DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 1 ottobre 2007, n. 53 - Disposizioni in materia di alcol.

Disposizioni in materia di alcol.

CAPO IDisposizioni generali

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 48 del 27 novembre 2007) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 3193 del 24 settembre 2007

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione del regolamento 1. Il presente regolamento reca disposizioni in materia di alcol in attuazione della legge provinciale 18 maggio 2006, n. 3, art. 6.

CAPO IDisposizioni generali

Art. 2.

Disposizioni in materia di alcol 1. Per bevanda alcolica si intende ogni prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi di alcol e per bevanda superalcolica ogni prodotto con gradazione superiore al 21 per cento di alcol in volume.

  1. Gli avvisi di divieto di somministrazione e di vendita di bevande alcoliche devono essere esposti in luoghi ben visibili agli avventori, devono riportare gli estremi della legge provinciale 18 maggio 2006, n. 3, e devono contenere la seguente dicitura: 'E' vietata la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche ai minori di 16 anni e a coloro che si trovino in stato di manifesta ubriachezza'.

  2. Gli avvisi di divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di 16 anni negli esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio devono essere esposti sugli scaffali delle bevande alcoliche ed alla cassa e devono riportare gli estremi della...

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