DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 24 agosto 2007, n. 20 - Regolamento per il reclutamento dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali (art. 100 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5).

Regolamento per il reclutamento dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali (art. 100 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 36 del 4 settembre 2007

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visto l'art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante 'Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige', ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale e' competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

Visto l'art. 100 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1798 di data 24 agosto 2007 - Approvazione del 'Regolamento per il reclutamento dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali (articolo 100 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)';

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

O g g e t t o 1. Questo regolamento, in attuazione dell'art. 100 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), di seguito denominata 'legge provinciale', disciplina il reclutamento dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali e definisce in particolare:

  1. le modalita' e i tempi di svolgimento del corso-concorso;

  2. le modalita' di svolgimento degli esami, la tipologia delle prove, la tabella di valutazione dei titoli;

  3. le materie oggetto del concorso di ammissione, del periodo di formazione e dell'esame finale;

  4. le modalita' di calcolo del numero di posti messi a concorso;

  5. la dichiarazione a vincitori di coloro che hanno superato l'esame finale;

  6. i criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici e per la valutazione.

    Art. 2.

    Fasi procedurali e termini per l'espletamento del corso-concorso 1. Il reclutamento dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali avviene mediante corso-concorso che si articola nelle seguenti fasi procedurali:

  7. selezione per titoli;

  8. concorso di ammissione;

  9. periodo di formazione;

  10. esame finale.

    1. Il corso-concorso deve svolgersi con modalita' che ne garantiscano l'imparzialita', l'economicita' e la celerita' di espletamento, ricorrendo anche all'ausilio di sistemi automatizzati.

    2. Le operazioni del corso-concorso devono concludersi, salvo proroga motivata del dirigente della struttura provinciale competente in materia di gestione del personale delle istituzioni scolastiche e formative, di seguito denominata 'struttura provinciale competente', entro il termine di 18 mesi dalla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione. La proroga deve essere comunicata ai candidati secondo modalita' specificate nel bando.

    3. La struttura provinciale competente, in particolare, cura l'organizzazione del corso-concorso e vigila sul regolare e corretto espletamento delle procedure concorsuali.

      Art. 3.

      Indizione del corso-concorso approvazione del relativo bando e pubblicita' 1. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, indice il corso-concorso; con il medesimo provvedimento di indizione la Giunta provinciale approva altresi' il relativo bando.

    4. Il bando del corso-concorso e' pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito internet di riferimento della struttura provinciale competente.

      Art. 4.

      Contenuto del bando di concorso 1. Il bando del corso-concorso contiene, in particolare:

  11. il richiamo di conformita' dei contenuti del bando e delle modalita' con le quali e' espletato il corso-concorso, alle norme di questo regolamento e alle altre disposizioni di legge o di regolamento vigenti in materia;

  12. la determinazione del numero dei posti per i quali e' indetto il corso-concorso calcolata tenendo conto dei posti vacanti e disponibili alla data di indizione, delle previsioni, riferite al triennio successivo alla approvazione del bando, di collocamento a riposo per raggiunti limiti di eta' o di cessazione dal servizio per altri motivi;

  13. il termine e le modalita' di presentazione della domanda di ammissione al corso-concorso, con l'elenco delle dichiarazioni da rendere obbligatoriamente. Al bando e' allegato un fac-simile della domanda;

  14. la determinazione dell'importo della tassa di concorso e le modalita' per il suo versamento;

  15. l'indicazione dei requisiti soggettivi generali e specifici richiesti per la partecipazione al corso-concorso;

  16. il numero di candidati da ammettere al concorso di ammissione secondo le modalita' indicate dall'art. 7, comma 4;

  17. le materie oggetto del concorso di ammissione, del periodo di formazione e dell'esame finale, secondo quanto disposto rispettivamente dagli articoli 8, 9 e 10;

  18. l'indicazione delle lingue straniere insegnate nelle scuole della Provincia autonoma di Trento e il livello di conoscenza richiesto;

  19. le modalita' per la comunicazione del diario e sede delle singole prove, secondo quanto indicato dall'art. 11;

  20. i titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza a parita' di punteggio ed i relativi termini e modalita' di presentazione;

  21. la possibilita' di indicare l'eventuale situazione di portatore di handicap, ai sensi della legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 (Disposizioni per l'attuazione delle politiche a favore delle persone in situazione di handicap) e della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), ai fini della fruizione degli ausilii nonche' dei tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove;

  22. il trattamento economico lordo dettagliato in tutte le sue componenti, con gli opportuni rinvii di riferimento ai contratti collettivi in vigore;

  23. la citazione del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246) ai fini del rispetto delle pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;

  24. l'indicazione del responsabile del procedimento o in alternativa l'indicazione delle modalita' e dei termini per l'individuazione dello stesso;

  25. le modalita' per il trattamento dei dati personali, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

    1. Il bando del corso-concorso puo' prevedere l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse; in tal caso il bando specifica il livello di conoscenza richiesto e le relative modalita' di accertamento, che possono comunque comportare l'utilizzo pratico di apparecchiature informatiche, inclusa la stesura delle prove scritte con il computer.

      Art. 5.

      Requisiti per l'ammissione al corso-concorso 1. Ai sensi dell'art. 100, comma 1, della legge provinciale, e' ammesso a partecipare al corso-concorso il personale docente in possesso del diploma di laurea, che ha maturato, dopo l'assunzione con contratto a tempo indeterminato, almeno sette anni di servizio effettivo nelle scuole statali o provinciali di istruzione e formazione professionale.

    2. Ai fini del computo del servizio richiesto...

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