Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Sentenza di proscioglimento emessa dal giudice di pace - Appello proposto dal pubblico ministero prima dell'entrata in vigore della legge n. 46 del 2006 - Inammissibilita' anche 'nel caso in cui, a seguito della rinnovazione del dibattimento disposta prima di tale entr...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,

Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco

GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria

Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 10, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilita' della sentenza di proscioglimento), promosso con ordinanza del 20 aprile 2006 del Tribunale di Perugia nel procedimento penale a carico di A. G., iscritta al n. 667 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.

Udito nella Camera di consiglio del 25 giugno 2008 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Perugia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui prevede che sia dichiarato inammissibile l'appello proposto dal pubblico ministero, prima dell'entrata in vigore della medesima legge, avverso la sentenza di proscioglimento del giudice di pace, anche "nel caso in cui, a seguito della rinnovazione del dibattimento disposta prima di tale entrata in vigore, sia stata acquisita o comunque scoperta, cosi' da poter essere acquisita, una prova nuova e decisiva";

che il giudice a quo premette di essere investito degli appelli, proposti dal pubblico ministero e dalla parte civile, avverso la sentenza di assoluzione pronunciata dal Giudice di pace di Perugia, nei confronti di una persona imputata del reato di diffamazione;

che, in accoglimento della richiesta della parte civile appellante, era stata disposta la parziale rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, nel corso della quale si era proceduto al nuovo esame di due testi gia' escussi in primo grado; esame al cui esito era stata ordinata l'acquisizione di un documento e la citazione di un ulteriore testimone, mai sentito in precedenza, indicato da uno testi suddetti come persona "presumibilmente" presente in occasione del fatto oggetto di giudizio;

che, nelle more del giudizio e prima dell'escussione del nuovo teste, era entrata in vigore la legge n. 46 del 2006, il cui art. 1 ha sostituito l'art. 593 del codice di procedura penale, precludendo l'appello del pubblico ministero avverso le sentenze di proscioglimento, con la sola eccezione prevista dal comma 2 dello stesso art. 593: quella, cioe', della sopravvenienza o della scoperta di nuove prove decisive dopo il giudizio di primo grado;

che, inoltre, con specifico riferimento al procedimento davanti al giudice di pace, l'art. 9 della legge n. 46...

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