Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Procedimento civile - Intervento di terzo in giudizio - Facolta' consentita fino a che non vengano precisate le conclusioni - Lamentata violazione dei principi di ragionevolezza e di ragionevole durata del processo - Prospettazione, in via subordinata, di questione relativa alla mancata...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,

Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco

GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria

Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 268, primo comma, del codice di procedura civile, promosso dal Tribunale di Pordenone, nel procedimento civile vertente tra la Baratto Spedizioni s.r.l. e la Apigi International s.a.s., con ordinanza del 27 novembre 2007 iscritta al n. 57 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, 1ª serie speciale, dell'anno 2008.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 9 luglio 2008 il Giudice relatore Francesco Amirante.

Ritenuto in fatto

  1. - Nel corso di un giudizio in cui, tenutasi l'udienza di trattazione, nella pendenza del termine concesso per il deposito delle memorie ai sensi dell'art. 183, sesto comma, n. 2, del codice di procedura civile, una parte aveva spiegato intervento volontario, proponendo domande risarcitorie nei confronti delle altre parti e successivamente avanzando richieste istruttorie, il Tribunale di Pordenone ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 111, secondo comma, ultimo periodo, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 268, primo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui ammette l'intervento principale o litisconsortile previsto dell'art. 105, primo comma, cod. proc. civ. fino al momento di precisazione delle conclusioni, anziche' fino all'udienza di trattazione prevista dal medesimo art. 183. In subordine, il remittente ha sollevato questione di legittimita' costituzionale della medesima disposizione, per violazione degli artt. 24 e 111, secondo comma, primo periodo, Cost., nella parte in cui non attribuisce al giudice, in caso di intervento volontario o litisconsortile, il potere-dovere di fissare, alla prima udienza successiva all'intervento del terzo, una nuova udienza di trattazione nel corso della quale le parti possano esercitare tutti i poteri previsti dell'art. 183 cod. proc. civ..

    Nelle premesse in fatto il Tribunale chiarisce che, tenutasi l'udienza di trattazione, alle parti e' stato concesso, su loro richiesta, termine per le memorie previste dall'art. 183, sesto comma, n. 1, cod. proc. civ. nelle quali sono state ribadite "le domande, le eccezioni e le conclusioni gia' proposte", ed infine che esse hanno ricevuto comunicazione dell'intervento, dalla cancelleria, nel giorno precedente a quello di scadenza delle memorie di cui all'art. 183, sesto comma, n. 2, citato.

    Il giudice a quo motiva la rilevanza della questione osservando che le parti, avverso entrambe le quali gli intervenuti hanno proposto autonome domande, hanno chiesto (utilizzando le memorie previste dall'art. 183, sesto comma, n. 3, cod. proc. civ.) la dichiarazione di inammissibilita' dell'intervento, nonche' delle istanze istruttorie, per tardivita'; egli assume, pertanto, di essere tenuto a decidere sull'ammissibilita' dell'intervento stesso e delle domande con esso proposte, nonche' "sull'ammissibilita' o meno dei mezzi istruttori richiesti dagli intervenuti, con memoria apposita depositata l'ultimo giorno utile". Ulteriore profilo di rilevanza e' poi legato alla subordinata richiesta di rimessione in termini avanzata dalle parti originarie per il caso di ritenuta ammissibilita' dell'intervento.

    Quanto alla non manifesta infondatezza, il Tribunale richiama il costante orientamento della Corte di cassazione, che ammette l'intervento fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, in quanto la formulazione della domanda costituisce l'essenza stessa dell'intervento principale e litisconsortile, sicche' la preclusione sancita dall'art. 268, secondo comma, cod. proc. civ. non si estende all'attivita' assertiva del volontario interveniente nei cui confronti non e' operante il divieto di proporre domande nuove ed autonome fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, configurandosi solo l'obbligo, per l'interventore stesso ed avuto riguardo al momento della sua costituzione, di accettare lo stato del processo in relazione alle preclusioni istruttorie gia' verificatesi per le parti originarie. Su tale giurisprudenza - condivisa dal giudice a quo - si sottolinea come le preclusioni cui si riferisce l'art. 268, secondo comma, non possano essere estese anche alla...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT