Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Procedimento civile - Esecuzione forzata - Pignoramento - Impignorabilita' nei limiti di un quinto di strumenti, oggetti e libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore - Omessa previsione dell'applicabilita' di detta norma alle associazio...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,

Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco

GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria

Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 515, terzo comma, del codice di procedura civile, promosso dal Tribunale di Siena, nel procedimento civile vertente tra il Circolo di Cultura Musicale e Arti Multimediali Sing Sing e la Emi Music Italy S.p.a. ed altri, con ordinanza del 6 ottobre 2006, iscritta al n. 825 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, 1ª serie speciale, dell'anno 2008.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 maggio 2008 il Giudice relatore Francesco Amirante;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento di reclamo avverso un provvedimento di sospensione del processo esecutivo, il Tribunale di Siena, con ordinanza del 6 ottobre 2006, ha sollevato, in riferimento agli articoli 2, 3 e 18 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 515, terzo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non estende il limite della impignorabilita' relativa di strumenti, oggetti e libri indispensabili per la esistenza e sopravvivenza di associazioni nelle quali si svolgono diritti fondamentali della personalita' di rilevanza costituzionale;

che il remittente chiarisce come il pignoramento mobiliare di cui si tratta abbia ad oggetto tutti i beni mobili presenti presso la sede del debitore (trattasi di un circolo culturale) asseritamente "indispensabili" per lo svolgimento dell'attivita' culturale del circolo medesimo;

che sarebbe cosi' preclusa non solo la prosecuzione di una attivita' qualificata come illecita dalla sentenza in forza della quale i creditori procedono, ma anche lo svolgimento dell'attivita' piu' propriamente istituzionale dell'associazione culturale;

che il giudice a quo, dopo aver escluso la possibilita' di applicare estensivamente la norma impugnata, ne sospetta l'illegittimita' costituzionale "nella parte in cui non prevede pari tutela (art. 3 Cost.) oltre il mondo del lavoro e dell'economia, in particolare a salvaguardia della esistenza stessa di associazioni (ex art. 18 ss., 36 ss. c.c.), e formazioni sociali...

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