Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 26 giugno 2008 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Ambiente - Norme della Regione Valle d'Aosta - Rifiuti - Ubicazione delle aree di stoccaggio attrezzate - Preferibile coincidenza con i siti dismessi gia' adibiti ad attivita' di estrazione di materiali ine...

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia;

Contro la Regione autonoma Valle d'Aosta in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, per la declaratoria dell'illegittimita' costituzionale dell'articolo 64 della legge regionale 13 marzo 2008, n. 5, pubblicata nel B.U.R. n. 17 del 22 aprile 2008, recante "Disciplina delle cave, delle miniere e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali".

La presentazione del presente ricorso e' stata decisa dal Consiglio dei ministri nella riunione del 13 giugno 2008 (si depositeranno estratto del verbale e relazione del ministro proponente).

La legge regionale n. 5 del 13 marzo 2008 della Regione autonoma Valle d'Aosta, recante la disciplina delle cave, delle miniere e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali, presenta profili di illegittimita' costituzionale relativamente alla norma contenuta all'art. 64.

Tale disposizione modifica il comma 5 dell'articolo 14 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31, recante "Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti" stabilendo, in particolare che l'ubicazione delle aree di stoccaccio attrezzate, alla cui individuazione provvedono i comuni, deve preferibilmente coincidere, tra l'altro, con i "siti dimessi gia' adibiti ad attivita' di estrazione di materiali inerti" e che "in tali casi la gestione dei materiali inerti da scavo puo' essere assicurata anche avvalendosi dei soggetti gestori di detti impianti".

La norma sopra descritta eccede dalle competenze regionali per i seguenti motivi.

Si premette che, nonostante la regione abbia una competenza legislativa concorrente in materia di "governo del territorio" (competenza riconosciuta anche alle regioni a statuto speciale attraverso l'applicazione della cosiddetta clausola di maggior favore di cui all'art. 10 delle legge costituzionale n. 3 del 2001), la materia gestione dei rifiuti rientra invece nella potesta' legislativa esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione. Sono altresi' vincolanti per il legislatore regionale le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 152/2006, che costituiscono standards minimi ed uniformi di tutela dell'ambiente validi sull'intero territorio nazionale. In materia, inoltre, e' intervenuto anche il legislatore comunitario con le direttive 75/442/CE e 2006/12/CE...

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