LEGGE REGIONALE 9 novembre 2007, n. 29 - Norme in materia di trasporto aereo, coordinamento aeroportuale e concessione di gestione aeroportuali.

Norme in materia di trasporto aereo, coordinamento aeroportuale e concessione di gestione aeroportuali.

TITOLO IDISPOSIZIONI GENERALI

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 46 del 13 novembre 2007) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Norme di principio 1. Gli aeroporti situati nel territorio regionale costituiscono nodi essenziali di una rete strategica per la mobilita', per il governo del territorio lombardo e per l'economia intera della Regione.

  1. La presente legge, nell'ambito e in attuazione delle competenze regionali di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, disciplina, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, procedure e modalita' di acquisizione e tutela degli interessi regionali relativamente agli aeroporti di cui al comma 1, ispirandosi ai seguenti principi:

    1. coordinamento con le politiche nazionali e comunitarie;

    2. valorizzazione delle potenzialita' del territorio lombardo dell'economia della Regione;

    3. trasparenza nelle procedure;

    4. sostenibilita' sociale ed ambientale;

    5. concertazione con tutti i livelli locali;

    6. collaborazione con gli operatori economici.

    TITOLO IICOORDINAMENTO AEROPORTUALE E INTERESSI REGIONALI

    Art. 2.

    Parere della Regione 1. Al fine di acquisire gli interessi regionali, il coordinatore riceve il parere della Regione qualora le decisioni che deve assumere riguardino direttamente l'accesso ai nodi infrastrutturali di cui all'art. 1, comma 1, e incidano sulle politiche economiche regionali, sul governo del territorio e sull'utilizzo della capacita' aeroportuale.

  2. In tal caso, la Regione rilascia il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; il termine puo' essere sospeso per un massimo di quindici giorni qualora la Regione rappresenti motivate esigenze istruttorie.

  3. Nel rispetto dei principi di trasparenza, il coordinatore comunica alla Regione i provvedimenti assunti, fornendo una motivazione specifica in ordine al parere di cui al comma 1.

  4. In caso di decorrenza del termine senza che la Regione abbia comunicato il proprio parere e senza che siano state comunicate al coordinatore esigenze istruttorie, il coordinatore ha la facolta' di procedere anche in assenza del parere.

    TITOLO IICOORDINAMENTO AEROPORTUALE E INTERESSI REGIONALI

    Art. 3.

    Rappresentanza regionale nel comitato di coordinamento 1. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunita', la Regione nomina una propria rappresentanza nel comitato di coordinamento degli aeroporti di cui all'art. 1, comma 1.

  5. La rappresentanza regionale, ove sia necessario per acquisire gli interessi pubblici e privati rilevanti sul territorio, convoca apposita conferenza di servizi istruttoria, indetta ai sensi dell'art. 7, e presenta al comitato la propria valutazione.

  6. Le decisioni del comitato di coordinamento che incidono direttamente sugli interessi regionali vengono assunte sentito il parere del rappresentante regionale e, qualora si discostino da detto...

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