Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Calamita' pubbliche e protezione civile - Provvidenze adottate a seguito di interventi sismici nella Regione Molise tra i mesi di ottobre e novembre 1992 - Sospensione del versamento dei contributi previdenziali - Prospettata limitazione del beneficio ai datori di lavoro e ai lavoratori...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,

Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco

GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria

Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Sentenza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 1-bis, del decreto- legge 9 ottobre 2006, n. 263 (Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania - Misure per la raccolta differenziata), comma aggiunto dalla legge di conversione 6 dicembre 2006, n. 290, promosso con ordinanze del 22 febbraio 2006 (n. 5 ordinanze) e del 12 dicembre 2007 dal Tribunale amministrativo regionale del Molise, rispettivamente iscritte ai nn. 687, 688, 689, 690 e 691 del registro ordinanze 2007 e al n. 54 del registro ordinanze 2008, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 2007, e n. 12, 1ª serie speciale, dell'anno 2008.

Visti gli atti di costituzione di Falcione Giovanni ed altri, nonche' gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 24 giugno 2008 e nella Camera di consiglio del 25 giugno 2008 il giudice relatore Paolo Maria Napolitano;

Uditi gli avvocati Massimo Luciani e Salvatore di Pardo per Giovanni Falcione ed altri e l'avvocato dello Stato Luca Ventrella per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Con cinque ordinanze di analogo tenore (r.o. nn. 687, 688, 689, 690 e 691 del 2007), il Tribunale amministrativo regionale del Molise ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, dell'art. 6, comma 1-bis, del decreto-legge del 9 ottobre 2006, n. 263 (Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania - Misure per la raccolta differenziata), comma aggiunto dalla legge di conversione 6 dicembre 2006, n. 290, "sia ove interpretato nel senso di conferire solo ai datori di lavoro e ai lavoratori privati il diritto di beneficiare della sospensione dei contributi, sia ove inteso nel senso che ai soli datori di lavoro privati e' concesso il beneficio di non versare la propria quota di contribuzione ai competenti Istituti previdenziali".

    Il TAR del Molise ha sollevato la questione di legittimita' costituzionale della citata disposizione nel corso di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del diritto di taluni magistrati, in servizio presso il Tribunale di Campobasso, alla percezione della retribuzione mensile al lordo delle ritenute e trattenute previdenziali, a far data dal novembre 2002.

    L'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri (in seguito o.P.C.m.) del 29 novembre 2002, n. 3253 (Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici verificatisi nel territorio delle province di Campobasso e di Foggia ed altre misure di protezione civile), e successive proroghe, aveva previsto che - a seguito degli eventi sismici che avevano investito la Regione Molise tra i mesi di ottobre e novembre del 2002 - fosse sospeso l'obbligo del versamento dei contributi previdenzali e assistenziali per i soggetti residenti, aventi sede legale o operativa, alla data dei predetti eventi calamitosi, nelle province di Campobasso e Foggia, disponendo che la sospensione dovesse essere comprensiva anche della quota a carico dei lavoratori dipendenti, nonche' di coloro che avessero contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

    Da qui i ricorsi degli interessati, secondo i quali il quadro normativo, come sopra delineato, "evidenzierebbe la sussistenza dell'obbligo, in capo ai datori di lavoro, di sospendere le trattenute previdenziali e assistenziali relative ai propri dipendenti, che prestano servizio nel territorio della provincia di Campobasso".

    1.2. - Il legislatore, dopo che si erano determinate diverse interpretazioni della norma stessa - tra cui una del medesimo TAR del Molise (sentenza del 29 aprile 2006, n. 400) - e' intervenuto con la legge 16 dicembre 2006, n. 290, che ha convertito in legge il d.l. n. 263 del 2006, introducendo all'art. 6 il comma 1-bis che recita testualmente: "La legge 24 febbraio 1992, n. 225, si interpreta nel senso che le disposizioni delle ordinanze di protezione civile che prevedono il beneficio della sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi si applicano esclusivamente ai datori di lavoro privati aventi sede legale ed operativa nei comuni individuati da ordinanze di protezione civile".

    Il giudice a quo, ritenuta la natura interpretativa di questo intervento, solleva questione di legittimita' costituzionale del citato 1-bis "sia ove interpretato nel senso di conferire solo ai datori di lavoro e ai lavoratori privati il diritto di beneficiare della sospensione dei contributi, sia ove inteso nel senso che ai soli datori di lavoro privati e' concesso il beneficio di non versare la propria quota di contribuzione ai competenti Istituti previdenziali".

    Secondo il rimettente, la prima lettura violerebbe l'art. 3 Cost. per l'irragionevole disparita' di trattamento che si verrebbe a determinare tra i dipendenti del settore privato e quelli del settore pubblico; la seconda lettura sarebbe in contrasto sia con l'art. 2 Cost., "per ingiustificata esclusione dal godimento dei benefici emergenziali dei lavoratori dipendenti, anch'essi pregiudicati dalle conseguenze del sisma ed anch'essi destinatari su un piano generale degli interventi in parola", sia con l'art. 3 Cost., "per irragionevole disparita' di trattamento tra datori di lavoro e lavoratori", in quanto la calamita' naturale avrebbe "inciso in ugual misura su entrambe le categorie di soggetti", ma soltanto i primi "beneficerebbero della sospensione del versamento della propria quota di contribuzione".

    Sotto il profilo della rilevanza, il rimettente osserva come la stessa sussista poiche' "solo attraverso l'eliminazione della norma sospettata di incostituzionalita', i ricorrenti, lavoratori dipendenti del settore pubblico e residenti "in un Comune molisano individuato da ordinanza della protezione civile, potrebbe[ro] continuare a percepire la propria retribuzione al lordo della quota di contribuzione".

  2. - E' intervenuto nei giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione di legittimita' costituzionale sollevata sia dichiarata inammissibile o, comunque, manifestamente infondata.

    2.1. - L'Avvocatura dello Stato ritiene, anzitutto, che sussistano gli estremi per la declaratoria di inammissibilita', in quanto la questione di legittimita' costituzionale della norma censurata e' avanzata "sotto due diverse chiavi di lettura della medesima", non consentendo, pertanto, l'identificazione del thema decidendum.

    Infatti, l'ordinanza del TAR del Molise si fonda su interpretazioni contrapposte della norma applicabile e non opera una scelta tra contenuti normativi che pur risultando diversi sono prospettati contestualmente, senza alcuna subordinazione dell'uno rispetto all'altro.

    La difesa erariale ritiene, altresi', che sussista un altro motivo di inammissibilita', perche' si propone alla Corte una mera questione interpretativa che, per pacifica giurisprudenza, non e'...

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