Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Dibattimento - Mutamento della persona fisica del giudice - Dichiarazioni gia' assunte nella precedente istruzione dibattimentale - Utilizzabilita' per la decisione - Necessita', secondo l'interpretazione della Cassazione a Sezioni unite, di rinnovare l'esame, quando s...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,

Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco

GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria

Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 511, 514 e 525, comma 2, del codice di procedura penale, promossi con quattro ordinanze del 12 gennaio 2006, tre ordinanze del 26 gennaio 2006 e due ordinanze del 9 febbraio 2006 dal Tribunale di Genova, iscritte ai nn. da 4 a 12 del registro ordinanze 2008 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, 1ª serie speciale, dell'anno 2008.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 9 luglio 2008 il giudice relatore Paolo Maria Napolitano.

Ritenuto che il Tribunale di Genova, con nove ordinanze di identico tenore (r.o. nn. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 del 2008), ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 25, 101 e 111 della Costituzione, del combinato disposto degli artt. 511, 514 e 525, comma 2, del codice di procedura penale - come interpretati dalle sezioni unite della Corte di cassazione con sentenza del 15 gennaio 1999, n. 2 - nella parte in cui "non prevedono che, nel caso di mutamento totale o parziale del giudicante, le dichiarazioni assunte nella precedente istruzione dibattimentale, quando l'esame del dichiarante possa aver luogo e sia stato richiesto da una delle parti, siano utilizzabili per la decisione mediante semplice lettura, dopo l'applicazione degli artt. 190 e 190-bis cod. proc. pen.";

che il rimettente, in punto di non manifesta infondatezza, premette che le sezioni unite della Corte di cassazione hanno, con la sentenza 15 gennaio 1999, n. 2, affermato il principio che, nel caso di rinnovazione del dibattimento a causa del mutamento della persona del giudice monocratico o della composizione del giudice collegiale, la testimonianza raccolta dal giudicante nella sua originaria composizione, sebbene ritualmente trasfusa nei verbali agli atti del fascicolo per il dibattimento, non e' utilizzabile per la decisione mediante semplice lettura, quando l'esame del dichiarante possa aver luogo e sia stato (anche solo genericamente) richiesto da una parte;

che, secondo il giudice a quo, l'interpretazione data dalla Cassazione non appare affatto imposta dalla lettera della norma, poiche' la dizione "a meno che l'esame non abbia luogo", con...

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