Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Reati militari - Disposizioni penali per i militari appartenenti alla Guardia di finanza - Appropriazione di valori o generi di cui il militare abbia l'amministrazione o la custodia - Trattamento sanzionatorio - Prevista applicabilita' delle pene stabilite dagli artt. 215 e 219 cod. pen...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,

Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco

GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria

Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge 9 dicembre 1941, n. 1383 (Militarizzazione del personale civile e salariato in servizio presso la Regia guardia di finanza e disposizioni penali per i militari del suddetto Corpo), e dell'art. 215 del codice penale militare di pace, promosso con ordinanza dell'11 ottobre 2007 dal Giudice della udienza preliminare del Tribunale dei Termini Imerese nel procedimento penale a carico di Antonino De Fecondo, iscritta al n. 16 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, 1ª serie speciale, dell'anno 2008.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio dell'11 giugno 2008 il giudice relatore Luigi Mazzella.

Ritenuto in fatto

Con ordinanza dell'11 ottobre 2007, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Termini Imerese ha sollevato, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383 (Militarizzazione del personale civile e salariato in servizio presso la Regia guardia di finanza e disposizioni penali per i militari del suddetto Corpo), nella parte in cui, dopo avere previsto che il militare della Guardia di Finanza il quale «si appropria o comunque distrae, a profitto proprio o di altri, valori o generi di cui egli, per ragioni del suo ufficio o servizio, abbia l'amministrazione o la custodia o su cui esercita la sorveglianza, soggiace alle pene stabilite dagli articoli 215 e 219 del codice penale militare di pace», non prevede che «tale disposizione non si applica quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, e' stata immediatamente restituita»; e, sempre con riferimento all'art. 3 della Costituzione, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 215 cod. pen. mil. pace nella parte in cui non prevede che «tale disposizione non si applica quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, e' stata immediatamente restituita».

Il rimettente riferisce che, nel corso dell'udienza preliminare celebrata nei confronti di D.F.A., imputato «del delitto p.p. dagli artt. 81 cpv. e 314 cod. pen. perche' [.....] avendo, per ragioni del suo ufficio, la disponibilita' di un'autovettura di servizio e del relativo autista, li utilizzava per fini privati», la difesa dell'imputato ha contestato la qualificazione giuridica effettuata dal pubblico ministero e, ritenendo applicabile alla fattispecie la disposizione di cui all'art. 3 della legge n. 1383 del 1941, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, affermando che la predetta disposizione determina la devoluzione della cognizione relativa ai reati da essa previsti alla giurisdizione militare.

Secondo il rimettente, mentre l'illegittimo uso personale delle autovetture di servizio e' inquadrabile, per la particolare qualifica soggettiva dell'agente, nella speciale previsione dettata dall'art. 3 della legge n. 1383 del 1941, il cui primo comma stabilisce: «Il militare della guardia di finanza che commette una violazione delle leggi finanziare, costituente delitto, o collude con estranei per frodare la finanza, oppure si appropria o comunque distrae, a profitto proprio o di altri, valori o generi di cui egli, per ragioni del suo ufficio o servizio, abbia l'amministrazione o la custodia o su cui eserciti la sorveglianza, soggiace alle pene stabilite dagli articoli 215 e 219 del Codice penale militare di pace, ferme le sanzioni pecuniarie delle leggi speciali»; la condotta del pubblico ufficiale che utilizza a fini privati le prestazioni lavorative di un pubblico dipendente, distogliendolo dalle mansioni istituzionali, deve essere ricondotta, allorche' ricorrano gli ulteriori presupposti previsti dalla legge, alla fattispecie di abuso d'ufficio di cui all'art. 323 codice penale, non essendo concepibile l'appropriarsi di una persona o della sua energia lavorativa.

In conclusione, la fattispecie sottoposta all'esame del Tribunale siciliano integrerebbe il concorso formale di due reati: con riferimento all'uso dell'autovettura, il reato di «peculato del militare della Guardia di Finanza» previsto dall'art. 3 della legge n. 1383 del 1941 e, «mancando questo», il reato di peculato militare previsto dall'art. 215 cod. pen. mil. pace; con riferimento all'impiego dell'autista, il reato di abuso d'ufficio previsto dall'art. 323 del codice penale.

Cio', prosegue il rimettente, determinerebbe un'ipotesi di connessione ai sensi dell'art. 12, lettera b), del codice di rito e, poiche' i due reati rientrano nella giurisdizione di giudici diversi, e poiche' il reato di abuso d'ufficio, previsto dall'art. 323 cod. pen., sarebbe meno grave di quello di «peculato del militare della Guardia di Finanza» previsto dall'art. 3 della legge n. 1383 del 1941 (come anche di quello previsto dall'art. 215 cod. pen. mil. pace), il Tribunale dovrebbe pronunciare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 20 cod. proc. pen., in relazione al contestato utilizzo...

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