Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Societa' - Controversie in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria - Procedimento di primo grado dinnanzi al tribunale in composizione collegiale - Delega legislativa per la riforma della disciplina processuale - Asserita carenza dei principi e criteri direttivi i...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,

Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco

GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria

Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 (Delega al Governo per la riforma del diritto societario), e, "per derivazione", degli articoli da 2 a 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonche' in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), promossi dal Tribunale di Napoli nei procedimenti civili vertenti tra E. D. L. ed altra e tra O. C. ed altri e il Monte dei Paschi di Siena s.p.a., con ordinanze del 31 e 29 gennaio 2007, rispettivamente iscritte ai nn. 40 e 41 del registro ordinanze 2008 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, 1ª serie speciale, dell'anno 2008.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 25 giugno 2008 il giudice relatore Francesco Amirante.

Ritenuto che, nel corso di due giudizi promossi da privati nei confronti di un istituto di credito, il Tribunale di Napoli, in composizione collegiale, con altrettante ordinanze di analogo contenuto, ha sollevato, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 (Delega al Governo per la riforma del diritto societario), "nella parte in cui, in relazione al giudizio ordinario di primo grado in materia societaria, non indica i principi e criteri direttivi che avrebbero dovuto guidare le scelte del legislatore delegato" e, "per derivazione", degli articoli da 2 a 17 del decreto legislativo 17 ottobre 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonche' in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366);

che il giudice remittente - dopo aver ricordato come, secondo la giurisprudenza di questa Corte, i principi e criteri direttivi di cui all'art. 76 Cost. "non escludono la possibilita' di lasciare al legislatore delegato un ampio margine di discrezionalita'...

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