, 7, 12 e 20. La legge regionale della Puglia n. 24 del 2012, nel disciplinare il rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali, ha previsto all'art. 7, quanto segue: «Art. 7 (Autorita' regionale per la regolamentazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica). - 1. E' istituita l'Autorita' regionale per la regolamentazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, avente sede a Bari. 2. L'Autorita' e' organo collegiale composto da un presidente e due membri commissari, nominati dal presidente della giunta regionale, previa designazione da parte del consiglio regionale a maggioranza dei due terzi dei partecipanti al voto. 3. I componenti dell'Autorita' sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalita' e competenza in possesso di titolo di laurea che per la loro attivita' pregressa assicurino indipendenza nello svolgimento della funzione;

durano in carica cinque anni e non possono essere confermati. A pena di decadenza essi non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attivita' professionale o di consulenza in favore delle imprese operanti nella gestione dei servizi pubblici locali nel territorio regionale, ne' ricoprire incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici. Per almeno due anni dalla cessazione dell'incarico i componenti delle autorita' non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese nella gestione dei servizi pubblici locali nel territorio regionale. Le indennita' spettanti ai componenti sono determinate con decreto del presidente della giunta regionale pari al 50 per cento delle somme dovute al nucleo di valutazione e verifica degli investimenti della Regione Puglia. 4. L'Autorita', operando con piena autonomia e indipendenza di giudizio e di valutazione, nel rispetto delle funzioni delle autorita' nazionali di settore, esercita le seguenti funzioni: a) verifica la corretta attuazione della pianificazione d'ambito territoriale;

b) svolge l'analisi di mercato di cui all'art. 4;

c) determina le tariffe per l'erogazione dei servizi, in conformita' alla disciplina statale, conformandole a principi di contenimento e agli eventuali criteri generali fissati dalle autorita' nazionali di regolazione settoriale e ai criteri per la determinazione delle tariffe agevolate stabiliti dagli Organi di governo;

d) determina e controlla i livelli generali del servizio e gli standard di qualita';

e) predispone lo schema-tipo dei bandi di selezione pubblica e i contratti di servizio;

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