Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Elezioni - Consiglio regionale - Elettorato passivo - Condanna definitiva per il delitto previsto dall'art. 314, comma 2, cod. pen. (c.d. peculato d'uso) - Causa di incandidabilita' e di ineleggibilita' - Lamentata disparita' di trattamento dei consiglieri regionali rispetto ai presiden...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,

Paolo MADDALENA, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA,

Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe

TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 15, comma 1, lettera b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale), promosso con ordinanza dell'11 dicembre 2006 dal Tribunale di Palermo nel procedimento civile vertente tra Giuseppe Buzzanca e Carmelo Currenti ed altri iscritta al n. 674 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39,1ª serie speciale, dell'anno 2007.

Visti l'atto di costituzione di Carmelo Currenti nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 luglio 2008 il giudice relatore Ugo De Siervo;

Udito l'avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto che, con ordinanza dell'11 dicembre 2006, il Tribunale di Palermo, I sezione civile, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 15, comma 1, lettera b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale), in riferimento agli articoli 3, 48, terzo comma, e 51 della Costituzione;

che il rimettente riferisce di essere stato adito da Buzzanca Giuseppe con ricorso avverso il verbale delle operazioni relative alle elezioni del Presidente della Regione siciliana e dell'Assemblea regionale siciliana del 28 maggio 2006, redatto dall'Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Messina del 12 giugno 2006, con il quale e' stata dichiarata la nullita' della sua elezione a deputato regionale, con conseguente proclamazione dell'elezione alla stessa carica del candidato Currenti Carmelo;

che la contestata nullita' e' stata dichiarata, su istanza del candidato primo dei non eletti, per la sussistenza di una delle cause di incandidabilita' previste dalla censurata disposizione, atteso che il medesimo ricorrente era stato condannato, in via definitiva, per il reato di peculato d'uso di cui all'articolo 314, secondo comma, del codice penale;

che, in punto di rilevanza, il giudice a quo ha affermato, rigettando l'eccezione sollevata dal resistente, la propria giurisdizione, posto che, per pacifica giurisprudenza, mentre al giudice amministrativo sono devolute le controversie in tema di operazioni elettorali, al...

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