Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Procedimento civile - Esecuzione forzata - Espropriazione immobiliare - Modifiche normative - Anticipazione della preclusione della presentazione dell'istanza di conversione del pignoramento al momento in cui viene disposta la vendita - Ultrattivita' della previgente disciplina nell'ipo...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,

Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco

GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria

Rita SAULLE, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 495 del codice di procedura civile e dell'art. 2, comma 3-sexies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come sostituito dall'art. 1, comma 6, della legge 28 dicembre 2005, n. 263, e successivamente modificato dall'art. 39-quater del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, promosso dal giudice dell'esecuzione del Tribunale di Roma nei giudizi riuniti di opposizione agli atti esecutivi instaurati dalla Assimobil di Assennato Maria Laura & c. s.a.s. contro la Capitalia s.p.a. ed altri, iscritta al n. 21 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, 1ª serie speciale, dell'anno 2008.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio dell'11 giugno 2008 il Giudice relatore Francesco Amirante.

Ritenuto in fatto

  1. -- Nel corso di un giudizio di opposizione agli atti esecutivi (in cui l'opponente aveva impugnato il provvedimento con il quale era stato dichiarato inammissibile un suo precedente ricorso, volto alla revoca dell'aggiudicazione per avere egli presentato istanza di conversione del pignoramento) il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Roma ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 495 del codice di procedura civile e 2, comma 3-sexies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come sostituito dall'art. 1, comma 6, della legge 28 dicembre 2005, n. 263, e successivamente modificato dall'art. 39-quater del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51. Tali disposizioni sono censurate nella parte in cui, fissando - a partire dal 1° marzo 2006 - in un momento anteriore all'emissione dell'ordinanza di vendita la preclusione alla presentazione dell'istanza di conversione, non fanno salvo il diritto del debitore a fare affidamento sulla posizione giuridica acquisita nel previgente regime, secondo cui egli avrebbe potuto presentare detta istanza fino al giorno dell'udienza in cui si teneva la vendita. Nel giudizio a quo l'opponente aveva depositato istanza di conversione lo stesso giorno (12 maggio 2006) in cui il notaio delegato aveva redatto il verbale di vendita .

    Precisa il remittente che il nuovo testo dell'art. 495 cod. proc. civ. consente la conversione del pignoramento soltanto prima che sia disposta la vendita e che il tenore letterale dettato nel regime transitorio - secondo cui "questa disposizione entra in vigore il 1° marzo 2006 e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore" - non lascia dubbi interpretativi sulla scelta retroattiva operata dal legislatore della riforma, tanto e' vero che e' fatta salva l'applicazione delle norme precedentemente in vigore solo per la fase relativa alla vendita, laddove gia' sia stata emanata la relativa ordinanza; e' cosi', infatti, che testualmente ha dichiarato il legislatore "...nel prevedere che, quando e' gia' stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore". La chiara espressione "la stessa", contenuta nella citata disposizione, non potrebbe che rivolgersi alla fase della sola vendita, vale a dire allo svolgimento di ognuna delle attivita' che conducono alla definizione del procedimento di vendita che avviene con l'emissione del decreto di trasferimento, con preclusione dell'applicazione della disciplina previgente ad ogni diversa attivita' processuale delle procedure pendenti.

    Osserva quindi il giudice a quo (il quale ricorda che il processo esecutivo e' strutturato non come una sequenza di atti preordinati ad un unico provvedimento finale, secondo il modello del processo ordinario di cognizione, ma come una serie autonoma di atti ordinati a successivi e distinti provvedimenti) come l'ultrattivita' della disciplina previgente residui soltanto per la fase della vendita gia' disposta, mentre il nuovo regime risulta applicabile a tutte le procedure per le quali non sia stata emessa l'ordinanza di vendita ovvero, anche quando essa e' stata emessa, per tutte le fasi anteriori alla vendita stessa. Ne consegue che, ogni volta che l'istanza di conversione venga proposta dal debitore esecutato in una procedura in cui la vendita sia gia' stata disposta, l'istanza medesima deve essere dichiarata inammissibile e cio' anche se l'immobile non sia stato...

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