LEGGE REGIONALE 8 novembre 2007, n. 27 - Criteri generali per la determinazione dei canoni per l''edilizia residenziale pubblica e norme su la valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

Criteri generali per la determinazione dei canoni per l'edilizia residenziale pubblica e norme su la valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

TITOLO IOGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 46 del 13 novembre 2007) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge:

Art. 1.

O g g e t t o 1. La presente legge ha per oggetto:

  1. la fissazione dei criteri per la determinazione dei canoni di locazione del patrimonio di Edilizia residenziale pubblica (ERP), nel rispetto del principio di sopportabilita' per l'inquilino e di sostenibilita' economica del sistema di ERP;

  2. la valorizzazione del patrimonio di ERP mediante programmi di razionalizzazione e sviluppo.

    TITOLO IOGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

    Art. 2.

    Ambito di applicazione 1. Sono soggette alle disposizioni della presente legge le unita' abitative di ERP, quale servizio d'interesse economico generale, di cui ai commi 2, 3 e 5 dell'art. 1 del regolamento regionale 10 febbraio 2004, n. 1 (Criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), nonche' le altre unita' non residenziali realizzate nell'ambito degli interventi di ERP.

    1. Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente legge le unita' abitative di cui al comma 4 dell'art. 1 del regolamento regionale n. 1/2004.

      TITOLO IICANONI DI LOCAZIONE

      Art. 3.

      Determinazione del canone di locazione sopportabile 1. Il canone e' commisurato alle caratteristiche dell'unita' abitativa e alla condizione economica del nucleo familiare.

    2. Il canone di locazione sopportabile viene determinato come percentuale del valore locativo dell'immobile, definito ai sensi dell'Allegato A. Tale incidenza percentuale e' commisurata alla situazione economica (denominata ISEE-ERP) della famiglia assegnataria, descritta nell'Allegato B.

    3. Gli indicatori per determinare la situazione economica (ISE-ERP, PSE, ISEE-ERP) sono stabiliti con le modalita' di cui all'Allegato 1 del regolamento regionale n. 1/2004. Ai fini dell'applicazione del canone di locazione sopportabile, il limite ISE-ERP non puo' essere inferiore al prodotto dell'ISEE-ERP per il PSE, come definiti dall'Allegato 1 del regolamento regionale n. 1/2004.

    4. Sono individuate quattro aree di assegnatari:

  3. arca della protezione, per i nuclei con ISEE-ERP fino a 9.000 euro. In tale area, fino 8.000 euro ISEE-ERP, rientrano i nuclei familiari con reddito imponibile derivante esclusivamente o prevalentemente da pensione o da lavoro dipendente od assimilato, ivi compresi i redditi percepiti ai sensi della legge 14 febbraio 2003, n. 30 (Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro) e del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) o da sussidi erogati da enti pubblici o di assistenza o beneficenza legalmente riconosciuti; l'ammontare di tali redditi non deve comunque essere superiore all'importo di una pensione minima INPS, aumentato dell'importo di una pensione sociale. Nei valori tra 8.001 e 9.000 euro ISEE-ERP rientrano esclusivamente i nuclei familiari, con un ISEE-ERP fino 9.000 euro , con la tipologia di reddito imponibile sopraddetta, il cui ammontare dei redditi e' superiore all'importo di una pensione minima INPS, aumentato dell'importo di una pensione sociale. Il reddito derivante da pensione o da lavoro dipendente o assimilato, si considera prevalente se da tale fonte deriva almeno l'80% per cento del reddito compressive;

  4. area dell'accesso, per i nuclei con ISEE-ERP da 9.001 a 14.000 euro;

  5. area della permanenza, per i nuclei con ISEE-ERP da 14,001 a 28.000 euro;

  6. area della decadenza, per i nuclei con ISEE-ERP superiore a 28.000 euro.

    In deroga a quanto su esposto, qualora il nucleo familiare assegnatario abbia ISEE-ERP superiore a 28.000 euro e, al contempo, risulti residente nella stessa unita' abitativa da piu' di trenta anni e sia composto soltanto da persone di eta' superiore ai sessantacinque anni, il nucleo familiare assegnatario e' inserito nell'are della permanenza specificata alla precedente lettera c).

    1. Il canone di locazione sopportabile e' applicato come segue:

  7. I nuclei collocati nell'area della protezione con un ISEE-ERP inferiore a 4.000 euro corrispondono il canone minimo, come definito nell'Allegato B; la misura e' ridotta per i nuclei con un solo componente. I nuclei collocati nell'area di protezione con un ISEE-ERP superiore a 4.000 euro e inferiore a 9.000 euro corrispondono un canone in una misura non superiore al 36 per cento del valore locativo dell'unita' abitativa come definito nell'Allegato B; la misura e' ridotta per i nuclei con un solo componente. Per tutti i nuclei familiari in area di protezione, il canone di locazione non puo' essere superiore ad una incidenza compresa tra il 14 per cento e il 16 per cento dell'ISE-ERP del nucleo familiare stesso, fatti salvi il canone minimo mensile di venti euro o altri canoni minimi mensili fissati dall'ente proprietario e vigenti al momento di entrata in vigore della presente legge;

  8. i nuclei collocati nell'area dell'accesso corrispondono un canone in una misura compresa fra il 43 per cento e il 61 per cento del valore locativo dell'unita' abitativa come definito nell'Allegato B; la misura e' ridotta per i nuclei con un solo componente. Per i nuclei familiari in area dell'accesso, il canone di locazione non puo' essere superiore ad una incidenza del 20 per cento dell'ISE-ERP del nucleo familiare stesso, fatto salvo il canone minimo mensile di 70 euro;

  9. i nuclei collocati nell'area della permanenza corrispondono un canone in una misura compresa fra il 66 per cento e il 110 per cento del valore locativo dell'unita' abitativa, come definito nell'Allegato B; la misura e' ridotta per i nuclei con un solo componente. Per i nuclei familiari in area della permanenza, il canone di locazione non puo' essere superiore ad una incidenza del 22 per cento dell'ISE-ERP del nucleo familiare stesso, fatto salvo il canone minimo mensile di 120 euro;

  10. i nuclei collocati nell'area della decadenza corrispondono un canone determinato ai sensi della lettera c), maggiorato di una percentuale fissata dall'ente proprietario in relazione ai valori di mercato; ai fini della determinazione di tale canone non si tiene conto dell'incidenza sull'ISE-ERP del nucleo familiare. Il contratto e' stipulato per una durata non superiore a due anni; l'ente proprietario, sentito il comune, ha facolta' di rinnovare il contratto a fronte di motivate difficolta' dell'inquilino a reperire altra unita' abitativa.

    1. Nel rispetto dei principi di sostenibilita' di cui all'art. 5, comma 1, gli enti proprietari applicano percentuali di incidenza inferiori a quelle indicate nell'Allegato B, nel caso in cui i canoni determinati con le modalita' del comma 5 siano superiori a quelli di mercato, tenuto conto delle valutazioni dell'Osservatorio Immobiliare dell'Agenzia del Territorio. Nel rispetto dei principi di sostenibilita' di cui all'art. 5, comma 1, gli enti proprietari avviano, d'intesa con le rappresentanze degli inquilini, le procedure per modificare il costo convenzionale di cui all'Allegato A fino ad un massimo del 20 per cento in relazione al pregio e/o allo stato di conservazione di immobili o complessi di unita' abitative. In assenza dell'intesa si applicano i canoni previsti nella presente legge.

    2. Agli appartenenti alle Forze dell'ordine e ai Corpi di cui all'art. 23 del regolamento regionale n. 1/2004 si applica il canone piu' favorevole tra quello di cui al presente articolo e il canone concordato ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo).

    3. La Giunta regionale definisce le modalita' e i criteri per le verifiche e i controlli, da parte degli enti proprietari in collaborazione con il comune, delle dichiarazioni sostitutive degli assegnatari di unita' abitative di ERP, avvalendosi di protocolli di collaborazione con la Guardia di Finanza, di comparazioni con studi di settore e di indicatori riferiti a redditi presunti. Ai fini della determinazione del canone, sono considerati redditi percepiti i risultati degli studi di settore predisposti dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune, qualora accerti un reddito inattendibile, concorda con l'ente proprietario la segnalazione alla Guardia di Finanza per i controlli di competenza.

    4. Gli enti proprietari provvedono alla realizzazione della nuova anagrafe dell'utenza e del patrimonio, ne curano l'aggiornamento almeno biennale e la trasmissione dei dati alla Regione, con le modalita' di cui all'art. 4 del regolamento regionale n. 1/2004.

    5. Il canone di locazione e' adeguato a seguito dell'aggiornamento dell'anagrafe dell'utenza con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello per il quale e' stata accertata la variazione dell'ISEE-ERP. Nel caso di peggioramento della situazione economica del nucleo familiare, intervenuta e comunicata tra le due anagrafi, l'ente proprietario deve tenere conto di tale variazione rideterminando un canone provvisorio, i cui effetti decorrono dal mese successivo alla variazione stessa; fino al successivo aggiornamento dell'anagrafe per il relativo conguaglio.

    6. L'ente proprietario comunica all'inquilino l'ammontare del canone, le variazioni e le relative motivazioni...

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