Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Parlamento - Intercettazioni 'occasionali' di comunicazioni o conversazioni di parlamentari - Utilizzazione in procedimento penale - Esclusione, in caso di diniego di autorizzazione della Camera di appartenenza - Obbligo di immediata distruzione e inutilizzabilita' erga omnes dei verbal...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,

Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco

GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria

Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 6, commi 2, 5 e 6, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 della Costituzione nonche' in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), promosso con ordinanza del 7 giugno 2007 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, in funzione di Giudice dell'udienza preliminare, iscritta al n. 1 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, 1ª serie speciale, dell'anno 2008.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 9 luglio 2008 il giudice relatore Gaetano Silvestri.

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, con ordinanza del 7 giugno 2007, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 112 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, commi 2, 5 e 6, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 della Costituzione nonche' in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), nella parte in cui stabilisce che - nel caso di diniego dell'autorizzazione all'utilizzazione delle intercettazioni "indirette" o "casuali" di conversazioni, cui abbia preso parte un membro del Parlamento - la relativa documentazione debba essere immediatamente distrutta, e che i verbali, le registrazioni e i tabulati di comunicazioni, acquisiti in violazione del disposto dello stesso art. 6, debbano essere dichiarati inutilizzabili in ogni stato e grado del procedimento, anziche' limitarsi a prevedere l'inutilizzabilita' della predetta documentazione nei confronti del solo parlamentare indagato;

che il rimettente, chiamato nel procedimento a quo a celebrare l'udienza preliminare, riferisce di come, durante la fase delle indagini preliminari, fossero state intercettate, per effetto di controlli in atto sulle utenze di altre persone, alcune conversazioni telefoniche intrattenute da un membro della Camera dei deputati;

che il pubblico ministero, ritenendo necessaria l'utilizzazione processuale nei confronti del parlamentare delle risultanze acquisite con l'intercettazione, aveva sollecitato il giudice per le indagini...

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