Giudizio su conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Parlamento - Immunita' parlamentari - Procedimento penale promosso nei confronti di un parlamentare per diffamazione aggravata - Deliberazione di insindacabilita' della Camera di appartenenza - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte di appello di Roma, q...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,

Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Luigi MAZZELLA, Gaetano

SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO,

Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 17 aprile 2002, n. 133 (Doc. IV-quater, n. 7), relativa alla insindacabilita', ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dall'onorevole Silvio Berlusconi nei confronti di Carlo Caracciolo di Castagneto, promosso dalla Corte d'appello di Roma, sezione quarta penale, con ricorso notificato il 23 dicembre 2004, depositato in cancelleria il 31 dicembre 2004 ed iscritto al n. 33 del registro conflitti 2004.

Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;

Udito nell'udienza pubblica del 12 febbraio 2008 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro;

Udito l'avvocato Massimo Lucani per la Camera dei deputati.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ordinanza-ricorso del 19 giugno 2003, la Corte d'appello di Roma, sezione quarta penale, ha promosso conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato, nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera adottata il 17 aprile 2002 (Doc. IV-quater, n. 7), con la quale - in conformita' alla proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere - e' stato dichiarato che i fatti, per i quali il deputato Silvio Berlusconi e' sottoposto a procedimento penale per il reato di diffamazione nei confronti di Carlo Caracciolo di Castagneto, riguardano opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

    La Corte ricorrente espone che l'onorevole Berlusconi e' imputato "del reato di cui agli artt. 595 c.p., 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 e 30 della legge 6 agosto 1990 n. 223, per avere rilasciato, nel corso della trasmissione radiofonica "Radio anch'io", in onda il 30 novembre 1999, dichiarazioni che qui si devono intendere integralmente riportate, con le quali si offendeva, anche mediante l'attribuzione di fatti determinati, la reputazione di Carlo Caracciolo di Castagneto, in proprio e nella qualita' di presidente del consiglio di amministrazione della "Gruppo Editoriale Espresso S.p.a.", di cui fa parte il quotidiano "La Repubblica", affermando, tra l'altro: "dispiace che naturalmente tutti i giornali che hanno barattato l'impunita', parlo esplicitamente della Repubblica, che anche oggi continua a intervenire modificando le cose, che hanno barattato l'impunita' del loro editore offrendosi a questo partito dei giudici, dei giudici giacobini, come la gazzetta giustizialista che ha sempre sostenuto le loro posizioni, continuino a non raccontare cio' che gli italiani, invece, che sono saggi, sanno"".

    Ricorda la Corte che davanti a se' pende l'impugnazione, proposta dal pubblico ministero, avverso la sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma, con la quale si e' dichiarato non luogo a procedere nei confronti dell'onorevole Berlusconi, ai sensi dell'art. 68 Cost., ritenendo che le opinioni dallo stesso manifestate nella intervista radiofonica costituissero opinioni che "da tempo, formavano oggetto di doglianze espresse in molteplici atti di...

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