Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Estradizione - Estradizione di minorenni - Competenza a decidere sull'estradizione di soggetti minorenni all'epoca dei fatti - Attribuzione alla Corte d'Appello anziche' alla sezione di Corte di Appello per i minorenni - Denunciata violazione dei principi di eguaglianza, di legalita' e ...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,

Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco

GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria

Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 701 e 704 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza del 12 luglio 2007 dalla Corte di cassazione nel procedimento penale a carico di V. G., iscritta al n. 772 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 46, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.

Udito nella Camera di consiglio dell'11 giugno 2008 il Giudice relatore Maria Rita Saulle.

Ritenuto in fatto

  1. - La Corte di cassazione, con ordinanza del 12 luglio 2007, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 25, 27, 31 e 32 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 701 e 704 del codice di procedura penale, nella parte in cui attribuiscono "alla Corte di appello, e non alla "Sezione di Corte di Appello per i minorenni", la competenza a decidere sulla estradizione di soggetti minorenni all'epoca dei fatti per i quali l'estradizione e' richiesta".

    Il giudizio principale ha ad oggetto l'impugnazione proposta da V. G. avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ha accolto la richiesta di estradizione avanzata nei suoi confronti dall'autorita' romena per l'esecuzione di sentenze del Tribunale di Iasi per i reati di danneggiamento e furto aggravato.

    La Corte rimettente, in punto di fatto, rileva che il ricorrente, tra i motivi del ricorso, ha dedotto la violazione dell'art. 606, comma 1, lettere b) e c), cod. proc. pen., ritenendo competente a decidere sulla richiesta di estradizione la sezione di Corte di appello per i minorenni, e non la Corte di appello, e cio' sul rilievo che egli, al momento della commissione dei fatti oggetto della suddetta richiesta, non aveva ancora compiuto il diciottesimo anno di eta'. Il giudice a quo, infine, riporta la circostanza secondo la quale, a parere dello stesso ricorrente, la richiesta estradizione sarebbe in contrasto con gli artt. 27, terzo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione in quanto non esiste in Romania un tribunale per i minorenni e la condizione dei minori sottoposti a procedimento penale non gode delle stesse tutele previste nel resto di Europa.

    Illustrati i motivi del ricorso, la Corte rimettente osserva che, in conformita' a quanto disposto dagli artt. 701 e 704 cod. proc. pen., la decisione in tema di estradizione di V. G. e' stata adottata dalla Corte di appello di Firenze, e cio' sebbene la stessa Corte di cassazione, abbia affermato che, con la sentenza n. 470 del 1983, in casi come quello in esame, la competenza a deliberare sulla domanda di estradizione appartiene alla sezione minorenni della Corte di appello.

    Il giudice a quo osserva che, nonostante tale isolata decisione (avvenuta peraltro nel periodo di vigenza del codice di procedura penale del 1930), le norme dell'attuale codice di procedura...

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