LEGGE REGIONALE 28 novembre 2007, n. 31 - Disposizioni in materia di referendum ai sensi dell''art. 123, terzo comma, della Costituzione.

Disposizioni in materia di referendum ai sensi dell'art. 123, terzo comma, della Costituzione.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 48 del 30 novembre 2007) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale:

Art. 1.

O g g e t t o 1. La presente legge disciplina lo svolgimento del referendum cui puo' essere sottoposta, a norma dell'art.123, terzo comma, della Costituzione, la deliberazione legislativa statutaria con la quale si approva o modifica lo Statuto della Regione Lombardia.

Art. 2.

Pubblicazione notiziale della deliberazione legislativa statutaria 1. La deliberazione legislativa statutaria, approvata ai sensi dell'art.123, secondo comma, della Costituzione, e' trasmessa dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Giunta regionale, entro cinque giorni dalla data della seconda deliberazione del Consiglio regionale, con attestazione dell'avvenuta approvazione.

  1. Il Presidente della Giunta regionale, entro cinque giorni dal ricevimento, provvede alla pubblicazione della deliberazione legislativa nel Bollettino ufficiale della Regione, priva della formula di promulgazione e senza numero d'ordine, con l'intestazione 'Testo di deliberazione legislativa statutaria approvato con seconda deliberazione ai sensi dell'art.123 della Costituzione', seguita dal titolo e dal testo della deliberazione legislativa statutaria, con l'indicazione della data della seconda approvazione e con l'espresso avvertimento che, entro tre mesi dalla data di pubblicazione, almeno un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale possono chiedere che si proceda al referendum popolare a norma dell'art. 123 della Costituzione e della presente legge.

  2. Nella pubblicazione di cui al comma 2 e' indicato anche il numero minimo di firme occorrenti per l'iniziativa referendaria popolare, corrispondente al cinquantesimo degli elettori e calcolato sulla base del numero totale di essi accertato nell'ultima revisione delle liste elettorali per l'elezione del Consiglio regionale in carica.

  3. Il termine di tre mesi per la presentazione della richiesta di referendum e per la raccolta e la presentazione delle sottoscrizioni richieste decorre dalla pubblicazione di cui al comma 2.

    Art. 3.

    Promulgazione in caso di mancata richiesta di referendum 1. Se nel termine di tre mesi dalla pubblicazione di cui all'art.2 non vengono presentate richieste di referendum e non sia pendente giudizio di legittimita' costituzionale promosso dal Governo della Repubblica, il Presidente della Giunta regionale provvede alla promulgazione della legge statutaria con la seguente formula: 'Il Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti ha approvato; nessuna richiesta di referendum e' stata presentata; il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge statutaria', cui segue il testo della legge e la formula conclusiva 'La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge statutaria della Regione Lombardia'.

    Art. 4.

    Promozione del referendum 1. L'iniziativa per il referendum di cui all'art.123, terzo comma, della Costituzione, deve indicare la deliberazione legislativa statutaria che si intende sottoporre a referendum popolare, la data della seconda approvazione da parte del Consiglio regionale, gli estremi della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, nonche' il quesito da sottoporre a referendum.

  4. Il quesito da sottoporre a referendum e' cosi' formulato:

    'Approvate il testo della deliberazione legislativa statutaria recante (titolo della legge) approvato dal Consiglio regionale con seconda deliberazione il giorno ... e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione numero ... del ...'.

    Art. 5.

    Iniziativa referendaria popolare 1. Gli elettori della Regione che intendono esercitare l'iniziativa referendaria, rappresentati da almeno tre e non piu' di dieci promotori, muniti ciascuno del certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione Lombardia, depositano la documentazione prescritta dall'art.4 e il testo del quesito referendario presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, che ne da' atto con verbale, di cui viene rilasciata copia ai promotori.

  5. L'Ufficio di Presidenza, entro tre giorni dal ricevimento, informa dell'iniziativa referendaria il Presidente della Giunta regionale, che ne da' immediata notizia sul Bollettino ufficiale della Regione, e designa il responsabile del procedimento. Della iniziativa referendaria e' tempestivamente informato anche il Consiglio regionale.

    Art. 6.

    Rappresentanti dei sottoscrittori 1. All'atto del deposito di quanto prescritto dall'art. 4, i promotori indicano i nomi, il domicilio, il recapito postale, telefonico e telematico di tre persone, che possono essere anche i promotori stessi, ai quali viene attribuita la funzione di rappresentare i sottoscrittori della richiesta di referendum. Tali indicazioni sono riportate nel verbale di cui all'art. 5, comma 1.

  6. I rappresentanti di cui al comma 1:

    1. ricevono tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento;

    2. intervengono, personalmente o mediante delegati designati di volta in volta espressamente, nelle fasi del procedimento stesso;

    3. esercitano le azioni, i ricorsi ed ogni altra iniziativa a tutela del referendum.

  7. I rappresentanti agiscono congiuntamente, salvo diversa previsione da riportarsi nel verbale di cui all'art. 5, comma 1.

  8. Le eventuali comunicazioni ai rappresentanti sono effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, via fax o per via telematica, chiedendo conferma del ricevimento della comunicazione.

    Art. 7.

    Raccolta e autentica delle firme 1. Le firme degli elettori della Regione a corredo della richiesta di referendum devono essere apposte su moduli redatti secondo un fac-simile...

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