Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 30 giugno 2008 (della Regione siciliana) Bilancio e contabilita' pubblica - Interventi per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie (tra cui abolizione dell'ICI sulla casa di abitazione) - Finanziamento degli interventi mediante corrispondenti riduzioni d...

Ricorso della Regione siciliana, in persona del presidente pro tempore, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura a margine del presente atto, dall'Avvocato generale della Regione siciliana, Francesco Castaldi, e dall'avv. Michele Arcadipane, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio della Regione siciliana in Roma, via Marghera n. 36, ed autorizzato a proporre ricorso con deliberazione della Giunta regionale n. 138 del 5 giugno 2008.

Contro, il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, presso gli Uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'articolo 5, commi 6, 9 lettera b) n. 14, e, in parte qua, commi 1 e 12, nonche', sempre in parte qua, dell'allegato elenco n. 1, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, recante "Disposizioni urgenti per salvaguardare i1 potere di acquisto delle famiglie", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 124 del 28 maggio 2008 - Serie generale, per violazione dell'articolo 21 dello Statuto della Regione siciliana e dalle correlate norme di attuazione approvate con d.lgs. 21 gennaio 2004, n. 35, e del principio costituzionale di leale cooperazione.

F a t t o

Il decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, recante "Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie", adottato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 21 maggio 2008, nel disporre vari interventi tra cui la cosiddetta abolizione dell'ICI sulla prima casa di abitazione, con l'art. 5 ("copertura finanziaria") ha previsto il finanziamento degli interventi ivi disposti mediante una serie di riduzioni di risorse tra cui l'intero importo di euro 1.363,5 milioni gia' destinato, per l'anno 2008, ad interventi infrastrutturali e stradali in Sicilia e Calabria (il 70% del quale specificamente destinato alla Sicilia); l'intero importo di euro 350 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per la viabilita' secondaria della Regione siciliana; le totali risorse destinate dal comma 135 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per far fronte ai danni degli attacchi di "peronospora" avvenuti in Sicilia nel 2007, gia' previste dal comma 234 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244; nonche' le totali risorse previste per gli interventi di ammodernamento oltre che dell'autostrada Gioia Tauro-Reggio Calabria, anche per "migliorare la qualita' del servizio di trasporto e sicurezza nello Stretto di Messina" e, in definitiva, l'abrogazione delle disposizioni che prevedono tutti gli interventi medesimi citati, stante la disposizione del comma 12 dell'art. 5 del decreto legge in questione.

In particolare, l'art. 5 di tale decreto legge, dopo aver previsto al comma 2 la confluenza nel "Fondo per interventi strutturali e di politica economica" di cui all'art. 10, comma 5, del d.l. 29 novembre 2004, n. 282, delle riduzioni delle autorizzazioni indicate al comma 1, al comma 6 prevede che: "La somma iscritta nel bilancio dello Stato per l'anno 2008, nell'ambito della missione "Infrastrutture pubbliche e logistica", programma "Sistemi stradali e autostradali", in attuazione dell'articolo 1, comma 1155, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, affluisce al fondo di cui al comma 2 per l'intero importo di 1.363,5 milioni di euro. A valere sulle predette risorse una quota pari a 611 milioni di euro e' versata nell'anno 2008 su apposita contabilita' speciale, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2009 per 438 milioni di euro e nell'anno 2010 per 173 milioni di euro".

L'articolo 1, comma 1155, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in verita', modifica i commi 92 e 93 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Tali commi modificati dispongono:

"92. - Le risorse finanziarie inerenti agli impegni assunti da Fintecna S.p.a. nei confronti di Stretto di Messina S.p.a., al fine della realizzazione del collegamento stabile viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente, una volta trasferite ad altra societa' controllata dallo Stato le azioni di Stretto di Messina S.p.A. possedute da Fintecna S.p.A., sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze ed iscritte, previo versamento in entrata, in due distinti capitoli di spesa del Ministero delle infrastrutture e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare denominati rispettivamente "Interventi per la realizzazione di opere infrastrutturali in Sicilia e in Calabria" e "Interventi di tutela dell'ambiente e difesa del suolo in Sicilia e in Calabria".

93. - Le risorse di cui al comma 92, nel rispetto del principio di addizionalita' sono assegnate per il 90 per cento alla realizzazione di opere infrastrutturali e per il 10 per cento ad interventi a tutela dell'ambiente e della difesa del suolo. Le suddette risorse sono...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT