Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo civile - Spese processuali - Condanna della parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte - Liquidazione del relativo ammontare sulla base della nota spese depositata dalla parte vittoriosa - Asserita violazione del principio del contraddittorio, del dirit...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,

Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco

GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria

Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 91, primo comma, del codice di procedura civile e dell'art. 75 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, promosso con ordinanza del 26 aprile 2007 dal Giudice di pace di Milano nel procedimento civile vertente tra V. S. e B J. J. ed altra, iscritta al n. 60 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, 1ª serie speciale, dell'anno 2008.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 9 luglio 2008 il giudice relatore Alfio Finocchiaro.

Ritenuto che - nel corso di giudizio promosso da V. S. nei confronti di B J. J. e della compagnia assicuratrice Zurich Insurance Company per il risarcimento dei danni patrimoniali subiti a causa del sinistro stradale asseritamente cagionato dalla condotta del convenuto - il Giudice di pace di Milano, con ordinanza depositata il 26 aprile 2007, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli artt. 91 del codice di procedura civile e 75 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile, nella parte in cui non prevedono il contraddittorio sul quantum delle spese processuali, per violazione dell'art. 111, secondo comma, della Costituzione, sotto il profilo della lesione al principio del contraddittorio; dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione, per vulnus al diritto di difesa; dell'art. 3 della Costituzione, per irragionevolezza delle norme denunciate;

che il rimettente, premesso che, nel corso dell'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione della causa, il difensore dell'attore aveva depositato nota spese, mentre il difensore dei convenuti, pur chiedendo il rimborso delle spese processuali, si era astenuto dal presentare la nota relativa, rimettendosi al giudice per la liquidazione, ha ritenuto che, allo stato, non potesse essere emessa sentenza, non avendo le parti convenute, in base alla vigente legislazione ordinaria, potuto esercitare il loro diritto di difesa, nel rispetto del principio del contraddittorio, sulla domanda dell'attore di una loro condanna per spese processuali;

che - rileva il rimettente - il giudice, se e quando condanna al rimborso delle spese processuali...

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